ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02122

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 589 del 21/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: RAISI ENZO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 21/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 21/02/2012
Stato iter:
29/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/02/2012
Resoconto RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 29/02/2012
Resoconto GIARDA DINO PIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 29/02/2012
Resoconto RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/02/2012

SVOLTO IL 29/02/2012

CONCLUSO IL 29/02/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02122
presentata da
ENZO RAISI
martedì 21 febbraio 2012, seduta n.589

RAISI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:

l'Aero Club d'Italia è un ente pubblico non economico finanziato con contributi del Coni e dei Ministeri vigilanti, con l'imposizione di tariffe a carico di titolari di attestati e proprietari di apparecchi per il volo da diporto sportivo e con quote a carico di affiliati e altri utenti dell'ente;

dalla data del 17 dicembre 2010 - e fino al prossimo 16 aprile 2012, data di scadenza della seconda proroga, concessa in data 16 gennaio 2012 - l'Aero Club d'Italia è amministrato da un commissario straordinario, il senatore Giuseppe Leoni, iscritto al gruppo parlamentare della Lega Nord;

l'articolo 7 della legge n. 340 del 1954 limita ad un anno la durata massima dei casi di commissariamento dell'Aero Club d'Italia;

ad oggi non si conoscono le motivazioni per cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia confermato, per la terza volta consecutiva, il mandato conferito al senatore Leoni, avuto riguardo alla circostanza che l'incarico di commissario dell'Aero Club d'Italia, originariamente concesso in data 17 dicembre 2010 per sei mesi, era già stato prorogato nel mese di luglio 2011; questo, nonostante l'evidente inerzia del commissario Leoni, che a quella data (luglio 2011) ancora non aveva provveduto ad adempiere al preciso incarico conferitogli con decreto di nomina del 17 dicembre 2010 a firma del Ministro Matteoli;

va, inoltre, segnalato che il senatore Leoni, succedendo quale commissario straordinario al presidente avvocato Mario Testa, ebbe già a ricoprire la carica di commissario negli anni 2002/2004, divenendo poi presidente dell'ente fino al nuovo commissariamento avvenuto nel dicembre 2010, allorché fu, nuovamente, nominato commissario del medesimo ente pubblico che precedentemente aveva presieduto;

stabilisce la Costituzione della Repubblica, all'articolo 51, che tutti i cittadini hanno diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni, quali quella dello svolgimento - per ben oltre un anno - della carica di commissario straordinario di un ente, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori dell'ente stesso, ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati, si è dunque in presenza di violazione della ratio del dettato costituzionale;

nel caso dell'Aero Club d'Italia, il commissario straordinario, senatore Leoni, eccedendo dal proprio mandato, ha proposto rilevanti modifiche statutarie, che incidono profondamente sull'assetto partecipativo ed elettorale dell'ente, e sta svolgendo, a parere dell'interrogante, il proprio mandato di gestione commissariale con chiari intenti elettorali;

sembrano, inoltre, ravvisarsi, ad avviso dell'interrogante, sia illeciti amministrativi, sia fattispecie apparentemente penalmente rilevanti, che necessariamente devono essere sottoposte all'attenzione del Ministero sorvegliante nonché, per quanto di competenza, dell'autorità giudiziaria, in quanto emergerebbe da una serie di documenti l'utilizzo, da parte dello stesso commissario straordinario, senatore Leoni, di denaro di un ente pubblico, quale l'Aero Club d'Italia, per sostenere i costi di un'azione privata e personale;

il senatore Giuseppe Leoni, infatti, a mezzo dei propri legali di fiducia, Nikita e Giovanvincenzo Placco, conveniva in giudizio avanti al tribunale di Roma il signor Oriano Callegati per essere risarcito a seguito di asserite offese alla propria personale onorabilità, come si evince dalle conclusioni dell'atto in cui testualmente si legge: «ledono gravemente l'immagine e l'identità personale del medesimo»;

dal tenore e dalla lettera dell'atto in questione risulterebbe chiaramente che la causa è stata radicata dal senatore Leoni uti singulo e, quindi, non quale presidente e legale rappresentante dell'Aero Club d'Italia;

pertanto, l'Aero Club d'Italia nel contenzioso civile in questione non è né attore, né convenuto, né intervenuto e nemmeno evidentemente interessato ad agire in giudizio, non avendo partecipato al procedimento di primo grado;

il tribunale di Roma, con sentenza n. 4310 del 2011, rigettava la domanda risarcitoria proposta dal senatore Giuseppe Leoni nei confronti del signor Oriano Callegati;

successivamente, in data 20 luglio 2011, il senatore Leoni, persa la lite processuale personale, nella sua veste di commissario straordinario dell'ente pubblico Aero Club d'Italia deliberava di addebitare ad Aero Club d'Italia spese e competenze dei propri legali, ovvero dei difensori dei propri personali interessi nel giudizio di cui sopra;

la delibera commissariale citata ha ad oggetto, infatti, la liquidazione ed il pagamento all'avvocato Placco sia delle spese del primo grado di giudizio sia del grado di appello;

pur essendo stato il grado d'appello interposto, evidentemente personalmente e non nella qualità di legale rappresentante dell'ente (non è, infatti, rituale, né ammissibile che un terzo estraneo al giudizio interponga appello), il senatore Leoni sottoscriveva strumentalmente una delibera commissariale, con la quale, al fine di ottenere la liquidazione delle proprie personali spese con le casse dell'Aero Club d'Italia, ha inteso creare l'inveritiera apparenza che l'ente pubblico Aero Club d'Italia fosse parte processuale e, come tale, interessata all'interposizione dell'atto di appello;

la spesa deliberata dal commissario di Aero Club d'Italia, ed addebitata all'Aero Club d'Italia per pagare i legali che hanno difeso il senatore Leoni in proprio, ammonta ad euro 15.276,27;

la citata delibera commissariale, oltre ad attenere a fatti e spese estranee all'ente, appare, altresì, non corrispondente al vero nella parte dispositiva, laddove il senatore Leoni afferma che l'avvocato Placco lo avrebbe difeso nella qualità di presidente di Aero Club d'Italia;

detta delibera risulterebbe, secondo l'interrogante, palesemente illegittima ed inveritiera, atteso che gli importi addebitati ad Aero Club d'Italia non afferiscono ad una posizione processuale in cui l'ente medesimo è coinvolto, ma ad una posizione processuale in cui è, invece, coinvolto il senatore Leoni personalmente, così come si evince chiaramente dagli atti di causa -:


se il Ministro interrogato, considerato che i fatti sopra evidenziati creano un vulnus irreparabile nel rapporto fiduciario e di garanzia di buon andamento cui il ruolo di commissario straordinario dovrebbe essere informato, intenda confermare o revocare al senatore Giuseppe Leoni l'incarico di commissario straordinario dell'ente e se, in ottemperanza ai principi costituzionali che regolano l'accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive pubbliche in condizioni di uguaglianza (articolo 51 della Costituzione) e agli opportuni principi di correttezza istituzionale, trasparenza e uguaglianza condivisi ed applicati anche nella pubblica amministrazione (articolo 60 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), non ritenga conveniente inserire nell'emanando statuto dell'Aero Club d'Italia, ovvero emettendo altro provvedimento, una disposizione normativa per la quale colui che ha svolto la funzione di commissario straordinario dell'ente stesso risulti, in seguito, ineleggibile a qualsiasi carica e/o funzione elettiva all'interno dell'Aero Club d'Italia.(3-02122)