ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01326/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: BRAGANTINI MATTEO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 31/07/2013
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 31/07/2013


Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2013
MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 31/07/2013

PARERE GOVERNO IL 31/07/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01326/011
presentato da
BRAGANTINI Matteo
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto camera 1326 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013»;
    l'articolo 5 del disegno di legge all'esame recepisce la direttiva 2011/36/UE del 5 aprile concerne la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.
  Si tratta di una nuova regolamentazione della materia che va a sostituire la precedente decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI del 19 luglio 2002 (recepita dall'Italia con legge n. 228 del 2003);
    rispetto alla previgente disciplina, la direttiva provvede a riordinare la materia in maniera più organica proponendo, in particolare, una nuova e più ampia definizione di tratta di esseri umani. In quest'ultima nozione rientrano ora i seguenti atti dolosi: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.
  La direttiva specifica anche che per «posizione di vulnerabilità» s'intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima;
    lo «sfuttamento», invece, comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi;
    dal punto di vista sanzionatorio la direttiva impone agli Stati membri di prevedere che tali reali siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno 5 anni. Tale soglia è da elevarsi a 10 anni quando il reato: a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile (con particolare riferimento ai minori); b) sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale; c) abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave; d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave,

impegna il Governo

   a) a valutare gli effetti applicativi del decreto legislativo che darà attuazione alla direttiva 2011/36/UE, al fine di valutare la opportunità di adottare iniziative normative volte a considerare che i reati relativi alla tratta di esseri umani siano configurati ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2011/36, in particolare prevedendo come reati dolosi il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento, punendo altresì l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso o il tentativo nella commissione dei reati;
   b) prevedere che per i suddetti reati le pene siano stabilite come delineate dall'articolo 4 della direttiva 2011/36, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti;
   c) prevedere che le persone giuridiche siano ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2011/36, secondo le modalità delineate nell'articolo 5 della direttiva stessa e con l'applicazione delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive come sancite nell'articolo 6;
   d) prevedere che le autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui alla lettera a);
   e) prevedere che le indagini e l'azione penale siano condotte secondo quanto delineato nell'articolo 9 della direttiva, in particolare prevedendo strumenti investigativi efficaci quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi;
   f) prevedere che le misure di sostegno dei minori vittime della tratta di esseri umani siano disposte ai sensi degli articoli 13, 14 e 16 della direttiva 2011/36, e nelle indagini e nei procedimenti penali ai sensi dell'articolo 15 della direttiva stessa;
   g) prevedere adeguate misure necessarie per scongiurare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani, come delineato dall'articolo 18 della direttiva;
   h) prevedere che l'autorità cui è affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e di presentare relazioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2011/36, sia individuata nel Ministero dell'interno;
   i) prevedere il coordinamento della strategia dell'Unione al contrasto della tratta di esseri umani, secondo l'articolo 20 della direttiva 2011/36 e avvenga nella forma della cooperazione giudiziaria diretta.
9/1326/11Matteo Bragantini, Prataviera, Gianluca Pini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

traffico di persone

traffico illecito

lotta contro la criminalita'

vittima

direttiva comunitaria

inchiesta giudiziaria

sanzione penale