ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02112

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 588 del 20/02/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/13605
Abbinamenti
Atto 3/01782 abbinato in data 21/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: STRIZZOLO IVANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 20/02/2012
Stato iter:
21/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/02/2012
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 21/02/2012
Resoconto STRIZZOLO IVANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 21/02/2012

DISCUSSIONE IL 21/02/2012

SVOLTO IL 21/02/2012

CONCLUSO IL 21/02/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02112
presentata da
IVANO STRIZZOLO
lunedì 20 febbraio 2012, seduta n.588

STRIZZOLO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

la legge n. 482 del 1999 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, articolo 4, comma 4, in fine, prevede l'utilizzo nelle scuole elementari e medie di «docenti qualificati» al fine di «assicurare l'apprendimento della lingua di minoranza», in riferimento ai quali le istituzioni scolastiche verranno nella loro autonomia a stabilire le modalità di impiego, e, su di un piano più generale, le «metodologie» didattiche;

nell'anno accademico 2004/2005 è, stato organizzato dal Consorzio universitario del Friuli, di concerto con l'università degli studi di Udine, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero un master in lingua friulana;

il corso di aggiornamento in questione in moduli formativi di 400 ore per ciascuna lingua minoritaria (friulana, slovena e tedesca) e attribuente 35 crediti formativi universitari, era stato attivato - si sottolinea - con fondi della legge n. 482 del 1999 (anno 2002) finalisticamente accordati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri/dipartimento per gli affari regionali, previa valutazione del Comitato nazionale per le lingue minoritarie, a seguito di precise intese tra il Miur-Ufficio scolastico per il Friuli Venezia Giulia, la regione Friuli Venezia Giulia, l'università degli studi di Udine e il Consorzio universitario del Friuli, nella considerazione della imprescindibile necessità per il territorio di poter venire a disporre, nella scuola, di «docenti qualificati»;

nella «Seconda opinione sull'Italia adottata in Strasburgo il 25 febbraio 2005 dal Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa sulla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali», nelle raccomandazioni, al punto 111, è stato rappresentato che: «sono necessari ulteriori provvedimenti per garantire un adeguato livello di formazione degli insegnanti e la pubblicazione di testi scolastici nelle lingue minoritarie. Nel fare ciò è auspicabile che l'Italia rivolga una particolare attenzione alle minoranze che non possono fruire di un sostegno di un paese d'origine»;

sempre in riferimento al corso in questione, con nota 1o dicembre 2005, n. 1128 (diretta al Consorzio universitario del Friuli organizzatore generale del corso) il MIUR/dipartimento per l'istruzione/direzione generale ordinamenti scolastici/area autonomia, in esito a specifico quesito formulato con allegazione del manifesto degli studi, concludeva nel senso che: «...(in base) alle valutazioni positive espresse dalla Commissione Tecnica Nazionale costituita con decreto ministeriale n. 75 del 27 giugno 2002 per l'attuazione della legge n. 482 del 1999 nel settore scolastico nella seduta del 9 e 10 novembre 2005, si conviene sull'opportunità del riconoscimento del corso di aggiornamento in lingue minoritarie (friulana, slovena, tedesca) attivato nell'anno accademico 2004/05 presso l'Università di Udine con effetto immediato a valere per i partecipanti che abbiano superato la prova finale»;

i partecipanti al corso (tutti docenti in servizio di ruolo o in servizio temporaneo presso istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia e per le lingue di rispettiva rilevanza) con richiesta collettiva 21 settembre 2006 indirizzata al MIUR-ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, alla regione Friuli Venezia Giulia, all'università di Udine e al Consorzio universitario del Friuli, chiedevano formalmente il riconoscimento della qualificazione conseguita;

in sede di riunione del 28 settembre 2006 de il «Gruppo tecnico di coordinamento per le lingue minoritarie nel Friuli Venezia Giulia», funzionante presso il Miur-ufficio scolastico per il Friuli Venezia Giulia (in appresso USR FVG), veniva «dato atto che - pur ritenendo che il corso rappresenta un primo valido esempio di intervento nel campo della formazione - il riconoscimento del titolo non rientra nelle competenze dell'USR Friuli Venezia Giulia ma del Ministero della Pubblica istruzione a livello centrale»;

gli interessamenti al proposito, inoltrati al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca da parte del Consorzio universitario del Friuli (a nome e per conto anche degli altri pubblici soggetti coorganizzatori del corso e nell'interesse delle collettività dei territori di riferimento, delle famiglie che hanno esercitato opzione in favore della singola lingua minoritaria e, da ultimo, dei diplomati al corso) con note 6 novembre 2006 e 17 maggio 2007, ove specificamente rappresentavasi quanto immediatamente precede, sono rimasti senza esito e comunque senza riscontro;

stante quanto circostanziato il titolo conseguito è tutt'ora oggettivamente sprovvisto di concreta efficacia e spendibilità, venendo considerato, in assenza di formale riconoscimento, dall'Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia e (nei fatti concludenti) dalle istituzioni scolastiche, non titolo di «qualificazione» ma, e riduttivamente, quale semplice e generico «titolo di cultura»;

