ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01327/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: MORANI ALESSIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
MALPEZZI SIMONA FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
CIMBRO ELEONORA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
MORETTI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
SIMONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
MELILLI FABIO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013


Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2013
MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/07/2013

ACCOLTO IL 31/07/2013

PARERE GOVERNO IL 31/07/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01327/011
presentato da
MORANI Alessia
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 della legge europea 213 attesta la validità nel territorio italiano dell'abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione Europea in un altro Stato membro;
    la disposizione, così come modificata in prima lettura al Senato, prevede che i cittadini europei che abbiano ottenuto l'abilitazione in uno stato membro non necessitano di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni per operare sul territorio nazionale, ad eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico che dovranno essere individuati con successivo decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge europea;
    come segnalato dal Governo la disposizione trova il suo fondamento nella necessità di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, nell'ambito della procedura EU Pilot 4277/12/Mark;
    la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nel paragrafo 4 dell'articolo 10, stabilisce la portata nazionale dell'autorizzazione ad esercitare la professione. La Commissione europea, sulla base di tali norme, ha rilevato che legislazione italiana in materia di guide turistiche contrasti con la normativa europea, laddove si prevede che l'abilitazione all'esercizio della suddetta professione abbia validità solo nella regione o provincia di rilascio;
    tali previsioni, stabilendo che l'attività della guida turistica di un cittadino dell'Unione possa essere svolta in tutto il territorio europeo senza necessità di ulteriori autorizzazioni e abilitazioni, hanno suscitato molte reazioni e fondate preoccupazioni da parte degli operatori del settore delle guide turistiche italiane;
    i motivi di preoccupazione per la completa liberalizzazione in un settore che risulta tra quelli strategici per il nostro paese, trovano il loro fondamento nella necessità di preservare la figura di guida turistica, attestata da un'abilitazione alla professione grazie al superamento di prove specializzate, volte ad accertare la conoscenza del patrimonio presente sul territorio di riferimento per l'esercizio della professione, da non confondere con la mera e occasionale figura dell'accompagnatore turistico;
    le guide turistiche esercitano una professione regolamentata e soggetta al regime europeo in materia di riconoscimento dei titoli professionali, rispetto alla quale è da intendersi applicata la direttiva 2005/36/CE sul «Riconoscimento delle qualifiche professionali», recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
    ricadendo la disciplina delle guide turistiche sotto la diretta applicazione della direttiva sulle professioni e non su quella relativa ai servizi del mercato interno, il presupposto della supposta violazione della normativa interna a quella europea, nell'ambito della suddetta procedura EU Pilot, di cosiddetta pre-infrazione, risulta, dunque, essere erroneo;
    tale disciplina è oggetto di competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione La Corte costituzionale ha più volte ribadito che allo Stato compete l'individuazione delle figure e profili professionali e dei requisiti necessari per l'esercizio della relativa professione, mentre alle regioni spetta la disciplina di quegli aspetti in specifico collegamento con la realtà regionale, precisando che tale riparto delle competenze vale anche per le professioni turistiche;
    l'Italia non ha per motivi storici un'omogeneità territoriale, culturale e artistica, ma possiede un concentrato di patrimonio ricchissimo, vastissimo e con numerosissimi siti Unesco; tali peculiarità, difficilmente paragonabili ad altri territori dell'Unione, sono a fondamento dell'attuale legislazione e del riparto di competenze a livello regionale, per quanto attiene agli aspetti specifici, rispondendo ciò all'esigenza di operare in determinate province con prove abilitanti differenziate relativamente a un determinato territorio;
    la guida turistica è specializzata nell'illustrazione di un patrimonio culturale limitato e non va confusa con l'accompagnatore che assiste il gruppo nel corso di un viaggio; è impossibile, infatti, poter effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano, il cui patrimonio va dalla preistoria all'arte contemporanea e conta non meno di 200.000 beni culturali censiti – pena lo svilimento e la dequalificazione della suddetta professione;
    nel diritto europeo, considerato nelle sue fonti primarie dei Trattati e nel suo complesso (dunque non soltanto in riferimento alla cosiddetta direttiva servizi), vige il principio di sussidiarietà in materia di professioni e di beni culturali;
    la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, da parte di professionisti provenienti da altro Stato membro, può essere fornita solo a condizione che si eserciti la stessa professione nello Stato membro di origine e che questa debba essere eseguita alle stesse condizioni imposte dallo Stato ai propri cittadini, come prescrive l'articolo 57 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) che stabilisce il diritto del prestatore ad esercitare la propria attività nello stato membro ove la prestazione è fornita alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini, e dunque nel rispetto delle norme dello Stato nel quale si svolge l'attività lavorativa,

impegna il Governo:

   a prevedere, in considerazione della complessità della materia, un successivo intervento di riordino normativo dell'intera disciplina dell'attività di guida turistica, nel rispetto della legislazione europea, considerata nell'insieme delle sue fonti – sia in riferimento alle norme primarie dei Trattati, sia in riferimento alle discipline di settore – affinché siano salvaguardate le competenze professionali abilitanti per lo svolgimento di tali attività;
   valutare la possibilità di prevedere, nelle more di una legge di riordino complessivo in materia e in attesa dell'emanazione dei decreti di attuazione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento, una esplicita proroga della legislazione vigente in materia, anche al fine di scongiurare possibili confusioni normative che potrebbero arrecare danni a un settore particolarmente rilevante per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano.
9/1327/11. (Testo modificato nel corso della seduta).  Morani, Manfredi, Iori, Malpezzi, Cimbro, Moretti, Simoni, Melilli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

riconoscimento delle qualifiche professionali

organizzazione della professione

ripartizione delle competenze

accesso alla professione