ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02492

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 691 del 25/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: GALLETTI GIAN LUCA
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 25/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAPITANIO SANTOLINI LUISA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 25/09/2012
CARRA ENZO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 25/09/2012
CARLUCCI GABRIELLA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 25/09/2012
CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 25/09/2012
COMPAGNON ANGELO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 25/09/2012
RAO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 25/09/2012
NARO GIUSEPPE UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 25/09/2012
VOLONTE' LUCA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 25/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 25/09/2012
Stato iter:
26/09/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/09/2012
Resoconto CAPITANIO SANTOLINI LUISA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 26/09/2012
Resoconto PROFUMO FRANCESCO MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 26/09/2012
Resoconto CAPITANIO SANTOLINI LUISA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/09/2012

SVOLTO IL 26/09/2012

CONCLUSO IL 26/09/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02492
presentata da
GIAN LUCA GALLETTI
martedì 25 settembre 2012, seduta n.691

GALLETTI, CAPITANIO SANTOLINI, ENZO CARRA, CARLUCCI, CICCANTI, COMPAGNON, RAO, NARO e VOLONTÈ. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il conservatorio di musica G.B. Martini, di proprietà del comune di Bologna, è stato trasferito in uso gratuito da quest'ultimo alla provincia di Bologna con convenzione rep. n. 180713/1998 del 17 febbraio 1998, per un periodo di anni 30 e, comunque, in relazione all'effettiva permanenza del vincolo di destinazione scolastica;

tale trasferimento è avvenuto nel quadro previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», sulla base della quale la provincia, in questi anni, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e, quindi, anche del conservatorio in questione;

le risorse destinate alle province in materia di edilizia scolastica avrebbero dovuto essere individuate attraverso il meccanismo dei trasferimenti erariali, secondo il disposto dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1998, n. 191;

tale norma, tuttavia, non ha trovato attuazione e nessuna risorsa è stata trasferita alla provincia per il conservatorio di musica, i cui oneri sono stati sempre sostenuti dalla provincia stessa;

il quadro normativo relativo alla formazione artistica è stato modificato dall'approvazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;

la normativa definisce il sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, disponendo la trasformazione, fra gli altri, dei conservatori di musica in istituti superiori di studi musicali e coreutici afferenti all'istruzione universitaria, assimilando, pertanto, i conservatori non più alle istituzioni scolastiche ma a quelle universitarie;

in particolare, la legge n. 508 del 1999 prevede una complessa fase integrativa regolamentare per disciplinare diversi aspetti del nuovo sistema. L'articolo 2, comma 7, della suddetta legge demanda, infatti, ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, la disciplina di alcune materie. Il successivo comma 9 del medesimo articolo 2 prevede, inoltre, che «con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi»;

non è, invece, ricompreso nel suddetto elenco, ed è anzi immediatamente disciplinato dal legislatore, il tema dell'edilizia: l'articolo 5 comma 1, della legge n. 508 del 1999, rubricato «Edilizia», dispone, infatti, che «alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria»;

la necessaria fase integrativa regolamentare prevista dalla legge n. 508 del 1999 non riguarda, pertanto, le problematiche dell'edilizia, disciplinata immediatamente senza alcun rinvio, ma ciò nonostante, all'indomani dell'entrata in vigore di tale legge, non tutte le province hanno seguito comportamenti univoci nell'assunzione diretta o indiretta di tali oneri, determinando in tal modo una notevole incertezza sulle modalità corrette da seguire per tali adempimenti;

tale incertezza è stata, altresì, acuita dalla posizione assunta dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, con nota del 14 febbraio 2001, n. AF/V/79/2001, non ha affermato la propria competenza in materia ed ha auspicato un intervento risolutivo della complessa questione in sede legislativa o ad iniziativa del Governo;

sul punto è successivamente intervenuto, in via risolutiva, il Consiglio di Stato, con parere n. 271 del 22 gennaio 2008. In particolare, tale parere, in materia di concessione gratuita di beni dello Stato, estende espressamente anche agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica la normativa prevista per le università e dispone, altresì, conformemente a quanto avviene nel caso della concessione in uso gratuito e perpetuo di immobili alle università, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge n. 662 del 1996, che i conservatori si facciano carico della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;

al riguardo il conservatorio G.B. Martini, con nota del 21 giugno 2010, ha manifestato le proprie perplessità, ritenendo che gli oneri di manutenzione spettino ancora alla provincia, ai sensi della legge n. 23 del 1996;

tuttavia, considerato il disposto del citato articolo 5 della legge n. 508 del 1999, nonché quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere testé richiamato, non parrebbero esistere i presupposti per l'applicazione della legge n. 23 del 1996 in materia di edilizia scolastica, soprattutto considerato che, come sopra accennato, le risorse necessarie sono reperite direttamente dall'amministrazione provinciale, senza alcun trasferimento erariale da parte del Ministero dell'interno ovvero del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca -:

se non ritenga di adottare ogni utile iniziativa, anche di natura normativa, volta a definire la problematica sopra esposta al fine di consentire la realizzazione degli interventi atti a garantire le condizioni di sicurezza ed agibilità di tali edifici e la pubblica incolumità di utenti e cittadini, sollevando le province da un onere cui non possono più far fronte dal punto di vista finanziario. (3-02492)