Legislatura: 17Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Primo firmatario: DE ROSA MASSIMO FELICE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013 BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013 DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013 MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013 SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013 TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013 TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013 ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 31/07/2013 MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
ACCOLTO IL 31/07/2013
PARERE GOVERNO IL 31/07/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013
CONCLUSO IL 31/07/2013
La Camera,
premesso che:
l'articolo 25 modifica la normativa in materia di danno ambientale disciplinata nel nostro ordinamento giuridico dalla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'obiettivo di superare le contestazioni sollevate dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione n. 4679 del 2007, per la non conformità di dette disposizioni alla direttiva 2004/35/CE;
l'adeguamento normativo previsto dall'articolo 25 costituisce un evidente miglioramento del quadro normativo in materia di tutela risarcitoria dei danni contro l'ambiente, ma la sua formulazione sarebbe potuta essere ancora più incisiva ed efficace,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di un ulteriore intervento legislativo con l'obiettivo di rafforzare il quadro normativo in materia di danno ambientale, in particolare attraverso:
la chiara previsione dell'introduzione della responsabilità oggettiva dell'autore dei comportamenti illeciti omissivi o commissivi che possano cagionare danno all'ambiente, prescindendo dalla presenza dell'elemento del dolo o della colpa;
l'inclusione, nell'ambito di applicazione della parte sesta del testo unico ambientale, del danno causato alle specie e agli habitat naturali protetti nella fattispecie di danno ambientale, così come stabilito dalla stessa direttiva comunitaria n. 2004/35/CE;
l'eliminazione di ogni elemento di discrezionalità rispetto all'esigenza di rivalersi sotto il profilo economico nei confronti dell'autore dell'illecito per la riparazione del danno ambientale.
9/1327/36. De Rosa, Micillo, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.
EUROVOC :responsabilita' per i danni ambientali
degradazione dell'ambiente
direttiva comunitaria
inquinamento
risanamento