ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01327/010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: MOSCA ALESSIA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALLI PAOLO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 31/07/2013


Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2013
MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 31/07/2013

PARERE GOVERNO IL 31/07/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01327/010
presentato da
MOSCA Alessia Maria
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   La Camera,
   premesso che:
    è da tutti riconosciuta l'importanza del settore dell’industrial design in Italia, settore che purtroppo oggi non è esentato dalla crisi economica;
    con l'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, di attuazione della direttiva 98/71/CE, si è introdotta in Italia la protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale;
    da subito, il nostro ordinamento ha introdotto una norma transitoria, oggi divenuta l'articolo 239 del Codice di Proprietà Industriale (CPI), che ha concesso una moratoria per coloro i quali, già prima del 19 aprile 2001, producevano e commercializzavano prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale che erano o erano divenute di pubblico dominio, non rispondendo della violazione del diritto d'autore compiuta, norma che se da una parte rispondeva alle esigenze di smaltimento delle scorte, dall'altra, dopo essere stata modificata per sette volte ha consentito, per interessi particolari, di proseguire in questa attività per 10 e più anni, mortificando e lasciando nella confusione normativa più totale i produttori legittimi di design originale;
    la Corte di Giustizia Europea, il 27 gennaio 2011, nel procedimento C-168/09, ha preso espressamente in esame la possibilità per l'Italia di rinviare l'applicazione della protezione di diritto d'autore sulle opere di design, escludendo espressamente la legittimità di una moratoria di dieci anni: infatti, secondo la Corte, «l'inopponibilità per un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificata dalla necessità di garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell'attività nei limiti dell'uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte» e «una moratoria decennale della protezione del diritto d'autore risulta andare al di là di quanto necessario, poiché, sottraendo dieci anni dal periodo di tutela di un'opera – cioè, in linea di principio, 70 anni dopo la morte dell'autore – l'applicazione della tutela del diritto d'autore è rinviata per un periodo sostanziale di tempo»;
    se illegittima è stata ritenuta una moratoria di 10 anni, ancor di più la è una di 13, come recita l'articolo 239 CPI oggi in vigore, o di più anni;
    per il motivo sopra esposto, la Commissione Europea con il caso EU Pilot 3955/12/MARK ha avviato l'iter che porta all'apertura della procedura di infrazione, che esporrà l'Italia a sanzioni certe,

impegna il Governo

a mettere a punto entro tre mesi un provvedimento adeguato sulla piena tutela del design in coerenza con la normativa comunitaria secondo le indicazioni della Corte di Giustizia UE.
9/1327/10Mosca, Alli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

diritto d'autore

procedura CE d'infrazione

proprieta' letteraria e artistica

disegno e modello

politica delle importazioni