ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04680

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 470 del 03/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/04/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 29/04/2011
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 29/04/2011
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 29/04/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/04/2011
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/05/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04680
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
martedì 3 maggio 2011, seduta n.470

GNECCHI, CODURELLI, SCHIRRU e MATTESINI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

a seguito della conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in particolare articolo 12), qualsiasi trasferimento o ricongiunzione dei contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso;

con questo provvedimento i lavoratori interessati si sono trovati, con provvedimento retroattivo, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;

gli enti previdenziali, come è noto, suggerivano ai cittadini che si recavano ai loro sportelli di non affrettarsi con le richieste di ricongiunzione, perché si sarebbe trattato comunque di ricongiunzioni a titolo gratuito;

non è davvero giustificabile che si determini ora una disparità di trattamento così significativo tra lavoratori per gli effetti della nuova norma, in particolare inoltre tra i dipendenti dello Stato, per i quali la costituzione della posizione contributiva presso l'INPS opera d'ufficio, e i dipendenti degli enti locali che invece per la stesso procedimento devono fare domanda;

per i dipendenti statali, infatti, essendo previsto il trasferimento d'ufficio, ci risulta che l'Inpdap, anche per le cessazioni intervenute post 30 luglio 2010, opera il trasferimento della posizione assicurativa, senza oneri a carico del dipendente interessato;

è forse utile per far comprendere appieno l'iniquità delle norme introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2010, riportare con il presente atto ispettivo un caso concreto, che riguarda il signor Claudio Floris, ex dipendente di un ente locale, raccontata con le sue parole:

«nel settembre dello scorso ho telefonato all'INPS per chiedere informazioni circa le modalità per procedere ad una eventuale ricongiunzione dei miei contributi risultanti presso tale Istituto con quelli precedentemente versati all'INPDAP (riferiti ad oltre 18 anni di lavoro presso un Ente Locale). Con grande sorpresa mi è stato detto che sì, potevo farlo, ma che era stata emanata una nuova norma (legge n. 122 del 2010) che rendeva la ricongiunzione da gratuita a onerosa. Sono rimasto dapprima sorpreso e poi pervaso da un senso di profonda amarezza perché ero già stato alcune volte presso gli sportelli dell'INPS e sempre mi era stato consigliato di attendere a fare la domanda di ricongiunzione in quanto:

la richiesta poteva essere fatta una sola volta e, comunque, si trattava di un'operazione gratuita per cui non c'era alcun bisogno di inoltrare istanze che fossero tese a fissare i parametri di conteggio alla data della domanda;

se mi fosse capitato di tornare ad un impiego pubblico avrei dovuto pagare cifre altissime per effettuare a quel punto una nuova ricongiunzione da INPS a INPDAP;

