ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01326/029

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013


Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2013
MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 31/07/2013

PARERE GOVERNO IL 31/07/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01326/029
presentato da
RUOCCO Carla
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 della legge di delegazione europea 2013, delega al Governo il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea;
    l'articolo 8 comma 2, lettera e), numero 1, della legge n. 217 del 2011 (legge Comunitaria 2010), modificando l'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha precisato che sono assimilate all'esportazione, quindi non imponibili ai fini IVA, le forniture destinate al rifornimento di «navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca»;
    rispetto alla precedente formulazione del predetto articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato specificato che il predetto regime si applica alle navi adibite alla navigazione in alto mare, al fine di adeguare la formulazione della norma nazionale al dettato dell'articolo 148, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, ai sensi della quale gli Stati membri esentano dall'IVA «le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca»;
    un'interpretazione della norma che rendesse imponibili tali cessioni di carburante risulterebbe paradossale anche sotto il profilo della disciplina nazionale, laddove si consideri che ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di trasporto effettuate mediante mezzi di trasporto abilitate ad eseguire servizi di trasporto marittimo, sono esenti dall'IVA, con la conseguenza che gli operatori non potrebbero nemmeno compensare l'IVA che dovessero essere chiamati ad assolvere sugli acquisti di carburante con l'IVA versata sulle prestazioni di trasporto da loro fornite;
    l'Agenzia delle entrate ha chiarito soltanto i dubbi che erano stati immediatamente sollevati circa la non imponibilità IVA delle forniture di carburante e lubrificanti e in particolare nella nuova formulazione dell'articolo 8-bis, lettera d);
    con Risoluzione del 1o febbraio 2012 l'Agenzia delle entrate con riferimento alle navi adibite alla pesca costiera, ha soltanto chiarito che il termine «vettovagliamento» è stato sostituito con quello di «provviste di bordo»;
    ai fini di una corretta interpretazione dell'espressione non può che farsi riferimento al codice doganale, che, tra le provviste di bordo, annovera i generi di consumo di ogni specie occorrenti per l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo (articolo 252 TULD);
    se si ha riguardo agli atti preparatori della legge Comunitaria si deve concludere che il legislatore non ha mai inteso intervenire sul punto, e, pertanto, l'interpretazione non può che essere del medesimo segno;
   considerato che:
    il dettato del citato articolo 148 della direttiva 2006/112/CE lascia spazio agli Stati membri di esentare le cessioni di beni per il rifornimento anche delle navi utilizzate in collegamenti a corto raggio, nella misura in cui fa riferimento alle navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri;
    sarebbe paradossale se tale esenzione dovesse ritenersi applicabile solo al trasporto di passeggeri in alto mare (cioè, in sostanza, alle crociere) e non a forme di trasporto marittimo che rivestono un ben maggiore interesse pubblico, quali, appunto, i collegamenti con le isole ed a corto raggio;
    è evidente l'impatto economico negativo che discenderebbe dalla citata interpretazione restrittiva, soprattutto in una fase in cui il costo dei carburanti ha subito un'impennata, sia a causa dell'andamento delle quotazioni di mercato, sia in ragione dell'aumento dell'accisa disposta dal Governo nell'ambito delle recenti manovre economiche;
    è necessario intervenire al più presto per chiarire definitivamente il regime IVA delle cessioni di carburante per il rifornimento delle navi che effettuano collegamenti marittimi con le isole ed a corto raggio, al fine di evitare ulteriori aggravi di costi per il settore e per i consumatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attuare misure di propria competenza al fine di chiarire ogni dubbio in merito alla corretta interpretazione delle modifiche intervenute sul dettato dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel senso di chiarire che permangono non imponibili ad IVA le cessioni di carburanti effettuate per il rifornimento delle navi utilizzate per il trasporto passeggeri in collegamenti marittimi con le isole ed a corto raggio.
9/1326/29Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Villarosa.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 1972 0633

EUROVOC :

approvvigionamento

trasporto marittimo

utente dei trasporti

nave

IVA

esenzione fiscale

formalita' di dogana