NICOLA MOLTENI, RAINIERI, GRIMOLDI, REGUZZONI, VOLPI, CAPARINI, FEDRIGA, CONSIGLIO, RIVOLTA, CROSIO, ALLASIA e STUCCHI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
il 1
o giugno 2007 sono entrate a regime le disposizioni dell'accordo bilaterale stipulato tra la Confederazione elvetica e l'Unione europea in materia di libera circolazione delle persone e sicurezza sociale;
per effetto del predetto accordo, a decorrere dalla citata data del 1
o giugno 2007, i lavoratori stranieri che lasciano la Svizzera prima dell'età pensionabile non possono ricevere i fondi di previdenza complementare che hanno accumulato nel corso della loro attività lavorativa in Svizzera (cosiddetto 2
o pilastro, regolato dalla legge previdenza professionale, LPP, e basato sul principio contributivo della capitalizzazione dei contributi versati); il pagamento del 2
o pilastro, infatti, può avvenire unicamente nel caso in cui il cittadino che lascia definitivamente la Svizzera per rientrare nel proprio Paese - o comunque per stabilire la propria residenza in uno Stato comunitario - non risulti iscritto ad alcuna assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, invalidità e superstiti nello Stato di nuova residenza;
per dare attuazione a tale facoltà, il 24 gennaio 2007 è stato firmato tra l'Inps e il Fondo di garanzia LPP svizzero un accordo tecnico-procedurale, in base al quale, nel fissare le regole per la verifica del diritto e la conseguente liquidazione degli averi di vecchiaia LPP versati dai lavoratori italiani in Svizzera, è stabilito che l'Inps debba comunicare al Fondo medesimo, entro 90 giorni dalla domanda, che il richiedente è in possesso del requisito richiesto, ovvero la non iscrizione ad altre gestioni previdenziali obbligatorie in Italia;
l'Inps risulta non essere in grado di rispettare il predetto termine di 90 giorni: la sede centrale dell'ente, infatti, deve richiedere i dati alle sedi periferiche, che di regola trasmettono gli aggiornamenti delle posizioni previdenziali degli iscritti a cadenza semestrale; a ciò devono aggiungersi anche i tempi di trasmissione di dati aggiornati degli altri istituti previdenziali italiani, che pur devono accertare la non iscrizione presso di loro del richiedente;
inevitabilmente i ritardi di certificazione da parte dell'Inps hanno provocato, in questo primo anno di applicazione, forti disagi per molti lavoratori frontalieri che hanno cessato definitivamente l'attività lavorativa -:
quale sia l'opinione del Ministro interrogato in merito all'opportunità di ridefinire l'accordo procedurale sottoscritto da Inps e Fondo svizzero di garanzia citato in premessa, al fine di individuare una modalità di reperimento dei dati relativi all'iscrizione dei soggetti a forme di previdenza obbligatoria in Italia meno burocratica e più rapida, quale potrebbe essere la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte degli interessati ovvero una consultazione telematica dell'archivio Inps da parte del Fondo, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.
(4-00944)