ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15516

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 613 del 28/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: OLIVERI SANDRO
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
Data firma: 28/03/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 28/03/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 23/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15516
presentata da
SANDRO OLIVERI
mercoledì 28 marzo 2012, seduta n.613

OLIVERI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

la direzione centrale per gli affari dei culti vigila sulla concreta osservanza dei principi contenuti negli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione e delle normative vigenti, ordinarie e speciali, in materia di culto e di regolamentazione dei rapporti Stato-Confessioni religiose, al fine di rendere effettivo il diritto alla libertà religiosa;

la normativa di riferimento che la suddetta divisione è deputata ad applicare è quella sui «culti ammessi», risalente all'epoca fascista: la legge 24 giugno 1929, n. 1159 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289;

nonostante la Corte costituzionale abbia in diverse occasioni rilevato il carattere discriminatorio delle suddette leggi, non si è ancora giunti ad elaborare una legge sulla libertà religiosa tale da abrogare definitivamente la normativa in questione;

l'articolo 3 della legge n. 1159 del 1929, stabilisce che le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato devono essere notificate, per l'approvazione discrezionale, al Ministero dell'interno;

il suddetto provvedimento non è diretto ad attribuire rilevanza giuridica alla nomina ma solo a consentire al ministro di culto il compimento di atti produttivi di effetti giuridici;

da anni diversi ministri di culto, che ne hanno fatto richiesta, attendono il decreto di nomina per esercitare il loro ministero;

negli ultimi anni, infatti, il Ministero dell'interno ha sospeso l'applicazione della legge in attesa di un parere richiesto al Consiglio di Stato relativo alla necessità o meno di un numero minimo di fedeli per l'approvazione di un ministro di culto;

appare ingiustificabile sospendere l'applicazione di una legge, inerente peraltro a una tematica costituzionalmente rilevante come la libertà di professare la propria religione, in attesa di un parere del Consiglio di Stato la cui valenza non è in alcun modo vincolante;

con parere n. 561 dell'11 gennaio 2012, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul quesito del Ministero dell'interno sostenendo che il riconoscimento dei ministri di culto dovrebbe essere concesso in base alla «sussistenza di una comunità di fedeli qualitativamente e quantitativamente consistente», facendo riferimento per la comunità locale a 500 membri, in analogia alle piccole parrocchie cattoliche;

la previsione del requisito del minimo numerico dei fedeli, non previsto neppure dalla normativa fascista, oltre a generare una discriminazione tra confessioni religiose, rappresenta un ulteriore ostacolo al diritto, costituzionalmente garantito alle minoranze confessionali di professare liberamente la propria fede ed esercitare il relativo culto. Tale limite infatti non vige per quelle confessioni che, a norma dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione, dispongono di un'intesa con lo Stato italiano;

il limite numerico, raccomandato dal parere del Consiglio di Stato non tiene conto del fatto evidente che alcune confessioni religiose hanno i propri fedeli disseminati in territori molto vasti e proprio questo determina per i loro ministri di culto impegni maggiori;

la libertà religiosa non è una concessione ma un diritto costituzionale fondamentale che le istituzioni devono garantire e tutelare -:

se il Ministro interrogato intenda dare agli uffici preposti del Ministero indicazioni chiare affinché il parere non vincolante del Consiglio di Stato non pregiudichi in alcun modo l'applicazione di leggi che non prevedono alcun limite numerico e delle norme e dei principi costituzionali che garantiscono l'esercizio della libertà religiosa;

se non ritenga necessario verificare la legittimità ed assumere i conseguenti provvedimenti rispetto alla lunga sospensione dell'applicazione della legge sul riconoscimento dei ministri di culto;

se non ritenga urgente assumere iniziative dirette a promuovere una nuova legge sulla libertà religiosa che riconosca i diritti delle varie confessioni ed il pluralismo delle scelte e degli orientamenti religiosi degli italiani. (4-15516)