Legislatura: 17Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 31/07/2013 PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 31/07/2013 Resoconto FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE PARERE GOVERNO 31/07/2013 MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
DISCUSSIONE IL 31/07/2013
ACCOLTO IL 31/07/2013
PARERE GOVERNO IL 31/07/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013
CONCLUSO IL 31/07/2013
La Camera,
premesso che:
esaminato l'Atto Camera 1327 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013»;
l'articolo 23 è finalizzato a superare i rilievi (formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2009/2086 di non conformità alla direttiva 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale VIA) sulle norme del Codice dell'ambiente che stabiliscono i criteri e le procedure di valutazione dell'assoggettabilità a VIA, il cosiddetto «screening», dei progetti di cui all'allegato IV allo stesso Codice;
il Codice dell'ambiente prevede soglie dimensionali, al di sotto delle quali i progetti non devono comunque essere sottoposti a VIA;
la Commissione europea ha eccepito il fatto che tali criteri dimensionali non esauriscono tutti i criteri di cui obbligatoriamente deve essere tenuto conto nel fissare soglie e criteri per lo screening, che sono elencati nell'allegato V al Codice (identico all'allegato III della direttiva);
per porre rimedio a tale violazione, l'articolo 23 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente, con apposito decreto, provveda ad emanare le linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per lo screening dei progetti da sottoporre a procedura di VIA, sulla base dei criteri di cui al citato allegato V, e che successivamente, entro tre mesi dall'emanazione di tali linee guida, le regioni possano definire criteri e soglie in base ai quali stabilire quali progetti debbano essere sottoposti a procedura di VIA, trascorsi i quali, senza che le regioni abbiano provveduto, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte II del predetto decreto legislativo sono sottoposte comunque alla verifica di assoggettabilità, a prescindere da qualsiasi soglia o criterio di esclusione;
le linee guida hanno rilevanza fondamentale per il comparto industriale italiano e altrettanto importante è il pronto intervento delle regioni;
la non coerente individuazione delle soglie dimensionali degli impianti potrebbe creare discriminazioni tra i nostri impianti e quelli degli altri Stati europei assoggettando a procedure di screening, e quindi ad appesantimenti burocratici, anche impianti che non presentano rilevanza ai fini ambientali,
impegna il Governo
ad informare le competenti Commissioni parlamentari sulle linee guida che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà emanare, permettendo un confronto in merito all'individuazione dei criteri e delle soglie per lo screening dei progetti da sottoporre a procedura di VIA.
9/1327/17. Fedriga, Prataviera, Gianluca Pini.
EUROVOC :impatto ambientale
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