FIANO, SANGA e MISIANI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
con decreto del 19 novembre 2008 il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato l'accettazione dell'offerta formalizzata in data 19 novembre 2008 da C.A.I. s.p.a. per l'acquisito dei complessi di beni e contratti relativi all'attività di volo delle imprese del gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria (di seguito l'«offerta»);
con il suddetto decreto del 19 novembre 2008 il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato altresì il «programma di cessione dei complessi di beni e contratti» presentato dal Commissario straordinario in data 18 novembre 2008;
come riportato da alcuni organi di stampa (tra cui Milano Finanza del 28 novembre 2008, pag. 7), alcuni obbligazionisti di Alitalia hanno eccepito che la scelta dell'accollo liberatorio di debiti di Alitalia quale modalità principale di pagamento del corrispettivo dell'offerta di CAI potrebbe sottendere il rischio di lesione della parità di trattamento dei creditori (cosiddetta par condicio creditorum);
nello specifico, è stato fatto presente che:
a) l'accollo potrebbe ledere la par condicio creditorum qualora avesse ad oggetto debiti che Alitalia ha assunto nei confronti di creditori chirografari. In questa ipotesi solo i creditori accollatari sarebbero integralmente soddisfatti da CAI, a danno degli altri creditori di Alitalia, i quali, invece, potrebbero soddisfarsi, solo parzialmente, sull'attivo ricavato dalla vendita degli asset Alitalia, che sarebbe irrimediabilmente ed ingiustamente decurtato, proprio per effetto dell'accollo, di un importo equivalente al valore dei debiti accollati;
b) l'accollo potrebbe ledere la par condicio creditorum qualora avesse ad oggetto debiti che Alitalia ha assunto nei confronti di creditori ipotecari (le banche finanziatrici). Infatti, l'accollo di debiti derivanti da finanziamenti ipotecari potrebbe reputarsi non lesivo della parità di trattamento dei creditori, solo nei limiti della corrispondenza tra il valore degli aeromobili ipotecati ed il valore dei crediti concessi dalle banche finanziatrici ad Alitalia per l'acquisto degli aeromobili; per la parte di credito residuo, non coperto dal valore degli aeromobili in garanzia anche per l'incidenza negativa del «badwill», le banche finanziatrici devono essere considerate ad ogni effetto quali creditori chirografari e partecipare, alla stregua di qualsivoglia creditore non privilegiato, al riparto dell'attivo derivante dalla vendita dei complessi aziendali. Tale differenziale, pertanto, non potrebbe essere oggetto di accollo ma dovrebbe necessariamente essere corrisposto da CAI in contanti. Se così non fosse, ancora una volta i creditori chirografari dell'emittente, tra i quali si annoverano gli obbligazionisti, si vedrebbero di fatto sottrarre parte dell'attivo fallimentare, che andrebbe evidentemente a beneficio esclusivo delle banche finanziatrici;
l'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, attribuisce al Ministero il potere, in fase autorizzativa, di sindacare il programma di cessione richiedendo agli organi della procedura «chiarimenti, modifiche o integrazioni» del programma medesimo;
il programma di cessione è stato autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico nello stesso giorno (il 19 novembre 2008) in cui lo stesso è stato presentato dal Commissario Straordinario di Alitalia senza che fosse formulata, almeno secondo quanto risulta dalle informazioni accessibili al pubblico, alcuna osservazione/richiesta da parte del Ministero medesimo;
le responsabilità per eventuali danni che gli obbligazionisti si troverebbero a patire all'esito della procedura sarebbe certamente imputabile anche al Ministero dello sviluppo economico, nella misura in cui dovesse accertarsi che il programma dallo stesso autorizzato violi la par condicio creditorum -:
se siano state valutate, in fase di autorizzazione del programma di cessione dei beni del gruppo Alitalia, le implicazioni relative ai rischi di lesione del principio di parità di trattamento dei creditori e, qualora le suddette valutazioni siano state effettivamente svolte, sulla base di quali motivazioni il Ministero abbia ritenuto insussistente detto rischio;
nell'ipotesi in cui la cessione dei beni si traducesse in una effettiva lesione del principio di parità di trattamento dei creditori e nella conseguente produzione di danni a carico degli stessi, quali iniziative il Ministero intenda adottare al fine di risarcire i creditori. (5-00738)