ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04616

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 235 del 20/10/2009
Trasformazioni
Trasformato il 10/06/2010 in 5/03034
Firmatari
Primo firmatario: CODURELLI LUCIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/10/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/10/2009
Stato iter:
10/06/2010
Fasi iter:

SOLLECITO IL 29/01/2010

SOLLECITO IL 07/04/2010

SOLLECITO IL 08/04/2010

SOLLECITO IL 18/05/2010

SOLLECITO IL 08/06/2010

TRASFORMA IL 10/06/2010

TRASFORMATO IL 10/06/2010

CONCLUSO IL 10/06/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04616
presentata da
LUCIA CODURELLI
martedì 20 ottobre 2009, seduta n.235

CODURELLI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

nel mese di luglio 2009 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha emanato un'ordinanza, a firma del Sottosegretario Martini, «Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A10570) (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7 settembre 2009);

l'ordinanza in questione, della durata di 24 mesi, individua specifiche misure sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli animali affidati secondo le procedure previste per gli appalti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163): l'obiettivo appare quello è di evitare che animali di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche per lunghe distanze, in assenza di misure e prescrizioni sanitarie idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress;

la suddetta ordinanza prevede tra le altre misure, l'obbligo per i comuni di procedere alla «microchippatura» di tutti i cani ritrovati nel proprio territorio, alla loro iscrizione presso l'anagrafe canina comunale e alla sterilizzazione entro il termine di 60 giorni;

inoltre si prevede che il sindaco sia il responsabile dei cani prelevati nel proprio comune e che debba effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere degli stessi (almeno una volta all'anno) nonché comunicare i risultati sullo stato di salute degli animali almeno una volta all'anno anche nel rendiconto della gestione in consiglio comunale;

premettendo, dunque, la sostanziale condivisibilità dell'intento che ha ispirato tale regolamentazione, e considerando che già molti comuni sono da considerare «virtuosi» nel loro approccio al tema (come, ad esempio, il comune di Casatenovo, che ha approvato un buon regolamento comunale sul benessere degli animali) appare evidente un pressoché totale decentramento di funzioni che comporta costi, non certo di poco conto, relativi alla corretta applicazione delle misure contenute nella suddetta ordinanza, costi che in assenza di un adeguato supporto in termini di dotazioni e risorse, ricadono totalmente sui comuni, e che non vengono supportati da adeguate dotazioni e risorse;

inoltre alcuni profili della normativa succitata appaiono in contrasto con le normative regionali in materia -:

se ilMinistro non ritenga di dover tenere in considerazione le difficoltà dei comuni, in termini organizzativi ma soprattutto economici, rispetto all'applicazione delle nuove regole contenute nell'ordinanza, e se non valuti opportuno, laddove intenda confermare un totale decentramento di funzioni dallo Stato e dalle regioni ai comuni in materia, di dovere prevedere adeguati stanziamenti in favore dei comuni per consentire lo svolgimento di tali funzioni.(4-04616)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

amministrazione locale

animale domestico

appalto pubblico

applicazione della legge

benessere degli animali

comune

decentralizzazione

decentramento

ordinanza