ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02520

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 699 del 09/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: BUONFIGLIO ANTONIO
Gruppo: MISTO-FAREITALIA PER LA COSTITUENTE POPOLARE
Data firma: 09/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 09/10/2012
Stato iter:
10/10/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/10/2012
Resoconto BUONFIGLIO ANTONIO MISTO-FAREITALIA PER LA COSTITUENTE POPOLARE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/10/2012
Resoconto CANCELLIERI ANNA MARIA MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 10/10/2012
Resoconto BUONFIGLIO ANTONIO MISTO-FAREITALIA PER LA COSTITUENTE POPOLARE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/10/2012

SVOLTO IL 10/10/2012

CONCLUSO IL 10/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02520
presentata da
ANTONIO BUONFIGLIO
martedì 9 ottobre 2012, seduta n.699

BUONFIGLIO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

in data 21-22 marzo 2009 si svolgeva, a Roma, l'ultimo congresso di Alleanza Nazionale;

con provvedimento del 1o-3 giugno 2010, il presidente del tribunale di Roma accertava, a far data dal congresso, l'intervenuto scioglimento di Alleanza Nazionale e l'apertura della fase di liquidazione, nonché la qualifica di pubblici ufficiali degli organi di gestione liquidatoria nominati dal congresso, in ragione della funzione assunta;

sino alla revoca disposta, il 7 febbraio 2012, dal presidente del tribunale di Roma ex articolo 12 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, gli organi pattiziamente nominati ponevano in essere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione estranei alla tipica attività liquidatoria;

in particolare, il 18 novembre 2011 costituivano l'omonima «fondazione non riconosciuta», cui il 14 dicembre 2011 trasferivano, pressoché totalmente, il patrimonio di Alleanza Nazionale, comprensivo di cinquantacinquemilioni di euro, costituiti da rimborsi elettorali accertati e percepiti dal partito dopo lo scioglimento e, dunque, nel corso della fase di liquidazione, come noto, regolata da norme imperative;

successivamente alla revoca giudiziale, il 16 febbraio 2012, gli organi designati dal congresso di scioglimento presentavano richiesta di iscrizione della fondazione Alleanza Nazionale nel registro delle persone giuridiche al prefetto di Roma;

tanto avveniva, nonostante il presidente del tribunale, esercitando i propri poteri di vigilanza, avesse affidato ai liquidatori di nomina giudiziale il compito di procedere alla liquidazione, avendo particolare riguardo alla destinazione delle risorse derivanti dai «rimborsi elettorali» non solo per non frustrare «le legittime aspettative dei soggetti nei cui confronti venga accertata la titolarità di quelle somme», ma anche, e soprattutto, in ragione del vincolo di destinazione imposto dalla legge;

in pendenza della procedura di riconoscimento, alcuni interessati fornivano al prefetto apporti documentali e notizie utili all'accertamento sulla sussistenza di cause ostative al riconoscimento;

in particolare, evidenziavano l'indisponibilità delle somme, atteso il vincolo di destinazione normativamente impresso;

segnalavano, altresì, il vizio originario della devoluzione patrimoniale: l'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 7 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile aveva, infatti, impedito l'intervento prefettizio a tutela del patrimonio della disciolta associazione, della sua destinazione e dell'eventuale devoluzione del residuo ai sensi dell'articolo 31 del codice civile;

senza dare alcun riscontro alle istanze formulate, il 26 aprile 2012 il prefetto procedeva all'iscrizione della fondazione nel registro delle persone giuridiche;

il 21 luglio 2012, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, all'uopo adito, sospendeva cautelativamente il riconoscimento;

il 5 ottobre 2012 il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - sezione terza, annullava la cautela ritenendo che «non vale discettare quanto alla consistenza del fondo (di dotazione) se esso sia costituito solo o in quale parte da erogazioni pubbliche, su cui anche i terzi (tra cui potenzialmente lo Stato) potrebbero vantare diritti» e che non sussista alcun pregiudizio per i terzi, dato il controllo prefettizio «sull'eventuale mala gestio»;

tale convincimento è presumibilmente derivato anche dalle difese del Ministero che, costituendosi nel giudizio amministrativo innanzi al Consiglio di Stato, dopo aver ribadito che al prefetto spetta «solo» un controllo di legittimità, ha affermato che la valutazione discrezionale del prefetto non è soggetta a controllo di merito da parte dell'autorità giudiziaria amministrativa e la conservazione del patrimonio è affidata al controllo ex articolo 25 del codice civile;

il potere di cui all'articolo 25 del codice civile si estrinseca, però, esclusivamente in atti successivi al trasferimento dei rimborsi elettorali ed in ogni caso entro il perimetro della conformità dell'attività compiute agli scopi statutari della fondazione;

seguendo, dunque, le argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato in difesa del Ministero, il patrimonio costituito, come più volte ribadito, da contributi pubblici, troverebbe nel controllo ex post da parte del prefetto una tutela migliore rispetto alla preventiva e puntuale verifica sulla destinazione da parte del presidente del tribunale che vigila sulla liquidazione;

solamente nei primi mesi del 2013 sarà resto noto il giudizio della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012, in ordine alla regolarità e alla conformità alla legge del rendiconto presentato da Alleanza Nazionale in liquidazione con riferimento all'esercizio 2011, rendiconto che dà evidenza al trasferimento dei contributi elettorali in favore della fondazione Alleanza Nazionale -:

se il Ministro interrogato non ritenga di dover verificare la legittimità del provvedimento prefettizio in ordine al vincolo di destinazione delle risorse pubbliche, ignorato in sede amministrativa e non ritenuto necessario in sede cautelare dal Consiglio di Stato, nonché di adottare, o comunque sollecitare, atti conservativi sul patrimonio di Alleanza Nazionale derivante da contributi elettorali, almeno sino al giudizio della commissione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge n. 96 del 2012, richiamata in premessa, al fine di evitare l'utilizzo delle risorse pubbliche per finalità diverse da quelle previste dalla legge e un possibile conflitto con il Parlamento.(3-02520)