ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02382

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 663 del 10/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: RAISI ENZO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 10/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 10/07/2012
Stato iter:
11/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/07/2012
Resoconto RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 11/07/2012
Resoconto GIARDA DINO PIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 11/07/2012
Resoconto RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/07/2012

SVOLTO IL 11/07/2012

CONCLUSO IL 11/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02382
presentata da
ENZO RAISI
martedì 10 luglio 2012, seduta n.663

RAISI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:
l'Aero Club d'Italia è un ente pubblico non economico finanziato con contributi del Coni e dei Ministeri vigilanti, con l'imposizione di tariffe a carico di titolari di attestati e proprietari di apparecchi per il volo da diporto sportivo e con quote a carico di affiliati e altri utenti dell'ente;

è in corso una modesta e circoscritta revisione statutaria dell'ente, prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, limitatamente alla composizione ridotta degli organi collegiali e al contenimento dei centri di spesa. Per questo è stato nominato commissario straordinario il senatore della Lega Nord Giuseppe Leoni, già commissario straordinario dell'ente da novembre 2002 a ottobre 2005 e successivamente presidente dell'ente fino al 16 dicembre 2010, poi di nuovo nominato commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 dicembre 2010 per un periodo di 6 mesi, poi prorogato di nuovo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dal 18 luglio 2011 al 16 gennaio 2012, poi successivamente prorogato con successivo decreto ministeriale fino al 17 aprile 2012 e, infine, di nuovo prorogato fino al 17 luglio 2012 con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; quanto precede senza che il commissario abbia, ad avviso dell'interrogante, assolto al proprio mandato;

il Consiglio di Stato, sezione consultiva, con ordinanza interlocutoria del 22 marzo 2012, ebbe a sospendere l'esame dello statuto per il prescritto parere, in quanto:

a) non risultavano chiare «le modalità di effettivo coinvolgimento degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'elaborazione del nuovo statuto»;
b) evidenziava che «la relazione illustrativa risulta sottoscritta dal solo vice capo di gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
c) mancava «ogni utile chiarimento in ordine alle scelte di fondo compiute attraverso la predisposizione del provvedimento in esame», osservando che lo schema in esame «non si limita "ad apportare modifiche allo statuto" - così come indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, e in osservanza dei criteri imposti dalla normativa regolamentare - ma lo riscrive ex novo», rendendo, dunque, opportuno «che il Ministero specifichi l'effettiva ed attuale esigenza di sostituire integralmente il vigente statuto»;

successivamente il Consiglio di Stato, sezione consultiva, con ordinanza definitiva del 19 aprile 2012, preso atto delle note integrative presentate del capo di gabinetto, esprimeva parere negativo sulla bozza di statuto nuovamente proposta, rilevando che:

a) «sotto l'aspetto sistematico, risulterebbe del tutto improprio assegnare ad una fonte diversa (lo statuto dell'ente) il compito di attuare autonomamente e direttamente le previsioni della legge n. 244 del 2007, poiché la norma primaria risulta assolutamente chiara nell'attribuzione del potere di riordino al regolamento di delegificazione», e questo perché «il commissario straordinario, se è certamente titolare dei poteri attribuiti in via ordinaria e straordinaria agli organi dell'ente, compresi quelli afferenti alle iniziative di riforma dell'ente e del suo statuto, non ha - in ogni caso - il potere di proporre norme in contrasto con le previsioni legislative e regolamentari 'pro tempore' specificamente applicabili all'ente, dirette a fissare l'ambito entro cui la riorganizzazione dell'ente deve essere effettuata»;

b) «il provvedimento di nomina del commissario straordinario non sembra perciò lasciare alcuno spazio all'attivazione di ulteriori iniziative di carattere normativo e strutturale più profonde, concernenti la stessa definizione della natura dell'ente, il quale, nel nuovo progetto, assumerebbe, accanto all'originaria caratterizzazione "sportiva", anche un carattere dichiaratamente "culturale"»;

appare, quindi, evidente all'interrogante che, a parere del Consiglio di Stato, il commissario straordinario, senatore Leoni, non aveva alcun titolo, né alcun potere per proporre e, soprattutto, insistere nell'articolata e, ad avviso dell'interrogante, illegittima revisione dell'ente;

sotto altro profilo, il Consiglio di Stato rilevava, inoltre, che «anche le ulteriori modifiche statutarie proposte, strettamente riferite al funzionamento e all'organizzazione dell'ente non risultano giustificate dalle esigenze proprie della gestione commissariale. Pur prescindendo dalle possibili riserve sul merito delle opzioni compiute, resta comunque ferma l'obiezione di fondo secondo cui lo schema interviene in ambiti non considerati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188»;

d'altro canto, tali modifiche, in quanto istituenti ulteriori centri di spesa ed in quanto comportanti notevoli ulteriori esborsi economici, erano state già oggetto di rilievi da parte della Ragioneria generale dello Stato, con parere reso nel novembre 2011;

va rilevato, infine, che, ai sensi degli articolo 2 e 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, gli organi amministrativi degli enti pubblici svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli sopra indicati adottati nel periodo di proroga sono nulli;

e ancora, in base alla disposizione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante «Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità»: «1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono; 2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli»;

è un fatto storico, accertato dal Consiglio di Stato, che entrambi i suddetti organi siano pertanto rimasti in carica ben oltre il periodo di prorogatio indicato dalla legge (45 giorni) e che i medesimi abbiano continuato a "governare" l'Aero Club d'Italia fino al 17 dicembre 2010, data in cui l'ente in questione è stato finalmente dichiarato commissariato con incarico attribuito (nuovamente e, ad avviso dell'interrogante, paradossalmente) al senatore Giuseppe Leoni;

la conseguenza di tale, ad avviso dell'interrogante, incredibile ed ingiustificabile inadempimento è che tutti gli atti compiuti successivamente alla scadenza del periodo di proroga sarebbero, alla luce del parere del Consiglio di Stato, inequivocabilmente nulli: quasi un intero anno di gestione di un ente pubblico economico, quale è l'Aero Club d'Italia, sarebbe affetto da radicale ed insanabile nullità, poiché i provvedimenti di governance dell'ente sono stati adottati da un presidente e da un consiglio federale decaduti;

si aggiungano le valutazioni che il Ministro interrogato dovrà necessariamente porsi a seguito di quanto già segnalato dall'interrogante in precedenti atti di sindacato ispettivo con riferimento ad illeciti amministrativi e a fattispecie apparentemente penalmente rilevanti da parte del commissario straordinario, senatore Leoni;

si rende ormai imprescindibile la necessità di affidare il delicato incarico di commissario straordinario ad un soggetto competente e, soprattutto, super partes, capace di ricondurre, senza ulteriore dispendio di tempo e di risorse, l'Aero Club d'Italia nell'ambito della corretta funzionalità istituzionale, così adempiendo al preciso incarico individuato nel decreto che ne dispose il commissariamento -:
se, alla luce di quelli che l'interrogante giudica reiterati, clamorosi e gravissimi inadempimenti del commissario Leoni nel corso della presidenza e del commissariamento dell'ente pubblico Aero Club d'Italia, già stigmatizzati in Parlamento da diverse forze politiche, già evidenziati ai cittadini dalla televisione, dalla stampa nazionale (l'Espresso), dalla stampa specialistica di settore (Volo sportivo e Volare), già denunciati alla procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti, il Ministro interrogato non intenda revocare immediatamente la fiducia al commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia, senatore Leoni, sollevandolo dall'incarico.
(3-02382)