ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01327/012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: TANCREDI PAOLO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALLI PAOLO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 31/07/2013


Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2013
MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 31/07/2013

PARERE GOVERNO IL 31/07/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01327/012
presentato da
TANCREDI Paolo
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   La Camera,
   premesso che:
    la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del lo marzo 2011 nella causa C-236/09 ha dichiarato l'invalidità, con effetto dal 21 dicembre 2012, dell'articolo 5, n. 2, della direttiva 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi;
    la disposizione dichiarata invalida consentiva, in deroga dal principio generale di parità di trattamento tra uomo e donna nell'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, che nel calcolo di premi e prestazioni assicurative si tenesse conto del sesso, ove tale fattore fosse determinate nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici;
    l'Italia si era avvalsa di questa facoltà con l'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Tale ultima disposizione, per effetto della caducazione dell'articolo 5, n. 2, della direttiva 2004/113/CE, disposta dalla sentenza sopra richiamata, dovrebbe essere modificata al fine di escludere che il sesso, quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari, possa determinare differenze nei premi e nelle prestazioni,

impegna il Governo

a dare tempestiva attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1o marzo 2011 nella causa C-236/09, al fine di precisare che nei contratti stipulati, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni e che i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.
9/1327/12Tancredi, Alli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

sentenza della Corte CE

beni e servizi