ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00075

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 453 del 28/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: FUCCI BENEDETTO FRANCESCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 28/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUTTIGLIONE ROCCO UNIONE DI CENTRO 28/03/2011
PESCANTE MARIO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/03/2011
FORMICHELLA NICOLA POPOLO DELLA LIBERTA' 28/03/2011
STANCA LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/03/2011


Stato iter:
27/07/2011
Fasi iter:

RITIRATO IL 27/07/2011

CONCLUSO IL 27/07/2011

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00075
presentata da
BENEDETTO FRANCESCO FUCCI
testo di
lunedì 28 marzo 2011, seduta n.453

La Camera,
premesso che:
la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, presentata dal Governo il 5 agosto 2010, giunge, come già avvenuto negli anni precedenti, all'attenzione della Camera con un ritardo tale da renderne di scarsa utilità l'esame nel merito;
l'obsolescenza del documento discende essenzialmente dalla scelta del Governo di presentare il documento secondo la struttura e i contenuti previsti dalla formulazione dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, previgente rispetto alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), in vigore dal 10 luglio 2007. La Relazione, infatti, dando conto in un unico documento sia dell'attività svolta dall'Italia a livello di Unione europea nel 2009 sia delle priorità per il 2010, non appare conforme al testo del medesimo articolo 15 vigente, in base al quale il Governo deve presentare al Parlamento due distinte relazioni annuali: una di rendiconto e l'altra programmatica;
il Governo non ha ancora presentato la Relazione «programmatica»per il 2011, che, in base al richiamato articolo 15 della legge n. 11 del 2005, andrebbe trasmessa alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno e dovrebbe indicare gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno successivo, con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica;
il Governo non ha inoltre presentato la Relazione di rendiconto relativa all'anno 2010, che dovrebbe essere invece sottoposta alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno e che è volta ad illustrare le attività svolte nell'anno precedente dall'Unione Europea e dal Governo con riguardo all'evoluzione istituzionali, alla normativa e alle politiche dell'Unione Europea;
la Giunta per il Regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto che la relazione «programmatica» sia oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000; la Relazione di rendiconto continuerà invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-ter del Regolamento;
l'esame congiunto della Relazione programmatica per il 2011 e degli strumenti di programmazione dell'UE - il programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, già presentato nello scorso ottobre - assume una particolare rilevanza in quanto consente alla Camera di svolgere una vera e propria sessione europea di fase ascendente, interamente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni dell'Unione europea e quelle del Governo per l'anno in corso e alla conseguente definizione di indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo;
la mancata presentazione delle due Relazioni sopra indicate nei termini previsti dalla legge pregiudica pertanto, gravemente, le competenze di indirizzo e controllo delle Camere nei confronti dell'azione del Governo nelle sedi decisionali europee;
la Relazione per il 2009 risulta inoltre pletorica e disomogenea, essendo le sezioni relative alle singole politiche redatte secondo un approccio ed un metodo notevolmente differente da settore a settore, che denunciano un debole coordinamento redazionale;
sul piano metodologico, va rilevato, in senso positivo, che la seconda parte della Relazione, analogamente alle relazioni per il 2006, il 2007 e il 2008, reca una specifica sezione relativa agli indirizzi espressi dalle Camere in fase ascendente;
va altresì considerata con favore la presenza nella Relazione di un'apposita sezione relativa alle strategie di comunicazione promosse dal Governo per avvicinare i cittadini all'Europa;
i capitoli della Relazione relativi all'attività svolta dal Governo nelle singole politiche danno conto solo occasionalmente del seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere, come è invece disposto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005;
si registrano numerose e crescenti violazioni del regime linguistico dell'Unione europea, in contrasto con il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e quindi alla lingua di cui all'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in violazione del regolamento del Consiglio n. 1 del 1958;
è infatti crescente il ricorso, sia nelle prassi interne delle Istituzioni dell'Unione europea sia nella disciplina di specifici istituti giuridici, ad inglese, francese e tedesco quali lingue di lavoro o di comunicazione con gli Stati membri e i loro cittadini;
l'affermazione del trilinguismo è suscettibile di incidere negativamente sul ruolo dell'Italia nel processo di integrazione europea e sulla competitività del sistema produttivo italiano, che è costretto a sostenere costi di traduzione ulteriori rispetto alle imprese dei paesi che utilizzano una delle tre lingue in questione;
è bensì vero che i costi di traduzione per le 23 lingue ufficiali dell'Unione possono essere esorbitanti, ma non si vede in base a quale principio se ne privilegino solo tre;
la Camera ha in più occasioni, da ultimo nella risoluzione Pescante ed altri (n. 6-00043), approvata il 13 luglio 2010, impegnato il Governo ad opporsi ai tentativi di imporre inglese, francese e tedesco quali «lingue di lavoro» di altre istituzioni ed organi dell'Unione europea;
occorre che l'Italia elabori una strategia organica e coerente per la tutela della lingua italiana nell'Unione Europea, nonché in altre organizzazioni internazionali e sovranazionali;
va tenuto conto del testo unificato dei progetti di legge A.C. 2854-2862-2888-3055-3866A recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», approvato dalla Camera all'unanimità, in prima lettura, il 23 marzo 2011, che prospetta un rafforzamento del raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea,
impegna il Governo:
con riferimento alla redazione delle Relazioni di cui all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005:
a) a presentare le Relazioni entro i termini previsti dalla legge, assicurando che esse siano predisposte secondo criteri redazionali omogenei, che consentano un'agevole individuazione, per ciascuna politica o tema, degli elementi essenziali dell'azione del Governo nelle sedi decisionale europee;
