ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04677

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 470 del 03/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/04/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 29/04/2011
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 29/04/2011
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 29/04/2011
MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 29/04/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/04/2011
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/05/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04677
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
martedì 3 maggio 2011, seduta n.470

GNECCHI, CODURELLI, SCHIRRU, BOCCUZZI e MIGLIOLI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

a seguito della conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in particolare, articolo 12), l'INPS con messaggio 21181 del 12 agosto 2010 ha disposto che: «la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD in favore dei lavoratori iscritti ai soppressi fondi elettrici e telefonici potrà essere trasferita solo a domanda degli interessati e a titolo oneroso»; in conseguenza di quanto sopra, precisa l'INPS, non deve essere più posto in pagamento il trattamento più favorevole fra quello calcolato con le norme del fondo e quello calcolato con le norme del fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), con effetto sulle istanze presentate a partire dal 1° luglio 2010;

con questo provvedimento i lavoratori interessati si sono trovati, con provvedimento retroattivo, a vedere non riconosciuti i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;

è del tutto evidente come la nuova normativa sia assolutamente lesiva in particolare per tutti i lavoratori elettrici che hanno sempre lavorato in turno continuato e avvicendato; con queste norme si è messo in discussione quel diritto fondamentale del lavoratore di poter creare la propria posizione assicurativa all'Inps, che rimane l'ente fondamentale previdenziale, e si complica e si rende sempre onerosa la possibilità di cumulare i contributi versati durante tutta la propria vita lavorativa;

la possibilità di ricongiungere contributi ha sempre rappresentato un pilastro fondante del sistema previdenziale italiano;

l'articolo 12, comma 12-octies, del decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, è intervenuto ad abrogare, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, che regolava il trasferimento in Assicurazione generale obbligatoria (AGO) delle posizioni assicurative del fondo elettrici;

analogamente l'articolo 12, comma 12-novies, ha abrogato, con pari decorrenza, l'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 che consentiva il trasferimento gratuito della contribuzione dal fondo telefonici all'assicurazione generale obbligatoria;

a decorrere dal 1° luglio 2010 il comma 12-septies dell'articolo 12 è intervenuto a modificare il disposto dei primi 3 commi dell'articolo 1 della legge n. 29 del 1979, che consentivano la ricongiunzione nel FPLD - a titolo gratuito - dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'AGO, rendendo onerosa tale operazione di ricongiunzione; per far comprendere appieno quali siano state le iniquità introdotte con la legge n. 122 del 2010, giova forse riportare uno dei tanti casi reali, quello del signor Guido Lotti, prossimo pensionando:

«Mi chiamo Guido Lotti, sono uno dei potenziali pensionandi alquanto danneggiati dalle recenti modifiche in materia di pensione (Legge n. 122 del 2010 articolo 12 onerosità ricongiunzioni previdenziali). Cosi come probabilmente hanno già fatto altri miei ex colleghi Le scrivo la presente e-mail per portare alla Sua attenzione un altro caso reale, uno dei tanti. Sono nato il 7 ottobre 1953. Ho iniziato a lavorare il 1o gennaio 1971 presso Grundig Italia, azienda operante nel settore commercio-elettronica di consumo, che ho lasciato il 10 dicembre 1976 perché assunto in ENEL. Quindi ho lavorato in ENEL dal 13 dicembre 1976 fino al 30 giugno 1999 nei Servizi di Telecomunicazioni quando, a seguito di cessione di ramo d'azienda causa legge Bersani, sono passato in WIND Telecomunicazioni. Lì ho lavorato dal 1o luglio 1999 al 30 dicembre 2009 giorno in cui ho lasciato il servizio per esodo incentivato propostomi dalla stessa azienda;

