ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03900

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 212 del 30/07/2009
Firmatari
Primo firmatario: CECCUZZI FRANCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/07/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/07/2009
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 12/02/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03900
presentata da
FRANCO CECCUZZI
giovedì 30 luglio 2009, seduta n.212

CECCUZZI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

la poliomelite è una malattia virale acuta, altamente contagiosa, con manifestazioni diverse, le più gravi di tipo neurologico irreversibile;

a partire dal 1957 e fino al 1964 è stata introdotta in Italia la vaccinazione per la poliomelite attraverso il vaccino denominato «Salk»;

nonostante la vaccinazione in Italia per la poliomelite sia obbligatoria dal 1966, nel 1958, anche a seguito di un picco di contagio di tale malattia, che registrò 8000 casi, la pubblica amministrazione promosse una capillare campagna di sensibilizzazione e pressione sociale per incentivare la profilassi antipoliomelitica;

il 21 giugno 2002 l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha ufficialmente dichiarato l'Europa libera dalla poliomielite;

si sono verificati in Italia numerosi casi di poliomelite a seguito della somministrazione del vaccino «Salk», in particolar modo tra il 1958 al 1964;

a seguito di tali casi sono state numerose le domande di indennizzo presentate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

la legge 210 del 1992 introduce la possibilità indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni. In particolare, essa stabilisce le condizioni, le procedure e i termini di decadenza per l'ottenimento del beneficio;

il comma 4 dell'articolo 2 della sopracitata legge prevede che alla domanda di indennizzo venga allegata la documentazione comprovante composta da: «la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto»;

l'articolo 4 della sopracitata legge prevede che le domande siano esaminate da una commissione medico ospedaliera, chiamata a valutare sia l'esistenza del nesso causale tra il trattamento sanitario e la patologia manifestata dal richiedente, sia la tempestività della domanda;

l'articolo 1, comma 1, della sopracitata legge dispone che «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge»;

con la sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27 (Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1998, n. 9 - serie speciale), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica);

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, riconoscendo in numerosi e certificati casi, mediante l'organo preposto dalla legge 210 del 1992, l'indennizzo a soggetti coinvolti dalla vaccinazione antipoliomelitica tramite vaccino «Salk», ha di fatto ammesso, non potendo escluderlo, l'esistenza del nesso di causalità tra tale vaccino e la poliomelite associata;

ulteriori disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie sono disciplinate dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229;

sono attualmente in corso numerosi contenziosi fra i cittadini che hanno contratto la poliomelite in seguito a somministrazione del vaccino «Salk» ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

in molti casi il citato Ministero si rifiuta di procedere al risarcimento per la mancanza del certificato autentico di vaccinazione, rifiutandosi altresì, nonostante si tratti di atti registrati molti decenni fa, di integrare la documentazione con le cartelle cliniche degli ospedali che hanno attestato la malattia e richiedendo adeguati supplementi di istruttoria;

in molti casi il Ministero si rifiuta di procedere ai risarcimento perché la profilassi antipoliomelitica è stata effettuata antecedentemente alle introduzione della vaccinazione obbligatoria in Italia;

la stessa sopracitata sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27 della Corte Costituzionale, che estende il diritto di risarcimento a coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, a parere dell'interrogante risulta non ancora coerente con l'introduzione in Italia del vaccino «Salk» (1957) ed, in particolare con la capillare campagna di sensibilizzazione per incentivare la profilassi antipoliomelitica promossa dalla pubblica amministrazione fin dall'anno 1958 -:


quali iniziative o provvedimenti urgenti intenda intraprendere per certificare ufficialmente, a tutti gli effetti di legge e sulla base degli indennizzi fino ad ora riconosciuti, il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino «Salk» e la manifestazione della poliomelite associata;

quali iniziative urgenti intenda intraprendere per includere tra i beneficiari dell'indennizzo in oggetto i cittadini che hanno contratto la poliomelite in seguito a somministrazione del vaccino «Salk» fin dalla sua introduzione in Italia ed in particolare dall'anno 1958 quando il nostro Paese fu colpito da una grave epidemia;

quali iniziative o provvedimenti urgenti intenda intraprendere per permettere di poter integrare la documentazione necessaria presentata dai cittadini che richiedono l'indennizzo in oggetto, qualora fossero non più reperibili atti o certificazioni originali prodotte molti anni fa, anche al fine di non permettere alle Commissioni e gli organi ministeriali competenti di archiviare le relative richieste di indennizzo.(4-03900)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0210

EUROVOC :

campagna di sensibilizzazione

indennizzo

malattia

malattia infettiva

prevenzione delle malattie

pubblica amministrazione

pubblicita'

trasfusione di sangue

trattamento sanitario

vaccinazione

vaccino