ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02460

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 683 del 11/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 11/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI 11/09/2012
MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI 11/09/2012
EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI 11/09/2012
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 11/09/2012
PALOMBA FEDERICO ITALIA DEI VALORI 11/09/2012
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 11/09/2012
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 11/09/2012
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 11/09/2012
MURA SILVANA ITALIA DEI VALORI 11/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT delegato in data 11/09/2012
Stato iter:
12/09/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/09/2012
Resoconto DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 12/09/2012
Resoconto GIARDA DINO PIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 12/09/2012
Resoconto FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/09/2012

SVOLTO IL 12/09/2012

CONCLUSO IL 12/09/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02460
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 11 settembre 2012, seduta n.683

DI PIETRO, FAVIA, MONAI, EVANGELISTI, PALADINI, PALOMBA, MESSINA, ZAZZERA, DI GIUSEPPE e MURA. -
Al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
- Per sapere - premesso che:
gli stabilimenti balneari e le aziende ad uso turistico-ricreativo costituiscono una realtà fondamentale per il sistema turistico nazionale e, più in generale, una vera e propria eccellenza dell'offerta turistico-ricettiva italiana. Nel nostro Paese risultano censite circa 30.000 concessioni rilasciate per finalità turistico-ricreative con strutture «amovibili» e circa 1.000 pertinenze demaniali marittime con manufatti «inamovibili» di proprietà dello Stato;

l'Italia, con i suoi 7.458 chilometri di costa, si distingue per la sua specificità in ambito europeo. Nel nostro Paese, infatti, vi è una larga diffusione sul demanio marittimo di stabilimenti balneari, oggetto di concessione. Gli stabilimenti balneari italiani, che, con le loro peculiarità derivanti da oltre cento anni di storia, sono unici nel panorama europeo, nella maggior parte dei casi sono strutture gestite a livello familiare con una forte tradizione alle spalle, piccole imprese individuali o società di persone che offrono i servizi di spiaggia, di piccola ristorazione e di intrattenimento;

meno della metà delle coste italiane sono oggetto di concessione, sicché non esiste nessuna lesione della concorrenza in quanto possono essere rilasciate, a richiesta, moltissime nuove concessioni;

sul territorio nazionale sono circa 30.000 le strutture turistico-ricettive balneari che occupano nel periodo estivo non meno di 300.000 persone, alle quali vanno aggiunti tutti i soggetti operanti e impiegati nell'indotto;

la conduzione di uno stabilimento balneare deve essere considerata una vera e propria attività imprenditoriale complessa, caratterizzata da rilevanti investimenti di carattere strutturale e occupazionale, anche finalizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza dei bagnanti e di manutenzione ambientale dei tratti di costa di propria competenza, che rendono tali imprese sostanzialmente diverse da semplici attività di servizio e di vero e proprio interesse pubblico;

gli stabilimenti balneari italiani si distinguono profondamente da quelli del resto dei Paesi mediterranei a maggiore vocazione turistica, come Francia, Spagna e Grecia, dove la diffusione è assai più contenuta e, in molti casi, sono gestiti direttamente dagli alberghi e sono a disposizione esclusivamente della loro clientela. In Italia, negli ultimi dieci anni, la normativa in tema di concessioni aveva dato progressivamente sempre più stabilità alla concessione demaniale, al punto che si era passati da una durata annuale ad una durata quadriennale, per poi arrivare ad una durata di sei anni, rinnovabile in modo automatico di sei anni in sei anni e così ad ogni successiva scadenza, salvo la revoca per motivi legati ad un pubblico interesse. Al rinnovo automatico della concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo si legava anche il cosiddetto «diritto di insistenza», che dava la preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze;

questo quadro normativo più certo aveva, quindi, offerto la possibilità di investire diversi milioni di euro nelle strutture turistiche ricettive, soprattutto a partire dal 2006, anno in cui si è assistito a un forte rinnovamento delle strutture balneari, che, grazie al rinnovo automatico, hanno permesso agli istituti bancari di iscrivere ipoteca sulle strutture (previo nulla osta degli uffici demaniali) per mutui di durata anche ventennale;

nel 2008, tuttavia, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia, per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla «direttiva servizi», meglio conosciuta come «direttiva Bolkestein» (direttiva 123/2006/CE). In particolare, la direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009, aveva evidenziato che la preferenza accordata dall'articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente era in contrasto con l'articolo 12 della «direttiva servizi», invitando le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009;

