ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01327/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: PINI GIANLUCA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 31/07/2013


Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2013
MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/07/2013

ACCOLTO IL 31/07/2013

PARERE GOVERNO IL 31/07/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01327/021
presentato da
PINI Gianluca
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   La Camera,
   premesso che:
    l'originaria formulazione del comma 6 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 – legge comunitaria 2010, prima che intervenisse la modifica praticata con il comma 1, lettera a) dell'articolo 34-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, era volta al perseguimento di un duplice scopo e cioè da un lato la definizione di una categoria di attività produttive e commerciali connotate dal comune denominatore della collocazione sul territorio, imprese turistico balneari quali imprese che si distinguono dai loro omologhi per essere collocate sulla spiaggia, dall'altro lato il superamento degli statuti differenziati riservati alle attività turistico balneari in violazione dei principi comunitari e delle norme statali di recepimento;
    la novellazione intervenuta successivamente con la legge n. 179 del 2012, riproduce invece il cattivo costume di una ingiustificata parcellizzazione delle attività con la reintroduzione di una disciplina diversificata tra attività uguali rinviando agli enti locali la facoltà di disciplinare diversamente orari di esercizio e modalità di organizzazione delle attività, non ultimo di quelle di maggior qualificazione dell'offerta turistico ricreativa quali gli eventi occasionali di intrattenimento musicale e danzante, dando luogo ad un effetto macchia di leopardo del tutto in contrasto con la direttiva servizi e con i principi di liberalizzazione viepiù ed a gran voce affermati;
    si rende quindi necessario ricondurre a sistema la disciplina incentivante della qualità dell'offerta turistico ricreativa rimuovendo gli ostacoli frapposti all'esercizio di attività uguali giacché il sistema vigente introduce una ingiustificata differenziazione tra le attività svolte in spiaggia e quelle svolte a monte della spiaggia richiamando quantomeno i principi della direttiva servizi e del decreto-legge n. 138 del 2011 in virtù dei quali è possibile introdurre limitazioni giustificate esclusivamente da motivi imperativi di interesse generale poiché, diversamente, sotto le mentite spoglie della tutela dell'ambiente e della sicurezza, principi generali che devono trovare applicazione in relazione all'intero territorio, si reintroduce surrettiziamente una ingiustificata e non ammissibile limitazione all'esercizio delle attività di impresa da parte delle imprese turistico balneari;
    è noto che le imprese che operano nel settore del turismo e dell'intrattenimento forniscono ai propri clienti prodotti connessi alla propria attività caratterizzati dalla griffe o dal richiamo alla stessa attività, quale veicolo promozionale e di diffusione dell'immagine, oltre che in ossequio alla qualità dell'offerta turistica e dell'ospitalità. A titolo esemplificativo si può ricordare l'accappatoio dell'albergo piuttosto che la maglietta o il berretto della discoteca piuttosto che il costume della piscina. Tale attività di vendita, caratterizzata dalla natura prettamente promozionale dell'immagine del locale e della località, non assurge al livello di attività commerciale ma da luogo purtroppo, molto spesso, ad una incomprensibile e negativa persecuzione in ragione della qualificazione di esercizio illecito di attività commerciale;
    si rende quindi necessario superare una simile patologia riconoscendo la natura meramente accessoria ed ancillare di tale attività promozionale, rispetto all'attività principale, riconoscendone la valenza anche sulla scorta dell'esempio proveniente dai luoghi più importanti del turismo internazionale nonché dai locali e dalle attività di maggior prestigio autorizzandone l'esercizio e stabilendo la diversità rispetto all'attività commerciale di vendita;
    uno dei momenti di maggior richiamo dell'offerta turistica estiva è quello degli eventi speciali quali intrattenimenti musicali e danzanti occasionali, in occasione dei quali notevole è sicuramente l'impatto derivante dalla partecipazione temperato tuttavia dall'occasionalità e dalla temporaneità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nella prossima legge europea, modifiche al suddetto comma 6, dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, onde evitare ambiguità applicative, che le manifestazioni temporanee ed occasionali, anche definite eventi, sono soggette a limitazioni delle emissioni acustiche che tengono conto soltanto degli impianti utilizzati e non anche dei fenomeni acustici derivanti dall'indotto.
9/1327/21. (Testo modificato nel corso della seduta).  Gianluca Pini.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2001 0217

EUROVOC :

rumore

turismo