CERA, POLI e CAPITANIO SANTOLINI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto salva Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, contiene disposizioni finalizzate alla riduzione della spesa pensionistica;
in particolare, il comma 5 stabilisce che con riferimento esclusivamente a quei soggetti che a decorrere dal 1
o gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
l'articolo 1, comma 21, della citata legge, modificando l'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introduceva la cosiddetta «finestra mobile», secondo la quale la maturazione dei requisiti di pensione dal 1
o gennaio 2012 comportava la possibilità di ottenere l'effettivo collocamento a riposo (decorrenza effettiva della pensione) il 1
o settembre dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti;
l'introduzione delle nuove norme previste dall'articolo 24, comma 5, del «decreto salva Italia» ha, pertanto, abolito il sistema delle «finestre mobili»;
l'aver bloccato al 31 dicembre 2011 la maturazione dei requisiti per accedere al pensionamento con le vecchie regole non tiene conto della specificità di alcuni comparti e, nello specifico, del comparto scuola, che ha da sempre avuto un'unica finestra di uscita legata alla funzionalità del sistema e all'allineamento dello sviluppo delle anzianità di servizio e delle carriere, che iniziano proprio all'inizio dell'anno scolastico e accademico -:
se non ritenga opportuno, per ragioni di equità, adottare in tempi rapidi iniziative, anche di carattere normativo, tali da consentire al personale della scuola di andare in pensione con il previgente regime maturando i requisiti entro il 31 agosto 2012. (3-02148)