ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00759

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 577 del 26/01/2012
Abbinamenti
Atto 7/00777 abbinato in data 09/02/2012
Atto 7/00778 abbinato in data 09/02/2012
Atto 7/00781 abbinato in data 29/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: ALESSANDRI ANGELO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 26/01/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA 26/01/2012
LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA 26/01/2012
TOGNI RENATO WALTER LEGA NORD PADANIA 26/01/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 09/02/2012
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO
LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA
MONDELLO GABRIELLA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
INTERVENTO GOVERNO 09/02/2012
D'ANDREA GIAMPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
INTERVENTO GOVERNO 29/02/2012
D'ANDREA GIAMPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/02/2012
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO
DIONISI ARMANDO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI
LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 29/02/2012
D'ANDREA GIAMPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/02/2012

DISCUSSIONE IL 09/02/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/02/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/02/2012

DISCUSSIONE IL 29/02/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/02/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00759
presentata da
ANGELO ALESSANDRI
giovedì 26 gennaio 2012, seduta n.577

La VIII Commissione,

premesso che:

il fallimento delle attività di soccorso nell'ambito della gestione dell'emergenza conseguente al terremoto del 1980 in Irpinia ed alla disgrazia di Vermicino nel 1981, pose in evidenza l'ineludibile necessità di costituire una struttura che si occupasse esclusivamente di protezione civile, in controtendenza con il modello fino ad allora adottato, che relegava tale materia ad una funzione straordinaria di soccorso, incardinata nel Ministero dell'interno. Tale esigenza fu oggetto di un rilevante ed approfondito dibattito parlamentare. Il primo effetto conseguente fu, nel 1982, l'istituzione del dipartimento della protezione civile, in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito allo scopo di coordinare le attività di protezione civile, non solo nella fase del mero soccorso, ma anche nell'ambito della previsione e prevenzione;

successivamente nel 1992, tale modello innovativo, incentrato su di una pluralità di soggetti pubblici e privati, coordinati ed indirizzati dal dipartimento che, a vario titolo, intervenivano nelle attività di protezione civile, trovava la sua completa realizzazione nella legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile (legge 24 febbraio 1992 n. 225). Tale impostazione fu ulteriormente confermata con il rafforzamento delle competenze affidate ai governi regionali ed alle autonomie locali promosso dalla «Riforma Bassanini» con l'emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 che, a costituzione invariata, inseriva elementi di decentramento amministrativo. Il provvedimento, tra l'altro, individuava puntualmente le diverse funzioni ripartite tra Stato, regioni, province e comuni, confermando quale prima autorità di protezione civile, il sindaco, attribuendogli l'attivazione dei primi soccorsi in emergenza;

nel 2001 la riforma del titolo V della costituzione confermava l'impianto del sistema della protezione civile, annoverando, con la legge n. 3 del 2001, la protezione civile tra le materie a legislazione concorrente, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

contemporaneamente, con l'emanazione del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, veniva ripristinato il dipartimento della protezione civile in luogo della costituenda agenzia. Tale provvedimento affidava le politiche di protezione civile al Presidente del Consiglio dei ministri, che, nell'espletamento di tale funzione, si avvaleva del dipartimento della protezione civile;

oggi, il servizio nazionale di protezione civile, a seguito delle innovazioni normative introdotte anche a livello costituzionale, è caratterizzato, così come affermato anche dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 237 del 2003 e n. 129 del 2006, da un'organizzazione diffusa a carattere policentrico coordinata dal dipartimento della protezione civile, che eroga i propri servizi alla collettività, per mezzo di un attività che rimane autonoma e distinta da quella dei soggetti che ne fanno parte. Tali soggetti conservano la propria autonomia organizzativa, istituzionale ed operativa senza divenire organi del Servizio nazionale, tanto da assumere la denominazione di componenti e strutture del servizio (articoli 6 e 11 legge n. 225 del 1992);

una materia così complessa, quale la protezione civile, che inerisce numerosi ambiti della vita sociale, tanto da definirsi «trasversale», non può che essere attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, cui l'articolo 95 della Costituzione affida il coordinamento e l'indirizzo in merito alle attività dei Ministri;

tale architettura, com'è noto, ha, quindi, reso efficace il servizio di protezione civile, nella previsione, mitigazione e gestione dei rischi derivanti da calamità naturali, non solo nell'ambito del territorio nazionale, ma anche in quello estero, tanto da costituire un modello di riferimento in Europa e nel mondo;

costituisce testimonianza di quanto rappresentato, il rapporto OCSE (Organisation for Economic Co-operation and development) del 2010 che, a seguito dell'osservazione dei diversi modelli d'intervento proposti dai diversi Paesi negli interventi di protezione civile, così recita: «La collocazione del Dipartimento della Protezione Civile nella Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura che le risorse di tutti i ministeri, i governi locali e il settore privato possono intervenire rapidamente in modo coordinato per minimizzare le conseguenze di gravi disastri... (...) ...Il sistema di protezione civile italiano di coordinare le risorse è particolarmente valido e lodevole alla luce della sua consolidata capacità d'azione»;

