MARIO PEPE (Misto-R-A). -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:
presso le amministrazioni centrali operano migliaia di soggetti assunti con contratto a tempo determinato; la gran parte di essi svolge funzioni proprie delle amministrazioni e non attività episodiche o dettate da una qualche sorta di emergenza;
tale personale svolge funzioni essenziali e ciò risulta evidente dal fatto che i contratti a tempo determinato sono periodicamente rinnovati; come conseguenza talune situazioni di precariato durano da oltre un decennio;
da più parti e sotto diversi aspetti (economico, sociologico, psicologico) è stato osservato come la situazione di precariato determini uno stato di incertezza nel soggetto titolare di un contratto a tempo determinato; non è in grado di formarsi una famiglia, né ha sufficienti possibilità o garanzie per accendere un mutuo; la sua situazione sociale degrada col protrarsi della condizione di incertezza;
con l'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, si è proceduto «Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale (...) ad avviare procedure straordinarie di reclutamento (...) finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato (...)»; in sostanza il personale precario della Protezione civile, in possesso di specifica competenza, è stato trasformato in personale a tempo indeterminato;
il limite di spesa dell'operazione sulla Protezione civile è stato fissato in 8,02 milioni di euro per anno, ma in realtà, in termini di oneri per la finanza pubblica, si è trattato di un mero cambiamento di imputazione di spesa, con il quale spese considerate temporanee sono divenute spese fisse ed obbligatorie, rimanendo praticamente immutato il costo -:
sulla falsariga di quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 195 del 2009 citato in premessa, se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a destinare annualmente risorse per la stabilizzazione del precariato delle amministrazioni centrali dello Stato, avviando tali procedure per i soggetti che da più anni operano con contratti a tempo determinato, al fine di consentire ad essi di raggiungere una meritata stabilità economica ed un adeguato sviluppo sociale, facilitando in definitiva la formazione di nuove famiglie.(3-01770)