MANCUSO, DE LUCA, GIRLANDA, CICCIOLI, CERONI e BARANI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
la Corte costituzionale, con sentenza n. 387 del 1989, ha riconosciuto la natura risarcitoria/non reddituale delle pensioni privilegiate «tabellari» e dichiarato nel dispositivo l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;
la Corte, nella predetta sentenza, in particolare, riporta che la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria militare tabellare, del resto, è concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza, ponendosi in risalto l'indifferenza di un preesistente trattamento economico di attività, e ravvisandosi il titolo preminente di detta pensione nella menomazione sofferta nell'adempimento di un obbligo legalmente imposto in attuazione dell'articolo 52 della Costituzione;
dal ravvisato carattere non reddituale delle pensioni in esame discende la non assoggettabilità di esse, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla stessa stregua di altre erogazioni di analoga natura (come le pensioni di guerra, espressamente considerate dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie erogate dall'INAIL alle vittime di infortuni sul lavoro, alle quali l'amministrazione finanziaria ha esteso l'esenzione);
ne consegue, perciò, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, dell'articolo 34, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, nella parte in cui non dichiara esenti dall'Irpef le pensioni privilegiate ordinarie militari tabellari erogate ai militari che prestino servizio di leva;
pertanto, si rende giustizia in tal maniera alle pensioni privilegiate ordinarie del personale di carriera, fermo restando che il nostro ordinamento giuridico riconosce varie esenzioni ed agevolazioni ad altri tipi di analoghe pensioni, a sussidi, a cespiti della stessa natura;
tuttavia continuano a sussistere difformità di trattamento per le pensioni privilegiate ordinarie concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, che dovrebbero, a modifica della legislazione vigente, concorrere, ai fini dell'imponibile Irpef, nella misura del 90 per cento -:
se il Governo intenda valutare tempestivamente la possibilità di conferire carattere risarcitorio alle pensioni privilegiate ordinarie (integrate dall'aumento del decimo per l'invalidità) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui all'articolo 1 (perequazione automatica delle pensioni) della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fare sì che ai fini dell'imponibile Irpef concorrano nella misura del 90 per cento annuo.(4-06785)