ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03404

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 368 del 15/09/2010
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/09/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 15/09/2010
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 15/09/2010
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 15/09/2010


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/09/2010
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/09/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03404
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
mercoledì 15 settembre 2010, seduta n.368

GNECCHI, GATTI, CODURELLI e MADIA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

è stata approvata con la votazione della questione di fiducia nei 2 rami del Parlamento la manovra economica, con la conversione in legge del decreto-legge 78 del 31 maggio 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

purtroppo, però, le maggiori economie sono a scapito del sistema pensionistico e delle pensioni: infatti si è tornati ad agire sulle pensioni: pur avendo avuto rassicurazioni dal presidente dell'INPS Mastrapasqua proprio alla Camera il 27 aprile 2010 che i fondi pensione sono in attivo di ben 9 miliardi e 700 milioni di euro;

si tratta ad avviso degli interroganti di modifiche di particolare gravità che limitano fortemente i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, che mirano soltanto a reperire risorse e che non tengono conto della situazione attuale del mercato del lavoro;

per poter cumulare i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione è necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti la totalizzazione non si può fare e comunque non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e non;

servirebbe, infatti una reale riforma, non norme continue e contraddittorie. Ci si trova quindi in presenza di lavoratrici e lavoratori che non potranno avvalersi della totalizzazione e che saranno costretti a pagare (tanto) per poter utilizzare contribuzione che comunque hanno già versato o che saranno costretti dai costi a rinunciare alla valorizzazione di quella contribuzione ai fini pensionistici;

va anche sottolineato che nelle gestioni pensionistiche diverse dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS non esiste neanche il diritto alla pensione supplementare. Coloro che percepiscono una pensione INPDAP possono godere di una pensione supplementare derivante da contributi versati all'INPS, ma coloro che sono titolari di una pensione INPS non possono avere una pensione supplementare derivante da contributi versati all'INPDAP. Alcune di queste differenze erano motivate proprio dal fatto che la costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS (legge n. 322 del 1958) o il trasferimento dei contributi all'INPS (articolo 1 della legge n. 29 del 1979) era gratuito. Con le disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono state cancellate le norme citate senza alcuna sostituzione;

è del tutto evidente, quindi, ad avviso degli interroganti, come la nuova normativa sia pesantemente lesiva dei diritti dei lavoratori e non risulti assolutamente coordinata con le altre norme vigenti, distruggendo una parte, fino ad ora ritenuta fondamentale, del nostro sistema previdenziale, mentre era invece urgente una riforma organica della previdenza, correggendo tutte le distorsioni presenti;

sarebbe invece opportuno che:

a) i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e di anzianità siano uguali per chi è iscritto all'INPS e all'INPDAP. L'INPDAP dovrebbe liquidare la prestazione anche qualora il richiedente sia cessato dal servizio;

b) i contributi versati in ogni gestione o cassa previdenziale possano costituire, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo per coloro che sono già titolari di pensione;

c) la totalizzazione della contribuzione per un unico trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo sia possibile per tutte le gestioni previdenziali. Ogni gestione o fondo eroga un trattamento pro quota in base ai contributi di cui dispone come versamenti effettuati -:

se non ritenga il Ministro interrogato assumere iniziative normative che consentano ai lavoratori e alle lavoratrici di poter totalizzare, senza oneri aggiuntivi, tutti i contributi versati in diverse casse di previdenza, nel corso dell'attività lavorativa.
(5-03404)