NICOLA MOLTENI, ALLASIA, RAINIERI, GRIMOLDI, FEDRIGA, CONSIGLIO, REGUZZONI, CAPARINI, RIVOLTA, CROSIO, VOLPI e STUCCHI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il sistema di sicurezza sociale svizzero si fonda su tre pilastri: una previdenza statale obbligatoria (1
o pilastro), finanziata secondo il sistema di ripartizione (la popolazione attiva paga per i beneficiari di rendite), una previdenza professionale obbligatoria (2
o pilastro), basata sul principio della capitalizzazione dei contributi versati, ed una previdenza privata facoltativa (3
o pilastro), anch'essa a sistema di capitalizzazione;
il 2
o pilastro ritirato dai frontalieri italiani - che può essere riscosso anche parzialmente per l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione di residenza e, pertanto, rappresenta una quota di capitale importante per i nostri concittadini - è assoggettato ad una ritenuta fiscale da parte del Fisco svizzero;
i lavoratori italiani frontalieri hanno la facoltà di richiedere al Fisco svizzero il rimborso della tassa pagata, dietro presentazione di una richiesta visitata dall'Agenzia delle entrate della provincia di residenza, con la quale il richiedente si impegna al successivo pagamento delle imposte al Fisco italiano;
mentre il Fisco svizzero applica aliquote che in media oscillano tra il 5 per cento e l'8 per cento della somma ritirata, il Fisco italiano applica le aliquote ordinarie dal 23 per cento in su, in quanto il capitale riscosso è considerato un normale reddito da lavoro;
invero, l'Agenzia delle entrate della Regione Lombardia in sede di risposta all'interpello n
o 904/359/2O04, ha sostenuto che, ai sensi della legge n. 482 del 1985, sul totale dell'ammontare del 2
o pilastro andrebbe tassata in Italia soltanto la quota costituita dagli interessi maturati sul capitale, escludendo i premi assicurativi versati e che l'aliquota fiscale da applicare dovrebbe essere il 12,50 per cento, ovvero la stessa applicabile alle rendite finanziarie;
ciò nonostante, ad oggi non risulta allo scrivente che le modalità di tassazione del 2
o pilastro siano state chiarite dall'Agenzia delle entrate nazionale, o dal codesto Ministero con la conseguenza che gran parte di nostri concittadini rinunciano a chiedere il rimborso fiscale alla Svizzera -:
se non ritenga opportuno intervenire con urgenza per risolvere la controversia interpretativa e chiarire definitivamente ed inequivocabilmente le modalità di tassazione da parte italiana del 2
o pilastro svizzero ritirato in quota capitale, al fine di dare certezza del diritto ai lavoratori frontalieri interessati.
(4-00943)