ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01747

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 499 del 12/07/2011
Firmatari
Primo firmatario: ZELLER KARL
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 12/07/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 12/07/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/07/2011
Stato iter:
13/07/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/07/2011
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 13/07/2011
Resoconto VITO ELIO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 13/07/2011
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/07/2011

SVOLTO IL 13/07/2011

CONCLUSO IL 13/07/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01747
presentata da
KARL ZELLER
martedì 12 luglio 2011, seduta n.499

ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
il decreto del Ministro interrogato del 4 giugno 2010 ha disciplinato le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, gli stranieri che sono regolarmente presenti sul territorio nazionale da almeno 5 anni, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

il 9 dicembre 2010 si è svolta una riunione presso il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano con i rappresentanti della provincia stessa, per concordare le questioni tecnico-organizzative proprio per questi test e, in quella sede, essi hanno fatto notare la peculiarità dei territori bilingue, in particolare della provincia di Bolzano, dove la lingua maggiormente diffusa è il tedesco;

l'articolo 99 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, infatti, prevede espressamente che nel territorio regionale la lingua tedesca è parificata all'italiano e tale parificazione è meglio specificata nella norma di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988;

è opportuno ricordare che la problematica della lingua è un aspetto fondamentale per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri di lungo periodo e sia il diritto internazionale che quello comunitario (direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003), già recepito nell'ordinamento interno, proprio nel Testo unico di cui il decreto ministeriale è attuativo, pongono il divieto di operare discriminazioni fondate sulla lingua e prevedono l'uguale trattamento dei cittadini stranieri rispetto a quelli nazionali, e di questo principio esiste già un'affermazione nella giurisprudenza (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 1998 sul procedimento C-274/96 Bickel e Consiglio di Stato, sezione VI, decisione 2639/2006) -:
se il Ministro interrogato ritenga opportuno chiarire, rispetto all'applicazione del decreto del 4 giugno 2010 nella provincia di Bolzano, che i soggiornanti di lungo periodo possono scegliere di sostenere l'esame di conoscenza linguistica ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE nella lingua che ritengono più accessibile, in conformità alle norme costituzionali in materia di uso della lingua, vigenti in quel territorio. (3-01747)