ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04043

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 416 del 12/01/2011
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/01/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 12/01/2011
MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 12/01/2011
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 12/01/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/01/2011
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/01/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04043
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
mercoledì 12 gennaio 2011, seduta n.416

GNECCHI, VICO, MIGLIOLI e SCHIRRU. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

la legge n. 335 del 1995, sulla riforma delle pensioni, ha introdotto il sistema contributivo per il calcolo delle pensioni, prevedendo nel contempo l'abolizione dell'integrazione al trattamento minimo. È a tutti noto che il tasso di sostituzione delle future pensioni sarà circa del 50-60 per cento dell'ultima retribuzione, sempre che non vi siano stati periodi di interruzione dell'attività lavorativa. Anche l'istituzione del secondo pilastro previdenziale, riferito ai fondi di previdenza complementare, copre solo una parte della platea di lavoratori dipendenti e autonomi. Da qui la necessità di consentire a qualsiasi lavoratore di utilizzare tutti i contributi versati durante la propria attività lavorativa;

con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi», in vigore dal 3 marzo 2006, è stata disciplinata la facoltà di richiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi. Il decreto legislativo detta una nuova disciplina dell'istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi, in sostituzione delle disposizioni di cui all'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 57 del 2003. Il meccanismo della totalizzazione dei periodi assicurativi si basa su presupposti completamente diversi rispetto a quelli della ricongiunzione. Infatti, nel caso della totalizzazione, non si dà luogo all'unificazione delle posizioni assicurative e ai conseguente trasferimento di contributi da una forma all'altra, bensì ogni gestione eroga in via autonoma all'assicurato - in possesso del requisito dell'età pensionabile nonché di quello dell'anzianità contributiva in virtù di una fictio iuris (sommando, cioè, i periodi maturati presso le diverse gestioni) - una quota di pensione in relazione ai contributi e secondo il proprio ordinamento;

va rilevato però che la nuova disciplina introdotta con decreto legislativo n. 42 del 2006 ha fortemente penalizzato chi aveva già maturato in più fondi un'anzianità contributiva di diciotto anni al 31 dicembre 1995 che si ritrova, a differenza di altri lavoratori in possesso di identici requisiti ma iscritti in un unico fondo, a vedersi calcolata la propria pensione con il solo sistema contributivo;

in tale materia si ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza 5 marzo 1999, n. 61, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, «nella parte in cui non si prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi;

la sentenza della Corte trae origine dalla constatazione dell'eccessiva onerosità, in molte situazioni, dell'istituto della ricongiunzione (attraverso il quale il lavoratore, che vanta periodi contributivi presso diverse forme pensionistiche può ottenere l'unificazione delle posizioni assicurative ed il conseguente trasferimento di contributi da una forma all'altra) e della conseguente necessità di prevedere meccanismi alternativi che consentano di ottenere comunque un trattamento pensionistico al lavoratore che non abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione previdenziale in nessuno degli ordinamenti ai quali abbia contribuito nel corso della sua vita;

l'articolo 71, comma 1, della richiamata legge n. 388 del 2000 ha esteso ai soggetti rientranti in tutto o in parte nel sistema retributivo la possibilità di totalizzazione (gratuita) dei periodi assicurativi non coincidenti maturati presso le singole gestioni obbligatorie di base, qualora essi, considerati separatamente, siano insufficienti ai fini del diritto al trattamento. Tale facoltà era concessa solo con riferimento alla pensione di vecchiaia o ai trattamenti per inabilità; resta esclusa la pensione di anzianità. Il cumulo opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile. La possibilità di cui al comma 1 concerne anche i periodi maturati (e i soggetti iscritti) presso le forme obbligatorie gestite da enti previdenziali trasformati in persone giuridiche di diritto privato. Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 71, ciascuna gestione accerta la sussistenza del diritto a pensione e definisce la misura della quota di trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e dei criteri del relativo ordinamento. Tali quote si determinano in proporzione all'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso ogni gestione. Per le quote (o frazioni di esse) da liquidare con il sistema retributivo, la misura è calcolata applicando all'importo teorico risultante dalla somma di tutti i periodi assicurativi (oggetto della totalizzazione) un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva maturata nella singola gestione e quella relativa al complesso dei periodi suddetti. I trattamenti liquidati costituiscono quote di un'unica pensione, la quale è oggetto di rivalutazione e di integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la frazione di importo maggiore. Qualora il soggetto si avvalga, invece, della facoltà di ricongiunzione, egli, fino alla conclusione del relativo procedimento, può optare per la totalizzazione (sempre che ne ricorrano i presupposti), con la conseguente restituzione - da parte della gestione competente - degli importi già versati ai fini della ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Le modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge n. 388 sono state definite con decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell'economia e delle finanze;


