ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00064

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 442 del 01/03/2011
Abbinamenti
Atto 6/00060 abbinato in data 01/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: MESSINA IGNAZIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 01/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 01/03/2011
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 01/03/2011
FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI 01/03/2011
CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI 01/03/2011


Stato iter:
02/03/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 01/03/2011
Resoconto CALDEROLI ROBERTO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 01/03/2011

NON ACCOLTO IL 01/03/2011

PARERE GOVERNO IL 01/03/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/03/2011

DICHIARATO PRECLUSO IL 02/03/2011

CONCLUSO IL 02/03/2011

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00064
presentata da
IGNAZIO MESSINA
testo di
martedì 1 marzo 2011, seduta n.442

La Camera,
udite le comunicazione del Governo,
premesso che:
il principale obiettivo del federalismo fiscale è quello di rendere i sindaci responsabili davanti ai propri cittadini;
l'ineludibilità dell'attuazione del federalismo fiscale è diventata oggi evidente sia sotto il profilo giuridico che, soprattutto, sotto quello politico ed economico. Al centro di questo processo vi è, infatti, il rapporto fiscale tra i cittadini, lo Stato, le regioni e il sistema delle autonomie, nell'ambito del complessivo processo di decentramento della sovranità: dal centro alla periferia. La devoluzione di poteri, infatti, o è anche fiscale o non la si può considerare foriera di alcuna reale portata innovativa;
completare il disegno di un sistema ordinato di rapporti finanziari tra i livelli di governo richiede che sia esaudito uno dei tre principi garantiti dalla Costituzione repubblicana, come riformata nel 2001, vale a dire la sostenibilità della condizione complessiva dei conti pubblici;
vi è stata la consapevolezza dei rischi che un'attuazione distorta e strumentale può provocare per l'unità del Paese e per i diritti sociali ed economici dei cittadini, in presenza di un quadro istituzionale ancora indefinito riguardo alla distribuzione delle funzioni tra i livelli di governo e, in conseguenza, di grandezze finanziarie non ancora quantificate né quantificabili;
trattandosi di fisco municipale va preliminarmente sottolineato che la situazione economico- finanziaria degli enti locali si attesta attualmente su un profilo di estrema criticità, derivante anche dai rigidi vincoli del patto di stabilità interno nonché, soprattutto, dalle ingentissime decurtazioni dei trasferimenti erariali messi recentemente in atto da numerosi provvedimenti di carattere normativo, tali da incidere pesantemente sull'erogazione dei servizi essenziali per i cittadini;
con il decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale sono state, in sintesi, introdotte quattro nuove tipologie di tasse locali: l'IMU (Imposta municipale sul possesso, in luogo dell'ICI, ma in assenza dei medesimi «sconti»), la cosiddetta «cedolare secca», l'imposta di soggiorno, l'imposta di scopo - in ordine alle ultime due imposte vige la sola facoltà di imposizione ma occorre tenere presente la situazione economica dei comuni;
dal punto di vista complessivo, il testo dello schema del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale potrebbe potenzialmente determinare un aumento assai significativo del prelievo fiscale a carico dei cittadini: al di là delle valutazioni di ordine generale, tali nuove imposte non fanno che tradire, sotto il profilo strettamente normativo, la legge «madre» sul federalismo fiscale, in quanto non era prevista l'introduzione di alcuna nuova imposta, tale da determinare un aggravamento fiscale. Anzi, l'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge n. 42 del 2009 imponeva la garanzia della «determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo» oltreché, soprattutto, la salvaguardia dell'obiettivo «di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria». L'aumento potenziale della pressione fiscale complessiva del citato schema di decreto è dimostrata, in modo chiaro ed inequivocabile, anche dal non accoglimento, da parte del Governo, della proposta emendativa n. 21, presentata dal gruppo Italia dei Valori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in occasione della seduta del 1o febbraio, che mirava proprio alla sua invarianza;
quanto alla salvaguardia della pressione fiscale, il comma 5 dell'articolo 14 dello schema di decreto legislativo fa riferimento al «limite massimo della pressione fiscale complessiva», come stabilito dalla Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica dovrà monitorare in ordine agli effetti derivanti dal presente decreto legislativo, al fine di garantirne il rispetto,
impegna il Governo
ad adottare provvedimenti idonei a consentire di verificare la misura della pressione fiscale anche relativamente al solo comparto locale e di monitorare gli effetti finanziari del decreto legislativo non solo al fine di garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale, ma anche in ordine alle sue variazioni.
(6-00064) «Messina, Barbato, Borghesi, Favia, Cambursano».