Legislatura: 17Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Primo firmatario: INVERNIZZI CRISTIAN
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 31/07/2013 PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 31/07/2013 MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
ACCOLTO IL 31/07/2013
PARERE GOVERNO IL 31/07/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013
CONCLUSO IL 31/07/2013
La Camera,
premesso che:
esaminato l'Atto camera 1326 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013»;
l'articolo 6 del disegno di legge all'esame prevede criteri di delega per il recepimento della direttiva 2011/51/UE che ha esteso l'ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria);
i cittadini di paesi terzi, soggiornanti legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, acquistano, purché ne dimostrino la disponibilità di stabili e regolari risorse economiche e siano coperti da adeguata assicurazione sanitaria, lo status di soggiornante di lungo periodo e hanno diritto ad un permesso di soggiorno speciale detto «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo»;
la lettera a) del predetto articolo 6 prevede la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, qualora vi sia stata revoca o cessazione della protezione internazionale, quando quest'ultima fosse stata titolo di conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo;
la lettera b) interviene in ordine al periodo di residenza utile al calcolo dei cinque anni necessari per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo;
l'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE, così come modificata dalla direttiva 2011/51/UE prevede che sia presa in considerazione almeno metà del periodo fra la data della domanda di protezione internazionale e quella del rilascio del permesso di soggiorno per status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Se tale lasso di tempo supera i 18 mesi esso sarà preso in considerazione per intero;
il criterio previsto alla lettera b), invece, introduce l'obbligo di considerare in ogni caso per intero il tempo intercorrente tra la presentazione dell'istanza e il rilascio del permesso di soggiorno, a prescindere se la durata di questo sia superiore o inferiore a 18 mesi;
la lettera c) prevede un regime agevolato per i beneficiari di protezione internazionale in relazione alla dimostrazione del reddito ai fini dell'accettazione della richiesta del riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo;
l'attuale articolo 5 della direttiva 2003/109/CE comprende, tra le condizioni di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, la dimostrazione di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato;
questo requisito è stato recepito nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 3 del 2007 che ha determinato l'ammontare del reddito minimo in misura pari all'assegno sociale;
il criterio di cui alla lettera c) stabilisce, invece, che il requisito del reddito dovrà riguardare esclusivamente «la dimostrazione di un reddito sufficiente» e questo dovrà essere calcolato «anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale, previsione che non risulta nel testo della direttiva 2011/51/UE,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi del decreto legislativo che darà attuazione alla direttiva 2011/51/UE di cui all'articolo 6 del presente disegno di legge, al fine di valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a mantenere esclusivamente l'applicazione del principio di cui alla lettera a) ovvero la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, qualora vi sia stata revoca o cessazione della protezione internazionale, quando quest'ultima fosse stata titolo di conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo.
9/1326/13. Invernizzi, Prataviera, Gianluca Pini.
EUROVOC :cittadino straniero
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assistenza sociale