ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01854

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 525 del 27/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: VANNUCCI MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOCCIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2011
VENTURA MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2011
MARAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2011
NARDUCCI FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2011
FARINA GIANNI PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2011
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/09/2011
Stato iter:
28/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/09/2011
Resoconto VANNUCCI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 28/09/2011
Resoconto VITO ELIO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 28/09/2011
Resoconto VANNUCCI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/09/2011

SVOLTO IL 28/09/2011

CONCLUSO IL 28/09/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01854
presentata da
MASSIMO VANNUCCI
martedì 27 settembre 2011, seduta n.525

VANNUCCI, BOCCIA, VENTURA, MARAN, NARDUCCI, GIANNI FARINA, QUARTIANI e GIACHETTI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

sono stati siglati recentemente due accordi bilaterali, fra Svizzera e Germania e fra Svizzera e Gran Bretagna, relativi all'introduzione di un meccanismo di prelievo, in forma anonima, più ampia dell'attuale «euroritenuta», da applicare ai cittadini tedeschi e britannici non residenti in Svizzera ma che detengono conti correnti, capitali o altri beni patrimoniali nella Confederazione elvetica;

tali accordi prevedono l'applicazione di un'aliquota del 27 per cento su redditi da capitale, dividendi ed interessi, quale prelievo alla fonte da riconoscere allo Stato di residenza dei contribuenti interessati, nel caso in cui i contribuenti stessi optino per non dichiarare il patrimonio detenuto all'estero e mantenere in tal modo il segreto;

nel caso invece in cui il contribuente non richieda di mantenere la riservatezza sulle proprie attività detenute all'estero, si prevede la sottoposizione al normale regime di tassazione nel Paese di residenza;

in tale contesto si prevede inoltre un prelievo, mediamente del 25 per cento, variabile (in un ambito compreso tra il 19 e il 34 per cento) a seconda degli importi e della durata della detenzione all'estero delle attività, per sanare le violazioni relative alla mancata dichiarazione delle attività detenute all'estero;

sulla base di questi accordi, i quali saranno operativi a partire dal 2013, è previsto il versamento da parte della Svizzera ai predetti due Paesi, a titolo di anticipo sul gettito futuro di tale imposta, di un ammontare pari a 500 milioni di franchi svizzeri per quanto riguarda la Gran Bretagna, e di 2 miliardi di franchi svizzeri per quanto riguarda Germania, che sarà recuperato in seguito a valere sul gettito dell'imposta stessa;

da recenti stime si apprende che i capitali italiani che si trovano in Svizzera non dichiarati al fisco ammontano a circa 200 miliardi di euro, con un mancato gettito per l'erario statale quantificato in oltre 50 miliardi di euro;

se si applicassero a tali cespiti le medesime aliquote di tassazione previste dai citati accordi bilaterali fra Svizzera, Germania e Gran Bretagna, si potrebbero incassare ingenti risorse e regolamentare una pratica illegale piuttosto diffusa e altamente dannosa per il fisco italiano;

l'esperienza della normativa sul cosiddetto «scudo fiscale», adottata nel corso della XVI legislatura dal Governo, è risultata, secondo gli interroganti, altamente negativa e diseducativa, oltre che poco redditizia per lo Stato rispetto alle effettive potenzialità di gettito;

diversa appare invece l'impostazione dei due accordi sopra richiamati, ai quali si aggiungeranno probabilmente analoghi accordi con molti altri Paesi, tra i quali gli Stati Uniti d'America, che dimostrano una forte attenzione su tale tema;

un'iniziativa in tal senso da parte dello Stato italiano potrebbe risultare utile per migliorare lo stato dei rapporti fra Svizzera e Italia, che appaiono deteriorati dalle improvvide dichiarazioni e dalle inutili «prove muscolari» del Governo italiano -:

se il Governo, attraverso il Ministro interrogato, intenda giungere alla stipulazione di un accordo con la Confederazione svizzera sulla falsariga di quelli firmati dalla Germania e dalla Gran Bretagna, se tale ipotesi possa essere ostacolata da pregresse frizioni nei rapporti tra Italia e Svizzera, quali iniziative siano state finora intraprese per definire tale accordo ed entro quali tempi ritenga possibile giungere a questo fondamentale obiettivo.
(3-01854)