ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02540

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 704 del 16/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: LOLLI GIOVANNI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 16/10/2012
GINOBLE TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 16/10/2012
TENAGLIA LANFRANCO PARTITO DEMOCRATICO 16/10/2012
TURCO LIVIA PARTITO DEMOCRATICO 16/10/2012
MARAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 16/10/2012
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 16/10/2012
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 16/10/2012
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 16/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/10/2012
Stato iter:
17/10/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/10/2012
Resoconto LOLLI GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 17/10/2012
Resoconto FORNERO ELSA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 17/10/2012
Resoconto LOLLI GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/10/2012

SVOLTO IL 17/10/2012

CONCLUSO IL 17/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02540
presentata da
GIOVANNI LOLLI
martedì 16 ottobre 2012, seduta n.704

LOLLI, D'INCECCO, GINOBLE, TENAGLIA, LIVIA TURCO, MARAN, LENZI, QUARTIANI e GIACHETTI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

come noto, la lettera del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, 183, dispone che: «Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento»;

l'Inps e l'Inail, a seguito di una segnalazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, hanno adottato rispettivamente le circolari n. 116 del 19 settembre 2012 e n. 46 del 21 settembre 2012, con le quali si nega, di fatto, l'agevolazione prevista dal richiamato articolo 33, comma 28;

tale determinazione assunta dagli enti previdenziali è stata motivata dall'ipotizzata possibilità che la disposizione in questione, nella parte in cui dispone la riduzione del 40 per cento, si configurerebbe come aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in tale ottica, è stata notificata in data 2 luglio 2012 alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

alla luce di dette ipotesi, le richiamate circolari stabiliscono che: «In attesa delle determinazioni dell'organismo comunitario, la disposizione che concede la riduzione del debito contributivo può trovare applicazione esclusivamente nei riguardi dei soggetti che usufruiscono dell'aiuto di Stato nei limiti de minimis secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari»;

le agevolazioni concesse e notificate all'Unione europea non riguardano solo l'Abruzzo, ma anche i terremoti di Umbria, Marche e del Molise, mentre le circolari di Inps e Inail si riferiscono esclusivamente all'Abruzzo;

ci si trova di fronte ad un'evidente modificazione di una disposizione di legge per il tramite di un atto amministrativo: la circolare esplicativa - che, secondo una giurisprudenza consolidata, non costituisce atto con valore provvedimentale, ma mera direttiva di carattere interno alle strutture destinatarie delle singole amministrazioni - non può avere, pertanto, carattere normativo, ma rappresenta lo strumento mediante il quale l'amministrazione fornisce indicazioni in via generale ed astratta in ordine alle modalità con cui dovranno comportarsi in futuro i propri dipendenti ed i propri uffici;

in maniera assolutamente inattesa con le circolari di cui sopra si richiede alle aziende il versamento con gli interessi di quanto prima non versato in ottemperanza di una disposizione di legge e di procedere, a partire dal 16 ottobre 2012, al versamento rateale dei contributi sospesi in misura intera, invece che al 40 per cento come concesso dalla legge, determinando a caduta, fra l'altro, un'azione da parte di alcune aziende addirittura nei confronti dei propri dipendenti;

anche la previsione che imporrebbe alle singole imprese la documentazione dei requisiti per accedere al regime del de minimis rischia di costituire un presupposto impraticabile, alla luce della caoticità della normativa emergenziale emanata a seguito del sisma;

ne consegue il palese pericolo di perdere le agevolazioni, di non essere in grado di pagare le rate di restituzione dei contributi sospesi in misura piena e, a cascata, di vedere risultare il proprio documento unico di regolarità contributiva negativo, con conseguente impossibilità di conseguire i dovuti pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche;

le citate circolari prevedono, inoltre, che la procedura di restituzione dei tributi e contributi per le rate in scadenza a partire dal mese di ottobre 2012 debba avviarsi a decorrere dal 16 di ciascun mese -:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di ripristinare la certezza dell'integrale efficacia della richiamata disposizione di cui al comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, fornendo le dovute direttive agli enti previdenziali. (3-02540)