Legislatura: 17Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Primo firmatario: TANCREDI PAOLO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALLI PAOLO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 31/07/2013 MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
ACCOLTO IL 31/07/2013
PARERE GOVERNO IL 31/07/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013
CONCLUSO IL 31/07/2013
La Camera,
premesso che:
la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del lo marzo 2011 nella causa C-236/09 ha dichiarato l'invalidità, con effetto dal 21 dicembre 2012, dell'articolo 5, n. 2, della direttiva 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi;
la disposizione dichiarata invalida consentiva, in deroga dal principio generale di parità di trattamento tra uomo e donna nell'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, che nel calcolo di premi e prestazioni assicurative si tenesse conto del sesso, ove tale fattore fosse determinate nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici;
l'Italia si era avvalsa di questa facoltà con l'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Tale ultima disposizione, per effetto della caducazione dell'articolo 5, n. 2, della direttiva 2004/113/CE, disposta dalla sentenza sopra richiamata, dovrebbe essere modificata al fine di escludere che il sesso, quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari, possa determinare differenze nei premi e nelle prestazioni,
impegna il Governo
a dare tempestiva attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1o marzo 2011 nella causa C-236/09, al fine di precisare che nei contratti stipulati, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni e che i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.
9/1327/12. Tancredi, Alli.
EUROVOC :sentenza della Corte CE
beni e servizi