ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00738

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 98 del 04/12/2008
Abbinamenti
Atto 5/01430 abbinato in data 27/05/2009
Firmatari
Primo firmatario: FIANO EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/12/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 04/12/2008
MISIANI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 04/12/2008


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 04/12/2008
Stato iter:
27/05/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/05/2009
Resoconto ROMANI PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 27/05/2009
Resoconto FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/12/2008

SOLLECITO IL 29/04/2009

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/05/2009

DISCUSSIONE IL 27/05/2009

SVOLTO IL 27/05/2009

CONCLUSO IL 27/05/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00738
presentata da
EMANUELE FIANO
giovedì 4 dicembre 2008, seduta n.098

FIANO, SANGA e MISIANI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

con decreto del 19 novembre 2008 il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato l'accettazione dell'offerta formalizzata in data 19 novembre 2008 da C.A.I. s.p.a. per l'acquisito dei complessi di beni e contratti relativi all'attività di volo delle imprese del gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria (di seguito l'«offerta»);

con il suddetto decreto del 19 novembre 2008 il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato altresì il «programma di cessione dei complessi di beni e contratti» presentato dal Commissario straordinario in data 18 novembre 2008;

come riportato da alcuni organi di stampa (tra cui Milano Finanza del 28 novembre 2008, pag. 7), alcuni obbligazionisti di Alitalia hanno eccepito che la scelta dell'accollo liberatorio di debiti di Alitalia quale modalità principale di pagamento del corrispettivo dell'offerta di CAI potrebbe sottendere il rischio di lesione della parità di trattamento dei creditori (cosiddetta par condicio creditorum);

nello specifico, è stato fatto presente che:

a) l'accollo potrebbe ledere la par condicio creditorum qualora avesse ad oggetto debiti che Alitalia ha assunto nei confronti di creditori chirografari. In questa ipotesi solo i creditori accollatari sarebbero integralmente soddisfatti da CAI, a danno degli altri creditori di Alitalia, i quali, invece, potrebbero soddisfarsi, solo parzialmente, sull'attivo ricavato dalla vendita degli asset Alitalia, che sarebbe irrimediabilmente ed ingiustamente decurtato, proprio per effetto dell'accollo, di un importo equivalente al valore dei debiti accollati;

b) l'accollo potrebbe ledere la par condicio creditorum qualora avesse ad oggetto debiti che Alitalia ha assunto nei confronti di creditori ipotecari (le banche finanziatrici). Infatti, l'accollo di debiti derivanti da finanziamenti ipotecari potrebbe reputarsi non lesivo della parità di trattamento dei creditori, solo nei limiti della corrispondenza tra il valore degli aeromobili ipotecati ed il valore dei crediti concessi dalle banche finanziatrici ad Alitalia per l'acquisto degli aeromobili; per la parte di credito residuo, non coperto dal valore degli aeromobili in garanzia anche per l'incidenza negativa del «badwill», le banche finanziatrici devono essere considerate ad ogni effetto quali creditori chirografari e partecipare, alla stregua di qualsivoglia creditore non privilegiato, al riparto dell'attivo derivante dalla vendita dei complessi aziendali. Tale differenziale, pertanto, non potrebbe essere oggetto di accollo ma dovrebbe necessariamente essere corrisposto da CAI in contanti. Se così non fosse, ancora una volta i creditori chirografari dell'emittente, tra i quali si annoverano gli obbligazionisti, si vedrebbero di fatto sottrarre parte dell'attivo fallimentare, che andrebbe evidentemente a beneficio esclusivo delle banche finanziatrici;

l'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, attribuisce al Ministero il potere, in fase autorizzativa, di sindacare il programma di cessione richiedendo agli organi della procedura «chiarimenti, modifiche o integrazioni» del programma medesimo;

il programma di cessione è stato autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico nello stesso giorno (il 19 novembre 2008) in cui lo stesso è stato presentato dal Commissario Straordinario di Alitalia senza che fosse formulata, almeno secondo quanto risulta dalle informazioni accessibili al pubblico, alcuna osservazione/richiesta da parte del Ministero medesimo;

le responsabilità per eventuali danni che gli obbligazionisti si troverebbero a patire all'esito della procedura sarebbe certamente imputabile anche al Ministero dello sviluppo economico, nella misura in cui dovesse accertarsi che il programma dallo stesso autorizzato violi la par condicio creditorum -:

se siano state valutate, in fase di autorizzazione del programma di cessione dei beni del gruppo Alitalia, le implicazioni relative ai rischi di lesione del principio di parità di trattamento dei creditori e, qualora le suddette valutazioni siano state effettivamente svolte, sulla base di quali motivazioni il Ministero abbia ritenuto insussistente detto rischio;

nell'ipotesi in cui la cessione dei beni si traducesse in una effettiva lesione del principio di parità di trattamento dei creditori e nella conseguente produzione di danni a carico degli stessi, quali iniziative il Ministero intenda adottare al fine di risarcire i creditori. (5-00738)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

LINEE AEREE ITALIANE, ALITALIA

EUROVOC :

aviazione civile

debito

garanzia degli investimenti

liquidazione di societa'

obbligazione

sviluppo economico