ciò costituisce pregiudizio per un diffuso ed elettivamente privilegiato utilizzo di chi scrive nel settore della scuola, ambito lingua minoritaria friulana, così venendo sostanzialmente vanificati da un lato l'impegno formativo dedicato su un ampio arco temporale e le spese sostenute, e, dall'altro, lo stesso esborso di fondi pubblici utilizzati per la gestione del «corso»;

vanno considerati i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 159/2009, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di parte della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 29/2007, «Norme in materia di tutela della lingua friulana» (con riferimento alla legge n. 482 del 1999 e al decreto legislativo n. 223 del 2002, norme di attuazione dello Statuto regionale, trasferente alla Regione unicamente «funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 4 della legge, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge e di ogni altra disposizione concernente la disciplina dello svolgimento di compiti delle amministrazioni pubbliche locali»);

nella sentenza esplicitamente - e risolutivamente - si ribadisce il principio della competenza statuale piena in tutti gli ambiti (della legge n. 482 del 1999) non attribuiti alla regione Friuli Venezia Giulia dallo statuto speciale dalla stessa e dalle norme di attuazione del medesimo, e pertanto, e per quanto qui rileva, al riconoscimento della qualificazione all'insegnamento delle e nelle lingue minoritarie nel sistema statale della scuola;

i partecipanti ai corsi sopra descritti ritengono di essere pertanto portatori di un proprio interesse concreto ed attuale a vedere riconosciuto da parte dell'autorità statale dell'istruzione - unico soggetto giuridicamente competente in materia per l'effetto di quanto sopra esposto - il titolo conseguito ai fini del (qualificato) insegnamento della lingua minoritaria friulana nell'ambito del sistema statale della scuola, contesto regione autonoma Friuli Venezia Giulia, istituzioni scolastiche elementari e medie aventi sede nell'ambito delle delimitazioni territoriali individuate dalle province del Friuli a norma della legge n. 482 del 1999;

il detto interesse, volto negli effetti a vederne dichiarata (la non ancora sussistente) efficacia sia nei confronti dell'Usr Friuli Venezia Giulia, sia nei confronti delle singole istituzioni scolastiche, viene a raccordarsi con l'interesse diffuso del quale sono collettivamente portatori in primis le famiglie del Friuli (per doverosa, ancorché certamente già nota, informazione consta esercitata opzione, in piena ottemperanza della legge n. 482 del 1999, in favore dell'insegnamento della lingua friulana, da parte del 64 per cento dei genitori degli alunni frequentanti corsi elementari e medi presso le istituzioni scolastiche dei territori come sopra delimitati, secondo dati recentemente diffusi dall'USR Friuli Venezia Giulia) e (ne sono inoltre portatrici) la Regione Friuli Venezia Giulia [unitariamente per le tre lingue minoritarie considerate - e per la lingua slovena al di fuori dei territori contemplati nell'Accordo di Londra] ed altresì gli Enti locali dei territori delimitati (alcuni dei quali bilingui e altro trilingue), interesse volto a vedere assicurato, in totale trasparenza e inoppugnabilità nelle scelte, l'apprendimento delle lingue minoritarie (e nel caso di specie quella friulana) a cura di «docenti (certificatamente) qualificati»;

è sicuramente in piena evidenza al livello nazionale la sussistenza di un generale pubblico interesse, del quale l'amministrazione dell'istruzione è ration e officii portatrice e custode, a che l'insegnamento delle e nelle lingue minoritarie - nel quadro generale e nelle condizioni specifiche della già citata sentenza della Corte costituzionale 159 del 2009 in riferimento alla legge n. 482 del 1999 - venga assolto da «docenti qualificati» cioè «idoneamente qualificati presso strutture universitarie»;

rimane ferma la circostanza che il «corso» di che trattasi (anno accademico 2004/05) è riconosciuto temporalmente, quale prima iniziativa in Italia volta alla rigorosa «qualificazione», da parte del sistema universitario, di docenti della scuola (del territorio) nelle e delle lingue minoritarie, e, in assoluto, unica iniziativa congiuntamente promossa dall'insieme dei pubblici soggetti locali portatori, ciascuno e per propria parte ed in riferimento ai rispettivi territori di un preciso interesse pubblico a ciò;

è ulteriore corollario la circostanza che i «bandi regionali per il finanziamento per le attività didattiche d'insegnamento delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche storiche», emanati in forza della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 3/2002 (e che finanziariamente si affiancano agli interventi statali diretti in favore delle scuole ex legge n. 482 del 1999, prevedono in capo alle scuole proponenti ed in capo ai docenti coordinatori titoli di studio e di qualificazione adeguati con competenze specifiche in lingue minoritarie, circostanza questa che avvalora ulteriormente l'esigenza di vedere asseverata da parte dell'Amministrazione dell'istruzione - ogni altro soggetto escluso - la sussistenza di idonea qualificazione in proposito -:

se il Ministro sia a conoscenza del problema sopra illustrato;

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per riconoscere e tutelare i diritti maturati e le legittime richieste più volte formulate dai docenti frequentanti i corsi richiamati in premessa. (3-02112)