era utile attendere almeno l'esito della domanda già presentata il 18 luglio 1990 all'INPDAP (al fine di ricongiungere presso quella cassa precedenti periodi INPS relativi ai miei primi anni lavorativi) per valutare, data la mia complessa situazione previdenziale, come effettivamente convenisse procedere.
Nessun addetto o impiegato mi ha mai consigliato di presentare subito la domanda di ricongiunzione spiegandomi che quei che allora era gratuito poteva diventare oneroso! Forse perché nessuno, né all'INPS né all'INPDAP né ai Patronati pensava che si potesse un giorno passare da un regime ad un altro senza un minimo di preavviso, di tempo per decidere! Deve essere per lo stesso motivo che l'INPDAP non ha ancora provveduto - dopo 20 anni dalla mia originaria domanda e nonostante numerosi solleciti, anche scritti (lettera del 26 febbraio 1996) o effettuati tramite patronato - a rispondere alla mia domanda di ricongiunzione. Infatti si può immaginare che per l'Istituto non fosse importante rispondere subito: se avessi deciso di rinunciare avrei sempre potuto ricongiungere tutto gratuitamente all'INPS! Così tra attese e false certezze sono arrivato al momento in cui, nei mesi scorsi ho conosciuto la triste realtà cui la nuova normativa mi ha condannato. Pagare una somma altissima, forse decine di migliaia di Euro, o prendere una pensione dopo 40 anni di lavoro come se ne avessi lavorati molti di meno. Sì perché non ricongiungere significherà, in ogni caso, non poter godere più del conteggio effettuato col calcolo esclusivamente retributivo. Mi sono chiesto il senso di tutto ciò: perché in un caso come questo si deve pagare per ricongiungere i propri contributi, indipendentemente dall'importo? Non sono stati forse versati nell'arco di tutta la vita lavorativa tutti i contributi dovuti? Si otterranno ora presso l'INPS condizioni di pensione più vantaggiose rispetto a prima? È vero, anche ricongiungere presso l'INPDAP è oneroso, ma lo è sempre stato, chi decideva di farlo lo faceva velocemente, spesso a inizio carriera, perché era più conveniente farlo il più presto possibile e, soprattutto si andava ad accedere a condizioni di maggior favore. Mi sono poi chiesto: i contributi che ho versato come dipendente degli Enti Locali non hanno lo stesso valore di quelli versati da un dipendente dello Stato? In realtà i dipendenti dello Stato non possono trovarsi in una situazione quale quella illustrata perché per essi una norma prevede che la costituzione della posizione contributiva presso l'INPS operi d'ufficio. Ci si chiede: perché era stata fatta quella norma? Forse per ragioni amministrative. Non credo vi fosse intenzione di sfavorire un giorno i dipendenti degli enti locali. Non è allora questa un'enorme ingiustizia? Il 13 dicembre 2010 ho inviato una lettera all'INPDAP, mettendo in risalto tale incongruenza, ma non ho ottenuto alcuna risposta. Passata qualche settimana, ormai in preda all'ansia, ho pensato che occorresse comunque fare la domanda di ricongiunzione. Ho ragionato così: non si sa mai che gli estensori della legge si accorgano dell'errore, che non era esattamente quello lo scopo della legge, e decidano di fare salve anche le domande presentate successivamente al 30 giugno del 2010. Il problema era però sempre lo stesso. Per decidere correttamente cosa fare mi mancavano molti dati. Non conoscevo, e non conosco ancora, l'esito e i costi della mia originaria domanda di ricongiunzione presso l'INPDAP. Non potevo nemmeno valutare i costi della nuova eventuale ricongiunzione di tutti i contributi presso l'INPS: a tutt'oggi nessuno mi sa dire quanto dovrò pagare. La paura era quella di annullare, con la nuova domanda, la prima, quella per cui attendo ancora risposta dall'INPDAP e andare addirittura a peggiorare la mia situazione. Mi sono rivolto allora ad un patronato che mi ha informato che all'INPDAP non hanno né l'ammontare delle mie retribuzioni né i programmi per effettuare i calcoli e sono sommersi da pratiche relative a situazioni simili alla mia. Su consiglio del patronato, nel dicembre del 2010, ho dunque fatto richiesta, al Comune presso il quale ho lavorato, dell'ammontare delle mie retribuzioni. Mi hanno subito detto che non era semplice recuperare tutti i dati e che ci sarebbero voluti mesi. Dunque ancora una volta mi sono trovato nell'impossibilità di decidere cosa fare ma allo stesso tempo a vivere l'ansia legata alla sensazione che comunque occorresse fare la domanda. Alla fine mi sono rivolto ad un professionista, esperto in materia di previdenza, con l'aiuto del quale ho predisposto e inoltrato in data 15 marzo 2011 una domanda di ricongiunzione con la quale mi sono riservato di mantenere in ogni caso salva la domanda presentata nel 1990 in qualsiasi ipotesi di mancato accoglimento o accettazione della nuova istanza. Ora chiedo: è possibile portare un cittadino in questa situazione? Sorpresa, delusione, ansia, disperazione. È possibile che a un lavoratore ormai prossimo alla sua pensione sia tolta ogni certezza, ogni speranza di vivere in uno stato di diritto, in una società giusta? È possibile minare così fortemente, sino quasi a dissolverla, la fiducia nelle istituzioni? Quale messaggio potrà trasmettere ai propri figli? Spiace dirlo, ma la sensazione che prova un lavoratore, un cittadino, in questi casi, è quella di aver subito un furto. Ritengo non possano esserci motivazioni legate alla congiuntura economica che giustifichino l'adozione di provvedimenti così ingiusti. Claudio Floris nato Roma il 25 giugno 1956 residente in località Baustella 09010 Pula (Cagliari) codice fiscale: FLRCLD56H25H501 - Tel.: 3487848420»;

il caso d cui sopra, e i tanti altri che ci sono stati segnalati, richiede una risposta concreta da parte delle istituzioni, verso le quali il cittadino vorrebbe continuare ad avere fiducia, soprattutto per quanto attiene il riconoscimento del diritto alla pensione, senza dover subire provvedimenti iniqui sopra richiamati, che hanno messo in discussione il nostro sistema previdenziale -:

se non ritenga il Ministro interrogato di prendere atto dell'iniquità delle norme introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2010 e assumere le necessarie iniziative normative correttive che consentano di ripristinare certezza e di mantenere le condizioni precedenti almeno fino all'approvazione di una legge sulla totalizzazione dei contributi, già in discussione in commissione lavoro, in modo da non penalizzare in modo così grave singoli lavoratori. (5-04680)