ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15913

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 627 del 03/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: FARINA RENATO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 03/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LUPI MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 03/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 03/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 17/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15913
presentata da
RENATO FARINA
giovedì 3 maggio 2012, seduta n.627

RENATO FARINA e LUPI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

il 24 aprile, a pagina 1 e a pagina 13 del Corriere della Sera compare un articolo a firma di Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, i quali scrivono: «...non stupisce che, agli atti dell'indagine sfociata il 13 aprile nell'arresto di Daccò (già in carcere dal 15 novembre scorso nell'inchiesta sul dissesto del San Raffaele) per 56 milioni di fondi neri della Fondazione Maugeri di Pavia, compaia ora una annotazione di polizia giudiziaria che viviseziona una lettera scritta in carcere da Daccò il 25 gennaio al commercialista Perego»; seguono ampie citazioni di questa corrispondenza privata e di asserite interpretazioni della stessa da parte della polizia giudiziaria;

l'articolo 15 della Costituzione sancisce: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge»; la legge n. 95 del 2004, introduce l'articolo 18-ter nell'ordinamento penitenziario, prevedendo i casi che giustificano una restrizione della libertà di corrispondenza dei detenuti, dispone che «per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:

a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;

b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;

c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima»;

non esiste alcuna legge che autorizzi la trasmissione alla stampa e la pubblicazione sui giornali della corrispondenza dei detenuti, ancorché sottoposta a controllo degli organi giudiziari, costituendo anzi quanto verificatosi nel caso esposto una violazione palese sia del segreto d'ufficio sia del rispetto della segretezza della corrispondenza;

queste patenti violazioni della segretezza nell'ambito dei procedimenti giudiziari dovrebbero costituire motivo di preoccupazione -:

se i fatti sopra esposti corrispondano al vero;

se non intenda disporre un'ispezione presso gli uffici giudiziari interessati (legge 12 agosto 1962, n. 1311). (4-15913)