ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01327/023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: BINI CATERINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
TARANTO LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013


Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2013
MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/07/2013

ACCOLTO IL 31/07/2013

PARERE GOVERNO IL 31/07/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01327/023
presentato da
BINI Caterina
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del disegno di legge in esame consentirà alle guide turistiche di altri Stati membri di effettuare visite guidate in tutta Italia, senza accertarne le competenze e senza verificarne l'effettiva professione, mentre il diritto europeo non lo impone;
    in particolare, il comma 1 dell'articolo 3, che prescrive la creazione di una guida turistica abilitata per l'intero territorio nazionale, con un unico esame, non sembra essere applicabile perché è impossibile acquisire una conoscenza approfondita, interdisciplinare, nonché logistica dell'intero e consistente patrimonio culturale e ambientale italiano, del quale si deve avere conoscenza diretta;
    il nostro patrimonio è immenso ed ampiamente differenziato per aree geografiche e storiche d'Italia perché lascito di popolazioni con storia, cultura e tradizioni evolutesi e stratificatesi nei secoli in modo differente;
    la vigente normativa consente l'approfondimento della conoscenza del patrimonio e l'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio della professione in ambiti territoriali limitati ma non impedisce la graduale acquisizione di altre conoscenze e ulteriori competenze relative ad un ampliamento dell'area di esercizio tramite estensione territoriale dell'abilitazione;
    il comma 2 dell'articolo 3 sottopone, inoltre, indebitamente le guide turistiche italiane alla cosiddetta direttiva servizi 2006/123/CE, citata dalla Commissione europea a motivazione dell'avviso di procedura Caso EU Pilot 4277/12/MARK;
    tale scelta non è condivisibile posto che l'attività di guida turistica è un'attività professionale e quindi le guide turistiche ricadono sotto la disciplina della cosiddetta direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali che è in fase di revisione;
    sottoporre le guide turistiche italiane alla cosiddetta direttiva servizi finisce con il consentire lo svolgimento dell'attività di guida turistica alle guide provenienti da altri Stati membri, in regime di libera prestazione dei servizi, senza la necessaria abilitazione;
    inoltre, da tempo, non si rilasciano più «autorizzazioni» per l'esercizio della professione di guida turistica, bensì tessere professionali, il testo dell'articolo 3 sembra essere ripreso da una norma abrogata per gli innumerevoli equivoci che aveva creato a livello internazionale sull'applicazione della disposizione europea riguardante la libera prestazione di servizi, favorendo l'abusivismo internazionale;
    il Considerando (31) della direttiva 2006/123/CE, che trova applicazione nell'articolo 3 della stessa direttiva, specifica che essa non pregiudica la precedente direttiva 2005/36/CE, perché: «riguarda questioni diverse da quelle delle qualifiche professionali, quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa» e per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, questa non incide su nessuna delle misure applicabili a norma della direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito il servizio;
    l'articolo 5 della direttiva 2005/36/CE, al paragrafo 3, precisa che il professionista, in caso di prestazione temporanea ed occasionale in altro Stato membro, è soggetto alle norme professionali dello Stato ospitante relative alla qualifica e ad altro, infatti l'articolo 57 del Trattato Istitutivo dell'Unione europea (Capo III, Servizi) ha stabilito che «il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte del paese stesso ai propri cittadini», e non impone il contrario, come si sta facendo con l'articolo 3 del disegno di legge in esame;
    la stessa Commissione europea, poiché in Europa vige il principio di sussidiarietà in merito alle professioni e ai beni culturali, nella risposta alla Interrogazione parlamentare E-3013/00, con riferimento alla professione di guida turistica, ha ricordato che «gli Stati membri hanno facoltà di determinare le norme per l'accesso e l'esercizio della professione all'interno del loro territorio»;
    inoltre, nel commento della Commissione europea riportato, nella Comunicazione alla Commissione delle petizioni del Parlamento europeo del 19.10.2007 (Petizione 0086/2007), si afferma, proprio riguardo all'esercizio della professione di guida turistica limitato al solo ambito regionale, che: «Ogni Stato membro resta libero di disciplinare questa professione e di stabilire il tipo e il livello di qualifiche necessarie per esercitarla. Pertanto, uno Stato membro ha anche la discrezione di decidere se disciplinare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa a livello nazionale, ovvero delegare le competenze in ambito legislativo ed esecutivo a livello inferiore dell'amministrazione territoriale, come ha fatto l'Italia»;
    la Commissione ha concluso che per quanto riguarda la citata petizione: «non si ravvisa alcuna violazione del diritto dell'Unione europea»;
    l'articolo 3 consentirà agli accompagnatori provenienti da altri paesi membri, ingaggiati da tour operator stranieri, di sostituirsi alle guide e agli accompagnatori abilitati in Italia nell'esercizio di entrambe le professioni, lasciando senza lavoro 40.000 professionisti, con gravi conseguenze per le loro famiglie;
    ancora una volta, come già è accaduto con altre categorie, la peculiarità della realtà italiana ricca di migliaia di siti archeologici, artistici e monumentali è immolata alla logica della libera concorrenza, senza che ci si renda conto che non esiste reciprocità, né pari opportunità per le guide italiane perché solo l'Italia ha una tale ricchezza di beni artistici, monumentali e culturali;
    si accontentano in tal modo le lobby dei grandi tour operator europei che cercano di imporre i loro interessi, dettando le regole, in una logica neo-coloniale che lascerà l'Italia priva di una delle sue risorse più importanti, con la conseguenza che verranno a mancare allo Stato italiano importanti fonti di gettito fiscale e previdenziale e si darà ulteriore spazio al turismo del mordi e fuggi dequalificato e foriero di costi insostenibili per la collettività;
    la sentenza della Corte di giustizia europea del 1991 ha stabilito che la corretta illustrazione del patrimonio culturale è parte integrante della sua tutela, la stessa direttiva 2006/123/CE permette deroghe all'esercizio di un'attività su tutto il territorio nazionale per «motivi imperativi di interesse generale» ed include tra questi la tutela del patrimonio culturale;
    a causa dell'infinita ricchezza dei nostri beni culturali, le leggi italiane hanno stabilito che le abilitazioni all'esercizio della professione di guida sono provinciali o regionali, non esiste dunque un'abilitazione nazionale che sia possibile estendere alle guide e tanto meno agli accompagnatori degli Stati membri;
    l'Italia non può permettersi di distruggere per il presente e per il futuro le opportunità di lavoro per i giovani e meno giovani nel campo dell'illustrazione del patrimonio culturale nazionale e deve, anzi, rivendicare in Europa la «specificità culturale italiana»;
    la Commissione 10a del Senato ha espresso, sull'articolo 3, il seguente parere: «Con l'approvazione di questo articolo, non è chiaro che validità avranno le attuali 20.000 abilitazioni di guida provinciali o regionali, le leggi regionali in vigore, quali sono i titoli di studio di accesso alla professione, quale è la formazione necessaria per esercitare la professione di guida su tutto il territorio nazionale, quale tipo di esami di abilitazione occorre superare, ecc. Ne consegue una grande confusione sulle norme da applicare»,

impegna il Governo

a una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, assicurando la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, nonché la tutela del turista e del fruitore dei beni culturali, e riconoscendo, anche sulla base della direttiva europea qualifiche in fase di modificazione, la specifica e peculiare professionalità delle guide italiane.
9/1327/23. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bini, Petitti, Taranto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

prestazione di servizi

protezione del patrimonio

libera prestazione di servizi

turismo

accesso alla professione

qualificazione professionale

societa' di servizi