Legislatura: 17Seduta di annuncio: 38 del 21/06/2013
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 21/06/2013 DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 21/06/2013
ACCOLTO IL 21/06/2013
PARERE GOVERNO IL 21/06/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 21/06/2013
CONCLUSO IL 21/06/2013
La Camera,
in occasione dell'esame del disegno di legge A.C. n. 1197 di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE;
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame contiene «norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo»;
il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce che, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, le macerie, sono considerate rifiuti urbani non specificati altrimenti, classificati con il codice CER 20.03.99;
i materiali definiti macerie dalle norme in esame sono quelli derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione;
le norme suddette dispongono, inoltre, che non costituiscono rifiuto: i beni di interesse architettonico, artistico e storico; i beni ed effetti di valore anche simbolico; i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale; il legno lavorato e i metalli lavorati;
la classificazione con il codice CER 20.03.99 è derogatoria rispetto alle previsioni dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente), dato che i materiali provenienti da demolizione rientrano, ai sensi dell'Allegato D del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella classe 17 «Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione». Tali rifiuti, pertanto, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera b), del Codice, sono rifiuti speciali,
impegna il Governo
ad assicurare per quanto di competenza, che le operazioni di rimozione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo o demolizioni a seguito del sisma che ha colpito l'Aquila nell'aprile del 2009 siano svolte tenendo in debita considerazione la possibilità che tali materiali contengano rifiuti pericolosi contaminati da amianto, adottando le opportune misure di precauzione a tutela della salute degli operatori e della salvaguardia dell'ambiente.
9/1197/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Braga.
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