Per raggiungere il requisito dei 40 anni di contribuzione e quindi avere il diritto alla pensione di anzianità ho pagato i contributi volontari al fondo telefonici, regolarmente autorizzato da INPS in data 30 gennaio 2010 con l'assegnazione del codice individuale QL0005108672, per coprire il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 marzo 2011. Per i primi circa 6 anni di lavoro ho versato i contributi direttamente all'INPS ma dopo l'assunzione in ENEL ho ricongiunto tutto nel fondo elettrici (compreso il servizio militare svolto in una porzione di quel periodo). Questo significa che (in dettaglio) oggi mi ritrovo con 28 anni e 3 mesi di contribuzione nel fondo elettrici e 11 anni e 9 mesi di contribuzione nel fondo telefonici. Osservo che entrambi questi fondi speciali, soppressi dal 1o gennaio 2000, sono gestiti da INPS in evidenza contabile. Con le vecchie regole al raggiungimento dei 40 anni mi sarebbe stata concessa la ricongiunzione gratuita in INPS (con l'eventuale riconoscimento della condizione di miglior favore) e con la prima finestra utile (luglio 2011) sarei andato in pensione.

Ora, dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 122 del 2010, articolo 12, mi ritrovo:

1) a dover attendere 12 mesi per avere l'assegno pensionistico dopo il raggiungimento dei requisiti per goderne: vuol dire 9 mesi di latenza in più rispetto i 3 previsti con un mancato introito di circa 18.000 euro (ipotizzando un assegno di circa 2.000 euro moltiplicato per i 9 mesi di attesa aggiuntivi);

2) detto che quella al punto 1 è se si vuole una questione opinabile e quindi un male minore, quel che segue è davvero la «madre» di tutti i problemi.
Significa che sia pure in presenza di contributi regolarmente versati a «legge vigente» corro il serio rischio di non avere il diritto alla pensione come attesa e promessa nel corso degli anni dal mio (nostro) Stato. A causa della legge n. 122 del 2010 articolo 12 in questione ho potenzialmente davanti a me 3 soluzioni, tutte fortemente penalizzanti. Eccole:

a) ricongiunzione onerosa, dovendo ricongiungere 40 anni suddivisi come detto sopra INPS mi ha stimato ufficiosamente una somma intorno ai 294.000 Euro:

b) totalizzazione subito con attesa di 18 mesi per la pensione e calcolo della stessa totalmente con il metodo contributivo:

c) totalizzazione a 65 anni che mi consentirebbe di avere il conteggio della pensione con il metodo retributivo per il periodo Enel (superiore a 20 anni) ma dovrei lavorare e versare contributi inutili per ulteriori 7-8 anni senza comunque mai raggiungere il numero di anni minimo (giustappunto 20) per avere una pensione dal fondo telefonico e perciò questi contributi sarebbero perduti.
Da considerare che al 31 dicembre 1995 avevo già maturato 24 anni di contributi e di conseguenza avrei diritto al calcolo della pensione totalmente con il metodo retributivo, da considerare anche che non ho cambiato azienda e di conseguenza fondo pensioni per libera scelta ma per uno «spin-off» fatto da una azienda/ente che allora era totalmente di proprietà dello Stato (ENEL). Per finire mi auguro che in conclusione di questa sorta di odissea prevalgano buon senso e ragionevolezza e vengano fatti salvi i diritti di chi ha smesso prima dell'entrata in vigore della legge in questione.

Ringrazio anticipatamente per l'attenzione a questa segnalazione e per quanto potrete fare»;

il caso di cui sopra e i tanti altri che ci sono stati segnalati richiedono una risposta concreta, che prescinde dalle logiche politiche, dalla logica degli schieramenti maggioranza/opposizione, perché la pensione è un diritto da sempre garantito dallo Stato, ancor di più a fronte di contribuzione regolarmente versata -:

se il Ministro intenda assumere iniziative normative per correggere la norma sopra richiamata e consentire, come richiede giustamente il signor Lotti, che vengano fatti salvi i diritti di coloro che hanno lavorato e versato i contributi per la pensione e cessato di lavorare prima dell'entrata in vigore della legge n. 122 del 2010.(5-04677)