ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00063

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 442 del 01/03/2011
Abbinamenti
Atto 6/00060 abbinato in data 01/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: CAMBURSANO RENATO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 01/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI 01/03/2011
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 01/03/2011
CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI 01/03/2011
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 01/03/2011
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 01/03/2011


Stato iter:
02/03/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 01/03/2011
Resoconto CALDEROLI ROBERTO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 01/03/2011

NON ACCOLTO IL 01/03/2011

PARERE GOVERNO IL 01/03/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/03/2011

DICHIARATO PRECLUSO IL 02/03/2011

CONCLUSO IL 02/03/2011

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00063
presentata da
RENATO CAMBURSANO
testo di
martedì 1 marzo 2011, seduta n.442

La Camera,
udite le comunicazioni del Governo,
premesso che:
l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale riconosce ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni nonché ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte la possibilità di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, da applicare secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo e sino a 5 euro per notte di soggiorno;
si tratta, a ben vedere, di una vera e propria imposta: sperequata sia sotto il profilo dei soggetti fiscali attivi (una particolare categoria di comuni: quelli, appunto, turistici), nonché su quello dei soggetti fiscali passivi (non si comprende con esattezza se, in concreto, sia il gestore con rivalsa sul cliente, ovvero direttamente il cliente-turista);
soltanto il gruppo parlamentare Italia dei Valori, in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha proposto formalmente la soppressione di tale misura tributaria e lo ha fatto per una serie di ragioni, di ordine politico-economico, che si tenta di illustrare assai brevemente:
in primo luogo, la norma, in considerazione della sua indeterminatezza soggettiva fissata con fonte sub-legislativa, è viziata da chiara incostituzionalità. L'articolo 23 della nostra Carta costituzionale, infatti, sancisce che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Una riserva di legge assoluta, dunque, che viene di fatto sostituita da regolamento governativo da adottare in concerto con la Conferenza Stato-Città autonomie locali;
il chiaro effetto depressivo sul comparto turistico, già investito da una crisi significativa e sui cui già grava una pressione fiscale complessiva che lo rende debole sotto il profilo competitivo internazionale. Non è retorico sostenere che il settore turistico del nostro Paese, soprattutto quello che nasce e si sviluppa nei contesti «cittadini» rappresenta, o meglio dovrebbe rappresentare, il core business nazionale, la missione dell'«Azienda Italia». Il nostro Paese è composto diffusamente da città d'arte e il significativo afflusso turistico - che va a determinare il cosiddetto «turisdotto» - rappresenta una fonte rilevantissima di ricchezza nazionale;
tale ipotesi vessatoria colpisce chi viaggia e pernotta fuori casa non solo per vacanza, ma anche per lavoro o per motivi di salute;
l'imposta di soggiorno rappresenta, inoltre, un tributo che colpisce i non residenti, coloro quindi che non votano, e, come tale, non può certo essere ritenuto «responsabilizzante», se non in via solo mediata. Se la responsabilità per gli amministratori, collegata a tale tributo, è colta dalla prescrizione di un vincolo sul gettito, che deve essere destinato sostanzialmente a finanziare interventi in materia di turismo, rileva l'assoluta mancanza di strumenti di garanzia della puntuale e coerente osservanza di simile vincolo;
inoltre, viene sconfessata la legge n. 42 del 2009 - su cui il gruppo Italia dei Valori ha convintamente votato a favore - su un rilevantissimo profilo: la negazione del principio della maggiore responsabilizzazione economico-gestionale degli amministratori, locali. L'autonomia tributaria riservata ai comuni per tassare i non residenti, oltreché la tassa di soggiorno, contrastano il liberale principio del no taxation without representation. Nuove imposte, cioè, su soggetti che non potranno valutare democraticamente i propri amministratori;
tale nuova imposta tradisce sotto il profilo strettamente normativo la legge «madre» sul federalismo fiscale: non era, infatti, prevista l'introduzione di alcuna nuova imposta, tale da determinare un aggravamento fiscale,
impegna il Governo
a voler sopprimere l'imposta di soggiorno, affrontando la complessiva disciplina fiscale e tributaria per il settore turistico in apposita proposta normativa volta segnatamente alla:
a) riduzione del carico fiscale, anche in forma incentivante, a fronte di investimenti settoriali;
b) introduzione di un vincolo di esclusività - riferito alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere di rilevanza turistica - sul gettito derivante da eventuale imposta di scopo turistica;
c) previsione di strumenti di garanzia della puntuale e coerente osservanza di tale vincolo impositivo, nei confronti delle amministrazioni che intendono eventualmente avvalersene.
(6-00063) «Cambursano, Favia, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina».