ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01597

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 465 del 18/04/2011
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/04265
Abbinamenti
Atto 2/01000 abbinato in data 19/04/2011
Firmatari
Primo firmatario: CAVALLOTTO DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 18/04/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 18/04/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 18/04/2011
Stato iter:
19/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/04/2011
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 19/04/2011
Resoconto CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/04/2011

DISCUSSIONE IL 19/04/2011

SVOLTO IL 19/04/2011

CONCLUSO IL 19/04/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01597
presentata da
DAVIDE CAVALLOTTO
lunedì 18 aprile 2011, seduta n.465

CAVALLOTTO e GRIMOLDI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

in occasione del rinnovo delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2011-2012 il dirigente scolastico dell'istituto d'istruzione secondaria superiore «Piera Cillario Ferrerio» di Alba (provincia di Cuneo) con circolare del 13 febbraio 2011, n. 62, avrebbe esonerato dal pagamento della tassa ministeriale le seguenti categorie di alunni:

a) tutti gli alunni che si iscrivono alla classe 2a e 3a;

b) alunni che presumono di avere diritto all'esonero per limiti di reddito;

c) alunni che presumono di avere diritto per merito (8/10 media dei voti ottenuti allo scrutino finale);

d) alunni con cittadinanza straniera;

la disposizione prevista alla lettera d) è di dubbia interpretazione, in quanto fa presagire l'esistenza di una «categoria speciale», in base alla quale l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche si estende a tutti gli studenti stranieri, prescindendo dai criteri di merito e/o di reddito familiare;

all'interrogante risulta quanto segue:

l'iscrizione scolastica dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 349 del 1999, articolo 45, «nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani»;

l'esonero dalle tasse scolastiche è quindi previsto a favore di tutti gli studenti soggetti all'obbligo scolastico frequentanti scuole statali, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, fino al terzo anno della scuola secondaria di secondo grado;

il pagamento delle tasse erariali per gli anni di corso successivi al terzo è richiesto solo agli studenti italiani e stranieri appartenenti a famiglie il cui reddito eccede i limiti previsti dall'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato. I predetti limiti di reddito per l'esonero dalle tasse scolastiche sono resi noti annualmente con apposita circolare;

il decreto legislativo n. 297 del 1994, all'articolo 200, comma 10, (recante «Tasse scolastiche e casi di dispensa») prevede, tra l'altro, che «per gli studenti stranieri la dispensa dal pagamento delle tasse è concessa a condizioni di reciprocità»;

gli studenti stranieri, in virtù del suddetto disposto dell'articolo 200, comma 10, rientrano nelle «categorie speciali», di cui fanno parte «i ciechi civili, i figli di cittadini italiani residenti all'estero orfani di guerra o di caduti per causa di servizio o lavoro, figli di mutilati o invalidi per servizio o lavoro»;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», all'articolo 1, comma 1, recita che «ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (...) il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri»;

il comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 non richiede invece «l'accertamento»in questione per «i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno» -:

se non ritenga opportuno verificare, attraverso i competenti uffici, che l'istituzione scolastica di cui in premessa applichi il principio di non discriminazione relativamente all'applicazione dei criteri che esonerano gli studenti italiani e stranieri dal pagamento delle tasse scolastiche;

se, limitatamente alla frequenza delle classi di corso successive alla terza, l'istituzione scolastica in questione abbia dispensato gli studenti stranieri dal pagamento delle tasse scolastiche perché in presenza di reciprocità indipendentemente dal reddito familiare;

se, alla luce di quanto espresso in premessa, con particolare riferimento alla lettera d), non ritenga opportuno intervenire per accertare se l'esonero a favore degli «alunni con cittadinanza straniera» di cui alla sopra menzionata circolare n. 62 sia stato applicato dal dirigente scolastico dell'istituto d'istruzione secondaria superiore «Piera Cillario Ferrerio» di Alba per effettive ragioni di reciprocità e, nel caso, accertare la congruità dell'applicazione dell'articolo 200, comma 10, del decreto legislativo n. 297 del 1994.
(3-01597)