ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01326/014

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: RONDINI MARCO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 31/07/2013
PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 31/07/2013


Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2013
MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/07/2013

ACCOLTO IL 31/07/2013

PARERE GOVERNO IL 31/07/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01326/014
presentato da
RONDINI Marco
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto camera 1326 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013»;
    la direttiva 2011/77/UE, contenuta nell'allegato B, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
    nella maggioranza degli Stati membri dell'Unione europea la gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi è lasciata alla libera autodeterminazione dei soggetti interessati: liberi di auto-organizzarsi e di competere, in un sistema di concorrenza tra le società di collecting, per offrire servizi di raccolta e distribuzione più efficienti ed economicamente convenienti per gli aventi diritto;
    di recente, l'articolo 39 comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ha definitivamente sancito, anche in Italia, che l'attività d'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore sia libera;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012 sono stati individuati i requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere l'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore;
    la normativa di settore è ancorata a una legge, la n. 663 del 22 aprile del 1941, che necessita di essere aggiornata in più punti, soprattutto per riequilibrare il ruolo dei produttori e degli utilizzatori rispetto a quello degli artisti, interpreti ed esecutori;
    nel settore musica, l'articolo 73 comma 1 legge n. 633 del 22 aprile 1941 attribuisce la titolarità del diritto connesso al diritto d'autore congiuntamente al produttore di fonogrammi e agli artisti, interpreti o esecutori dei medesimi. Lo stesso articolo 73 stabilisce però che «l'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati»;
    tale previsione costituisce un grave vulnus giuridico in danno degli artisti, interpreti ed esecutori. Il potere di negoziare e gestire i diritti connessi al diritto d'autore nel settore musica è in fatto e in diritto riservato esclusivamente ai produttori di fonogrammi;
    il mercato fonografico è sostanzialmente soggetto al controllo delle tre major multinazionali (Universal Music, Sony Music e Warner Music) che, per mezzo di SCF, Consorzio Fonografici, raccolgono i compensi dovuti ai produttori discografici e agli artisti;
    si tratta di un'evidente posizione di subalternità degli artisti, resa ancor più penalizzante dalla situazione di oligopolio nel mercato della produzione e distribuzione musicale. I produttori fonografici, grazie a questa norma, negoziano a propria discrezione e raccolgono anche la quota dei compensi spettante agli artisti, spesso trattenendola e facendone oggetto di contrattazione con gli artisti;
    la previsione dell'articolo 73 della legge 633 del 1941 oltre che essere inadeguata e superata alla luce della liberalizzazione, lede l'articolo 3 della Costituzione poiché – sulla medesima materia – consente all'industria dei produttori di fonogrammi piena libertà, mentre comprime quella degli artisti;
    nei paesi europei vi è una netta separazione tra la gestione collettiva dei diritti dei produttori e quella degli artisti. Ed è anche per tale ragione che in Europa i volumi di diritti gestiti sono superiori a quelli raccolti in Italia,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di adottare iniziative normative volte a prevedere principi e criteri di attuazione della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, volti a modificare gli articoli 73 e 73-bis della legge n. 633 del 22 aprile 1941 per consentire anche agli artisti, interpreti ed esecutori gli stessi diritti previsti per le organizzazioni imprenditoriali e, quindi, che l'esercizio al diritto al compenso non sia più attribuito in via esclusiva al produttore, ma sia riconosciuto distintamente a tutte le imprese intermediarie dei diritti connessi al diritto d'autore che abbiano i requisiti richiesti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012.
9/1326/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Rondini, Gianluca Pini, Prataviera.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1941 0633

EUROVOC :

diritto d'autore

proprieta' letteraria e artistica

direttiva comunitaria

norme giuridiche sulla concorrenza

professioni dell'informazione

musica

autodeterminazione

industria degli audiovisivi