b) ad indicare, nella Relazione programmatica di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 11 del 2005, gli orientamenti del Governo in merito alle singole priorità politiche e misure prospettate negli strumenti di programmazione legislativa dell'Unione europea, nonché le iniziative che il Governo intende adottare per dare seguito agli indirizzi generali definiti dalle Camere con riferimento a specifiche politiche e progetti di atti dell'Unione europea;
c) a dare conto, nella Relazione di rendiconto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 11 del 2005, degli interventi già adottati nell'anno precedente dal Governo per attuare gli indirizzi definiti dalle Camere su singoli atti o progetti di atti dell'Unione europea nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005;
con riguardo al raccordo con il Parlamento nella formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea:
d) ad assicurare, in coerenza con l'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005, che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti dell'Unione europea nonché su ogni altro atto o questione relativa all'Unione europea;
e) a riferire regolarmente alle Camere, in attuazione del medesimo articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005, del seguito dato agli indirizzi da esse definiti, fornendo adeguata motivazione nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione;
f) a garantire la costante e tempestiva informazione del Parlamento sulle iniziative adottate dal Governo nella cosiddetta fase ascendente del processo decisionale europeo, con particolare riferimento alla politica estera e di sicurezza comune nonché ai temi segnalati nelle risoluzioni approvate annualmente dal Parlamento in merito alla relazione del Governo e al programma legislativo della Commissione europea e agli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
g) ad accompagnare, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4-quater della legge n. 11 del 2005, la trasmissione degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea di maggiore rilevanza con una valutazione approfondita e tempestiva sui contenuti dei documenti trasmessi, sul loro fondamento giuridico, sull'impatto previsto sull'ordinamento nazionale, sul rispetto dei principi di sussidiarietà;
h) ad assicurare una partecipazione sistematica dei rappresentanti del Governo alle sedute degli organi parlamentari in cui si discuta di progetti di atti dell'Unione europea o di altri temi europei, in modo da assicurare il confronto politico approfondito ed adeguato;
i) a garantire il pieno, sistematico e tempestivo coinvolgimento delle Camere nella procedura del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche degli stati membri dell'UE, con le modalità prospettate dalla modifiche alla legge 196 del 2009, in corso di approvazione;
con riferimento alla partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione europea:
l) ad assicurare - anche in vista della definitiva approvazione ed entrata in vigore del testo unificato dei progetti di legge A.C. 2854-2862-2888-3055-3866-A, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» - che il Comitato interministeriale per gli affari comunitari (CIACE) eserciti un effettivo ruolo di coordinamento dell'azione del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. A tale scopo occorre che il Comitato si riunisca almeno prima delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio dell'Unione europea in cui siano in discussione provvedimenti o questioni di natura intersettoriale;
m) a rafforzare il ruolo del Comitato tecnico permanente del CIACE, anche al fine di definire orientamenti per i rappresentanti dell'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea;
n) ad assicurare un più sistematico raccordo tra la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, il CIACE e il suo Comitato tecnico permanente;
o) ad accrescere la presenza dei funzionari dei ministeri e delle altre amministrazioni presso la rappresentanza italiana all'Unione europea, in maniera da consentire un più efficace lavoro ai vari tavoli in cui si svolgono i negoziati nella fase di predisposizione della normativa europea;
p) a promuovere un'ulteriore incremento degli esperti nazionali distaccati (END) presso le istituzioni dell'Unione europea, dando piena attuazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sulla razionalizzazione ed il rafforzamento dell'istituto dell'esperto nazionale distaccato presso l'Unione europea, emanata nel 2007, nonché prevedendo le opportune garanzie per una ricollocazione degli END in posizioni adeguate e strettamente attinenti alle attività relative all'Unione europea nelle amministrazioni di provenienza ovvero presso il CIACE;
con riferimento al regime linguistico dell'Unione europea:
q) a contrastare con intransigenza ogni tentativo di violazione del regime linguistico delle istituzioni dell'Unione europea e di marginalizzazione della lingua italiana, ricorrendo ove necessario anche agli strumenti giurisdizionali disponibili;
r) nell'opporsi al tentativo di affermare il ricorso alle sole lingue inglese, francese e tedesco nel funzionamento, anche al solo livello amministrativo, di ogni istituzione ed organo dell'Unione europea, a valutare l'opportunità di utilizzare un criterio oggettivo che, limitando le lingue di lavoro entro un numero massimo di sei, tenga conto del numero effettivo di parlanti all'interno dell'Unione;
s) a sostenere, nei casi in cui le esigenze di riduzione dei costi e di miglior funzionamento delle strutture amministrative delle istituzioni ed organi dell'Unione lo giustifichino ed il criterio precedentemente esposto non venga recepito, il ricorso alla sola lingua inglese, in quanto lingua veicolare di gran lunga più diffusa a livello europeo e globale;
t) a concordare con altri Paesi che sarebbero gravemente penalizzati, al pari dell'Italia, dall'adozione del trilinguismo, tutte le iniziative appropriate per assicurare il rispetto del principio della pari dignità delle lingue ufficiali dell'Unione europea;
con riferimento alla comunicazione e all'informazione in materia di integrazione europea:
u) a rafforzare le iniziative di formazione e comunicazione volte a promuovere la conoscenza dell'ordinamento e delle politiche europee e del loro impatto sull'Italia, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona;
v) in attuazione di quanto previsto dal contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per gli anni 2010-2012, in corso di approvazione, affinché, nell'ambito delle proprie competenze, sia assicurata, da parte della RAI, un'adeguata informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea, auspicabilmente attraverso la trasmissione in fasce orarie di ascolto medio-alto, di contenuti europei appropriati sia nei tele e radiogiornali, sia nelle trasmissioni di approfondimento o divulgative.
(6-00075) «Fucci, Buttiglione, Pescante, Formichella, Stanca».