VELO, META, MARAN, BOCCIA, QUARTIANI, GIACHETTI, BOFFA, BONAVITACOLA, CARDINALE, FIANO, GASBARRA, GENTILONI SILVERI, GINEFRA, LARATTA, LOVELLI, PIERDOMENICO MARTINO, GIORGIO MERLO e TULLO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di «Autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», interviene, tra l'altro, sui tributi connessi al trasporto su gomma;
in base all'articolo 17, il finanziamento delle province si incentra anche sull'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei motori (rc auto), che diviene tributo proprio derivato con aliquota del 12,5 per cento, manovrabile dal 2011 in aumento o in diminuzione nella misura di 3,5 punti percentuali, nonché sull'imposta provinciale di trascrizione (ipt), di cui, peraltro, viene previsto un riordino finalizzato, per gli atti soggetti all'iva, al passaggio dall'attuale pagamento in misura fissa a quello di una tariffa modulata sulle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli;
in attesa del complessivo riordino dell'imposta provinciale di trascrizione il comma 6 dell'articolo 17 prevede, comunque, che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, siano modificate le misure della suddetta imposta, in modo che si applichi da subito il passaggio dall'attuale pagamento in misura fissa a quello di una tariffa modulata sulle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli;
i trasferimenti regionali destinati al finanziamento delle spese provinciali sono soppressi, con compensazione, dal 2013, mediante istituzione di una compartecipazione provinciale al gettito della tassa automobilistica regionale; il gettito di tale compartecipazione affluisce, in misura non superiore al 30 per cento, ad un fondo sperimentale di riequilibrio regionale, di durata triennale, per essere poi devoluto ad ogni singola provincia, previo accordo;
l'attribuzione dell'autonomia di entrata alle province in forma territorialmente equilibrata dovrebbe essere garantita - solo dal 2012 - mediante un fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, di durata biennale, alimentato solamente con le entrate derivanti dalla compartecipazione provinciale all'irpef; nessun meccanismo di perequazione viene previsto in merito alla prevista devoluzione del gettito della rc auto e dell'imposta provinciale di trascrizione;
l'articolo 17 prevede la possibilità di aumentare o diminuire l'addizionale sul premio rc auto nella misura di 3,5 punti percentuali e questo implica un rincaro dell'importo netto che le compagnie assicurative incassano come premio che sarà inevitabilmente trasferito sugli automobilisti; questo determinerà un inevitabile incremento dei premi assicurativi; il costo medio della responsabilità civile in Italia è già molto più elevato che in altri Paesi europei: circa 400 euro contro i 200 del resto d'Europa;
in audizione alla Commissione finanze della Camera dei deputati, il Ministro interrogato ha prospettato «una rivisitazione complessiva del meccanismo assicurativo» volta all'abbassamento dei premi assicurativi;
occorre sottolineare che esiste una forte sperequazione nella distribuzione regionale dell'intero gettito delle tasse automobilistiche e, in particolare, del gettito sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché una forte sperequazione della distribuzione su base regionale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione;
dai dati del sistema di gestione archivio tasse automobilistiche (sgata) dell'Agenzia delle entrate risulta, infatti, un'ingente sperequazione tra il gettito di una regione come la Lombardia, che ha 986,7 milioni di euro, e quello di altre regioni come la Liguria, che ha 134,9 milioni di euro, come la Toscana, che ha 414,9 milioni di euro, come l'Umbria, che ha 89,7 milioni di euro, come la regione Molise, con appena 26,8 milioni di euro;
dal 1994 al 2010 i premi per la responsabilità civile dell'auto sono aumentati del 180 per cento e con la manovra 2011 le autonomie hanno subito pesanti tagli dei trasferimenti; secondo alcuni calcoli, il federalismo fiscale determina una perdita di 4,5 miliardi di euro di risorse per le province ed è verosimile ipotizzare che tali enti saranno costretti ad applicare per intero la flessibilità fiscale loro concessa;
il Governo accogliendo un ordine del giorno al decreto-legge n. 70 del 2011 si è impegnato a sopprimere la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con cui si prevede che in attesa del complessivo riordino dell'imposta provinciale di trascrizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, siano modificate le misure della suddetta imposta in modo che si applichi da subito il passaggio dall'attuale pagamento in misura fissa a quello di una tariffa modulata sulle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli;
la legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale - legge n. 42 del 2009 - ha disposto che i decreti legislativi di attuazione individuino meccanismi idonei ad assicurare che «sia (...) salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria»;
le disposizioni contenute all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, non sembrano garantire quel principio di invarianza della pressione fiscale disposto dall'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge n. 42 del 2009;
da notizie stampa risulterebbe che il Ministro dell'economia e delle finanze stia valutando soluzioni alternative, di minor impatto per gli automobilisti, in particolare per quello che riguarda l'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione -:
se il Ministro interrogato non ritenga di promuovere il riordino dell'imposta provinciale di trascrizione (ipt) mediante un provvedimento ad hoc senza procedere in maniera anticipata, ai sensi di quanto disposto al comma 6 dell'articolo 17, a modificare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione dall'attuale pagamento in misura fissa a quello di una tariffa modulata sulle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli, allo scopo di esentare dall'imposta provinciale di trascrizione gli acquirenti di veicoli nuovi o usati di piccola (utilitarie) o media potenza e gli autoveicoli classificabili come beni mobili strumentali e, in considerazione della crisi del settore dell'auto e delle concessionarie, a prevedere una modifica dell'imposta provinciale di trascrizione che agevoli la rottamazione dei veicoli inquinanti e l'acquisto di auto nuove a basso impatto ambientale, prevedendo l'esclusione dall'imposta provinciale di trascrizione per gli autoveicoli e i motocicli di potenza inferiore ad una certa soglia.(3-01733)