l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2006 si discosta dal principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004, che espressamente prevede che «ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo». Invece l'articolo in esame prevede l'applicazione del metodo contributivo, a prescindere dal metodo di calcolo previsto dalla singola gestione per la generalità degli iscritti, sia per la quota a carico degli enti previdenziali pubblici sia (con limitate eccezioni) per la quota a carico degli enti previdenziali privatizzati. Dalla relazione si desume che la scelta della previsione dell'applicazione, in ogni caso, del metodo contributivo di calcolo si pone in linea con l'esigenza di non compromettere la loro sostenibilità finanziaria e nel rispetto dell'autonomia gestionale delle Casse di previdenza per i liberi professionisti. Nondimeno la disposizione in esame contrasta in maniera evidente con i princìpi di delega. Si ricorda che il combinato disposto dell'articolo 71, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 57 del 2003 dispone il principio per cui le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della domanda. Per le pensioni o quote da liquidare con il sistema retributivo ciascuna gestione determina la quota di propria pertinenza, stabilisce l'importo teorico della pensione cui l'iscritto avrebbe diritto se i periodi di assicurazione totalizzati per effetto del cumulo fossero compiuti in base al proprio ordinamento, quindi applica a tale importo teorico il coefficiente dato dal rapporto tra l'anzianità di propria competenza e quella risultante in base al cumulo;


con riferimento all'impatto sui destinatari delle norme, si introduce una disciplina meno favorevole per quanto riguarda le modalità di calcolo per la liquidazione della pensione totalizzata, prevedendo in sostanza l'applicazione del metodo contributivo, sia per la quota a carico degli enti previdenziali pubblici sia (con limitate eccezioni) per la quota a carico degli enti previdenziali privatizzati. Si ricorda che invece la vigente normativa prevede che ciascun fondo, accertata la sussistenza del diritto, provvede a calcolare la misura del trattamento secondo i criteri previsti dal proprio ordinamento (articolo 71, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e articolo 6 del decreto ministeriale n. 57 del 2003);


sono necessarie delle modifiche alla normativa vigente sulla totalizzazione che consentano di mantenere il precedente diritto maturato da chi, già iscritto a una o più forme pensionistiche obbligatorie, ha raggiunto il requisito contributivo pari o superiore a diciotto anni, al 31 dicembre 1995, applicando per il sistema di calcolo della pensione il sistema retributivo. Per coloro, invece, che non rientrano nei suddetti requisiti, sia consentita la totalizzazione di qualsiasi periodo assicurativo, prescindendo dalla durata, in un unico trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo per tutte le gestioni previdenziali. Ogni gestione o fondo eroga un trattamento pro quota in base ai contributi di cui dispone come versamenti effettuati;


è presente una proposta di legge, la n. 3871, che se approvata potrebbe risolvere le problematiche sopra evidenziate -:

come intenda procedere il Ministro interrogato per correggere le vigenti norme sulla totalizzazione che hanno fortemente penalizzato, tutti coloro che intendono usufruire della totalizzazione e che vantano un'anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995. (5-04043)