ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02637

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 152 del 25/03/2009
Firmatari
Primo firmatario: FIANO EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/03/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 25/03/2009
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 07/04/2009
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 07/04/2009

SOLLECITO IL 29/04/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02637
presentata da
EMANUELE FIANO
mercoledì 25 marzo 2009, seduta n.152

FIANO. -
Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97 «Misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi», convertito dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, prevedeva che in deroga alla vigente legislazione fosse autorizzato l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale per un periodo massimo di 12 mesi di tre cittadini stranieri (palestinesi) richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie;

i richiedenti accoglienza in Italia dichiaravano la disponibilità a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza volontaria;

i soggetti ammessi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto erano accolti a cura e spese dello Stato presso strutture appositamente individuate;

il Ministero dell'interno adottava per tutta la durata della loro permanenza le misure adeguate per la tutela della sicurezza personale degli stranieri accolti e per prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed internazionale degli stati membri dell'Unione europea;

l'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalità;

l'articolo 3, comma 1, provvedeva allo stanziamento di 600 mila euro per l'anno 2002 per le spese inerenti a quanto sopra previsto;

il 2 luglio 2003 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2302, conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante «Proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi» già approvato dalla Camera dei deputati, che ha prorogato al 31 dicembre 2003 il termine di 12 mesi previsto dal decreto n. 97 del 2002 e ha previsto all'articolo 2 che l'onere derivante dall'attuazione del decreto sia nella misura di 400 mila euro per l'anno 2003;

non risultano ulteriori provvedimenti legislativi circa la permanenza dei soggetti posti sotto la nostra protezione in Italia;

risulterebbe che i suddetti cittadini palestinesi siano attualmente ancora presenti in Italia sotto la nostra protezione -:

se risulti, ai Ministri interrogati, che siano presenti attualmente sul nostro territorio tali cittadini palestinesi e in quale condizione giuridica si ritrovino i rapporti tra lo Stato italiano e i suddetti cittadini palestinesi anche in relazione all'applicazione del termine di legge che prevedeva la protezione fino al 31 dicembre 2003;

se sia stata programmata una modificazione del loro status;

se sia stata prevista una data di conclusione della loro permanenza sul nostro territorio;

se una eventuale conclusione della loro permanenza in Italia e della nostra opera di protezione nei loro confronti dovrà essere concordata anche nell'ambito dei rapporti con altri stati;

se i soggetti suddetti possano, ai sensi dell'accordo internazionale che all'epoca diede luogo al provvedimento legislativo del Parlamento italiano, ove dovesse essere comunicata dal Governo italiano la conclusione della loro permanenza, liberamente uscire dal nostro Paese. (4-02637)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

accordo internazionale

cittadino straniero

disegno di legge

sicurezza pubblica

spesa pubblica