CICCANTI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:
con il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 72, comma 7 e comma 11, vengono introdotte forti restrizioni riguardo al trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti;
la tendenza attuale nei Paesi dell'Unione europea è quella di prevedere un graduale aumento dell'età pensionabile sia in considerazione della crescente longevità di tutta la popolazione che della grossa difficoltà in cui versa l'attuale sistema previdenziale;
l'OCSE in particolare ha evidenziato in modo chiaro ed inequivocabile come la percentuale di popolazione attiva in Italia nella fascia di età compresa tra i 60 ed i 65 anni si ferma al 19 per cento rispetto alla media dei Paesi industrializzati che supera abbondantemente il 35 per cento;
il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, in occasione del discorso d'apertura dell'anno finanziario ha commentato il dato dell'OCSE ribadendo la necessità di riformare il sistema previdenziale e la notizia è apparsa su tutti i maggiori quotidiani, tra i quali il Corriere della Sera dell'8 luglio 2008;
i tre Nobel per l'economia, Robert Mundell, James Heckman e Robert Solow hanno ribadito la necessità di innalzare l'età pensionabile, così motivando; «i costi del sistema attuale non sono più sostenibili. La gente vive oltre gli 80 anni e può continuare a lavorare anziché restare inattiva per 20 anni», in armonia con il pensiero dell'economista statunitense Franco Modigliani, che parlando di equità sociale si espresse in questi termini: «una spesa pensionistica eccessiva sottrae sicuramente risorse ad altri investimenti pubblici che maggiormente possono contribuire allo sviluppo del Paese»;
per effetto dell'applicazione delle norme in questione, nelle amministrazioni pubbliche ci saranno lavoratori di 65 anni che potranno restare in servizio fino a 67 anni e lavoratori di 57 anni costretti a lasciare il servizio per aver maturato 40 anni di contribuzione -:
se, per le parti di propria competenza, intendano assumere iniziative normative modificative della norma epigrafata al fine di evitare ingiustificati trattamenti di fine rapporto nell'ambito del personale afferente al medesimo comparto di contrattazione;
se non si intenda riproporre quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 23 agosto 2004 (legge Maroni) che favoriva il posticipo del pensionamento del personale che aveva maturato il diritto alla quiescenza attraverso bonus contributivi;
se non ritenga che la soluzione prospettata contribuisca alla riduzione della spesa previdenziale e concorra quindi al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. (4-01739)