ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02319

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 644 del 05/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: DAMIANO CESARE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
MOSCA ALESSIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
SANTAGATA GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
MARAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/06/2012
Stato iter:
06/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/06/2012
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 06/06/2012
Resoconto GIARDA DINO PIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 06/06/2012
Resoconto DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/06/2012

SVOLTO IL 06/06/2012

CONCLUSO IL 06/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02319
presentata da
CESARE DAMIANO
martedì 5 giugno 2012, seduta n.644

DAMIANO, GNECCHI, LENZI, RUBINATO, MURER, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU, MARAN, QUARTIANI e GIACHETTI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il susseguirsi di continue segnalazioni e denunce evidenzia i tanti limiti e problemi che si sono aperti a seguito del varo della riforma previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

già durante l'esame del predetto provvedimento in sede parlamentare si è provveduto a limitarne gli aspetti più critici e contraddittori, obiettivo portato avanti, con qualche risultato, anche in occasione dell'esame del decreto-legge «mille proroghe», in particolare tentando di offrire risposte concrete e risolutive ai tanti lavoratori che rischiano di trovarsi senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e senza la possibilità di accedere al regime previdenziale nei termini e nei tempi previsti dalla disciplina previgente;

la soluzione, seppure ancora parziale, a tali problematiche dovrebbe essere rappresentata dal decreto interministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Tuttavia, le prime anticipazioni di stampa sui contenuti di detto provvedimento e le prime valutazioni di fonte sindacale delineano uno scenario non rassicurante che rischia di escludere ancora un'ampia platea di lavoratori dall'accesso al trattamento pensionistico e di mantenere una più generale incertezza sulle prospettive previdenziali di decine di migliaia di lavoratori;

in particolare, sulla base di notizie di stampa relative alle disposizioni dell'emanando decreto, suscita maggiore preoccupazione e allarme l'ipotesi dell'introduzione di ulteriori e restrittivi requisiti - non previsti dalla disposizione del richiamato comma 14 dell'articolo 24 - per il riconoscimento della contribuzione volontaria, prevedendo l'obbligo di aver versato almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011. Tale vincolo esclude dalla platea dei derogati tutti i lavoratori che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione entro la data del 4 dicembre 2011, si trovano nell'impossibilità di effettuare il versamento, in quanto percettori dell'indennità di mobilità o di disoccupazione. Per di più, si prevede l'obbligo di non aver svolto alcuna attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

l'articolo 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004, come modificata dalla legge n. 247 del 2007, prevede che le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità, vigenti prima della data di entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi ai lavoratori che, entro il 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; tale norma risulta ancora vigente e le circolari Inps nn. 149 del 2004 (paragrafo 4) e 60 del 2008 (quarta parte), che disciplinano gli autorizzati alla prosecuzione volontaria, non sono disapplicate, poiché non risulta che l'Inps le abbia mai espressamente considerate superate; il tenore letterale della circolare Inps n. 35 del 2012 (relativa alle novità introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011) prevede che le vecchie regole continuano ad applicarsi ai soggetti che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011; di norma, chi era stato autorizzato entro il 20 luglio 2007 si riteneva rientrasse nella fattispecie derogatoria e, quindi, che potesse andare in pensione con 57 anni di età, 35 di contributi più la finestra, visto che le norme che prevedono tali garanzie non sono mai state abrogate;

infine, molti temono che anche gli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 siano conteggiati nella platea delle 10.250 persone salvate dalle nuove regole della «riforma Fornero», visto che il decreto messo a punto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevede la deroga solo per coloro che matureranno i requisiti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;

analogamente, anche per coloro che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge n. 216 del 2011, hanno risolto il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, si introduce il vincolo di non aver svolto successiva occupazione in qualsiasi altra attività lavorativa. Tale condizione, prevista anche per la prosecuzione della contribuzione volontaria, finisce per escludere anche chi ha prestato un solo giorno di attività lavorativa regolarmente registrata, colpendo chi ha rispettato le leggi e, di fatto, favorendo chi è ricorso al «nero»;

anche per quanto concerne i lavoratori titolari della prestazione straordinaria dei fondi di solidarietà, risulta che il decreto in via di emanazione introduce un'ulteriore e penalizzante requisito, alzando a 62 anni di età il limite anagrafico entro cui i lavoratori interessati debbono restare a carico dei fondi medesimi. Tale innalzamento rischia di determinare un vuoto di copertura che può arrivare anche a due anni, laddove si consideri che il tetto massimo di prestazione dei fondi è comunque fissato in 60 mesi complessivi;

il decreto ministeriale dovrebbe dare attuazione alle disposizioni di legge, non individuare limiti aggiuntivi non previsti dalla fonte sovraordinata, come la richiesta di un versamento effettuato, quando la legge parla solo di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, o l'esclusione di chi abbia avuto un lavoro di qualunque tipo dopo l'autorizzazione. È un principio consolidato che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia valida per tutto l'arco della vita lavorativa e, pertanto, appare del tutto legittimo che gli interessati abbiano successivamente cercato una nuova occupazione o forma di lavoro, così come è altrettanto legittimo che ogni singola persona attenda il periodo più prossimo alla pensione per versare gli eventuali contributi mancanti; le ulteriori limitazioni introdotte dall'annunciato decreto interministeriale non tengono conto della normativa generale sulla prosecuzione volontaria;

da prime stime e dalla nutrita casistica che si sta delineando, anche a seguito di numerosissime segnalazioni dei diretti interessati e delle organizzazioni sindacali, il combinato disposto delle citate norme del decreto-legge n. 201 del 2011, del decreto-legge n. 216 del 2011, così come tradotte nell'emanando decreto interministeriale - almeno nelle versioni sin qui circolate - finisce per escludere dall'applicazione della deroga al nuovo regime pensionistico ancora molte migliaia di lavoratori, che risulterebbero così privi di qualsiasi forma di reddito, così determinando un'inaccettabile ingiustizia e un motivo di grave allarme sociale;

giova ricordare che, per ovviare alle più evidenti incongruenze della nuova disciplina, il gruppo del Partito democratico ha presentato appositi ordini del giorno, condivisi da tutte le forze politiche e approvati dalla Camera dei deputati, che ora trovano riscontro nella proposta di legge atto Camera n. 5103, attualmente all'esame della competente commissione parlamentare -:
qualora dovessero trovare riscontro le anticipazioni di stampa sommariamente evidenziate in premessa, anche al fine di scongiurare l'inevitabile insorgere di un vasto contenzioso giudiziario, quali iniziative urgenti intenda assumere allo scopo di evitare un'ingiustificata sperequazione a danno dei lavoratori che avrebbero diritto ad accedere al trattamento previdenziale previgente, ma se ne troverebbero esclusi in base agli ulteriori criteri individuati dall'emanando decreto interministeriale, tenendo in ogni caso in considerazione la circostanza che le stesse disposizioni di cui ai citati articoli 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 determinano comunque l'ingiusta esclusione di una vastissima platea di lavoratori, nell'ordine di diverse decine di migliaia, dalle deroghe previste. (3-02319)