in ambito internazionale, al fine di intensificare i rapporti con gli Stati esteri, per una migliore risposta alla gestione delle emergenze conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi, sono stati stipulati 27 accordi bilaterali. Sono state inoltre promosse iniziative nel campo della formazione degli operatori di protezione civile, per ciò che concerne le metodologie d'intervento, realizzando così 17 corsi nell'ambito del programma del meccanismo europeo di protezione civile, a cui hanno preso parte 343 esperti di protezione civile, provenienti da 31 paesi membri dell'Unione europea. Il dipartimento della protezione civile spesso ospita delegazioni estere che intendono esportare il modello di protezione civile italiano nei propri paesi. Il dipartimento della protezione civile nazionale partecipa, inoltre, a numerose esercitazioni internazionali, al fine di verificare l'idoneità dei modelli di intervento e condividerne le procedure, nell'ambito delle strutture europee di protezione civile;

in merito all'efficienza dimostrata dal sistema di protezione civile in ambito internazionale ed in particolare nella gestione dell'emergenza tsunami 2004, si rammenta l'elogio del Presidente del Consiglio dei ministri Monti raccolto dal Corriere della Sera il 4 dicembre 2005 nell'articolo «Se l'Italia volesse»;

alla luce delle analisi sopraesposte sconcerta la notizia ufficiosa relativa all'inserimento, in un prossimo provvedimento di natura finanziaria, di disposizioni tese a modificare l'attuale assetto del Servizio nazionale di protezione civile. L'indiscrezione riguarderebbe il trasferimento funzionale del dipartimento al Ministero dell'interno, se non addirittura la soppressione dello stesso, che per quanto finora illustrato, riguarderebbe la regressione ad una concezione obsoleta, che il legislatore italiano ha già da 30 anni superato;

tale concezione risulta del tutto superata anche per diversi Paesi. A tal proposito, si rammenta che la Svezia, in occasione dell'emergenza-tsunami del 2004, avendo individuato evidenti fragilità nel proprio sistema di coordinamento delle emergenze, nel 2009, ha istituito, ispirandosi al modello italiano, l'Agenzia nazionale di protezione civile (MSB), diretta dal Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, in occasione dell'emergenza «uragano katrina» che nel settembre del 2005 ha danneggiato, in modo rilevante, il territorio degli Stati Uniti devastando la città di New Orleans, anche il sistema di risposta americano si è rivelato carente, tanto che la Commissione governativa d'inchiesta, all'uopo istituita, ha rilevato l'impossibilità dell'Agenzia federale di assicurare un'immediata risposta adeguata, che solo la diretta dipendenza dal Presidente degli Stati Uniti poteva garantire. George W. Bush in merito all'accaduto afferma che, «un più rapido coinvolgimento del Presidente avrebbe sicuramente reso più veloce la risposta»;

occorre mantenere l'attuale efficienza del servizio svolto dal dipartimento della protezione civile e gli standards di qualità raggiunti a livello internazionale, dopo anni di esperienza maturata nel settore e dopo le diverse esperienze fallimentari dimostratesi sia nelle passate gestioni delle emergenze nel nostro Paese, sia in altri Stati a livello europeo e internazionale;

la fragilità del nostro territorio, il continuo rischio idrogeologico, l'elevata sismicità, i mutamenti climatici e le avversità atmosferiche degli ultimi anni che si manifestano in ripetuti fenomeni alluvionali, richiedono risposte integrate e efficaci attraverso interventi coordinati, e un equilibrato intervento nella complessa articolazione di competenze tra i vari Ministeri coinvolti, le regioni e gli enti locali, che può garantire solo l'attribuzione del dipartimento della protezione civile in capo al Presidente del Consiglio dei ministri;

occorre anzi eliminare le difficoltà constatate nel celere intervento della protezione civile, attraverso la garanzia dell'immediata copertura finanziaria delle ordinanze e l'eliminazione del passaggio preventivo dalla Corte dei conti dei provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che determina un eccessivo allungamento dei tempi per la gestione dell'emergenza, come emerso anche dal dibattito svolto in VIII Commissione nel corso dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 dicembre 2011,
impegna il Governo:
ad impedire azioni volte a scardinare l'attuale sistema della protezione civile, mantenendo il dipartimento sotto la diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

a mantenere l'attuale struttura della rete capillare della protezione civile costruita sul territorio nazionale con potere immediato e automatico di coordinamento e di intervento in caso di calamità al capo della protezione civile, sotto il controllo esclusivo del Presidente del Consiglio dei ministri.

(7-00759)
«Alessandri, Dussin, Lanzarin, Togni».