nelle more di una revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, con il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2009, è stata disposta l'abrogazione della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione. Con provvedimento successivo (messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010) la Commissione europea ha preso atto delle modifiche apportate alla normativa dallo Stato italiano, illustrando contemporaneamente ulteriori profili di illegittimità delle disposizioni censurate;

il rinvio da parte del decreto-legge n. 194 del 2009, come convertito dalla legge n. 25 del 2010, ad altri articoli di legge, secondo la Commissione europea, avrebbe privato di ogni effetto utile il testo del decreto-legge, che mirava alla messa in conformità della legislazione italiana con il diritto dell'Unione europea, eliminando la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni;

per correggere dette ulteriori discrepanze rilevate a livello comunitario, il Parlamento italiano è intervenuto con l'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), che, oltre ad abrogare i riferimenti normativi di rinvio citati, prevede anche una delega al Governo in materia di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. Sotto tale profilo, si osserva che nessuno dei provvedimenti normativi varati sino ad oggi in materia concessioni demaniali, ivi compresa la citata delega al Governo di cui all'articolo 11 della legge n. 217 del 2010, appare in grado di superare le molteplici problematiche derivanti dagli effetti della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein o direttiva servizi) nei confronti delle attività esercitate dalle imprese operanti nel settore del turismo balneare. E ciò, ad avviso degli interroganti, a causa della presenza di un difetto intrinseco alla «direttiva servizi» stessa e al relativo decreto legislativo di attuazione (decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno). La «direttiva servizi Bolkestein» è, infatti, rivolta ai «servizi pubblici», ovvero a quelle attività che gli Stati o gli enti territoriali delegano alle loro aziende «partecipate» o a imprese private, affinché svolgano servizi diretti a favore della collettività, che tali Stati o enti non possono o scelgono di non svolgere (ferrovie, poste, ospedali ed altri). Essa, quindi, non è idonea a disciplinare le concessioni di beni demaniali marittimi, né tanto meno le imprese balneari che utilizzano una pubblica superficie quale strumento aziendale offrendo un servizio privato;

questo non esclude, peraltro, che il rilascio della concessione di un bene demaniale non sia legato indissolubilmente al necessario perseguimento di specifici interessi pubblici, quali la sicurezza a mare, la pubblica incolumità, la salvaguardia del profilo costiero e paesaggistico, la tutela dell'ambiente ed altro;

il 3 agosto 2012 su molte spiagge italiane si è svolto lo sciopero dell'ombrellone, una forma civile di protesta. Il timore dei concessionari è che dal 1o gennaio 2016 alle aste europee si presentino «multinazionali, compagnie di tour operator, gruppi industriali, magnati internazionali». Troppo forti da combattere. I concessionari lamentano che «il Governo non difende la realtà di imprese familiari, né gli interessi degli stessi italiani»;

ai fini dell'esclusione dall'applicazione della «direttiva Bolkestein» delle concessioni di beni demaniali marittimi rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per la gestione di stabilimenti balneari, per gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, per il noleggio di imbarcazioni e natanti di genere, per la gestione di strutture ricettive ed attività turistico-ricreative e sportive, e per gli esercizi commerciali, è stata presentata dall'onorevole Favia una proposta di legge che prevede la non applicabilità della «direttiva servizi» al settore turistico balneare, così come per altre categorie similari come ambulanti e concessionari di acque minerali;

è l'unica soluzione affinché le imprese balneari italiane non finiscano nella mani di brand e multinazionali straniere, con il grave rischio, anche, dell'intervento occulto, nel settore, della criminalità organizzata interessata al riciclaggio di denaro sporco;

non esistono interessi confliggenti di altre nazioni europee poiché questo settore, come gestito in Italia, è unico in Europa e l'Unione europea, negli incontri avuti con le rappresentanze di categoria e a livello politico, avrebbe evidenziato, a quanto consta agli interroganti, che il Governo italiano non ha mostrato un fattivo interesse -:
se il Governo non ritenga, conformemente all'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 5 maggio 2011 e alle finalità della proposta di legge dell'Italia dei Valori di cui in premessa, di dover assumere ogni iniziativa di competenza, specificatamente in sede europea, per l'esclusione delle imprese balneari dal campo di applicazione della «direttiva Bolkestein», così come è stato ottenuto per altre categorie similari, come, da ultimo, ambulanti e concessionari di acque minerali, ma anche taxisti e distributori di carburante, tutelando in questo modo un settore sano e produttivo, che rischia di essere spazzato via per sempre. (3-02460)