ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01586

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 462 del 12/04/2011
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 12/04/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 12/04/2011
ROTA IVAN ITALIA DEI VALORI 12/04/2011
PALOMBA FEDERICO ITALIA DEI VALORI 12/04/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 12/04/2011
Stato iter:
13/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/04/2011
Resoconto DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 13/04/2011
Resoconto ALFANO ANGELINO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 13/04/2011
Resoconto DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/04/2011

SVOLTO IL 13/04/2011

CONCLUSO IL 13/04/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01586
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 12 aprile 2011, seduta n.462

DI PIETRO, DONADI, ROTA e PALOMBA. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 420-ter del codice di procedura penale, che disciplina l'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, attribuisce al giudice il potere di sindacare, caso per caso, se l'impedimento addotto dall'imputato (o dal difensore) possa ritenersi assoluto e, come tale, legittimare la richiesta di rinvio dell'udienza;

la legge 7 aprile 2010, n. 51 - che non è intervenuta direttamente sul testo dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale - ha introdotto una serie di disposizioni normative in materia di impedimento a comparire nelle udienze relative ai procedimenti penali che coinvolgono il Presidente del Consiglio o i Ministri;

l'articolo 1 della sopra indicata legge ha previsto, in particolare, che per il Presidente del Consiglio dei ministri costituiscono legittimo impedimento a comparire in udienza (ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale) una serie molto ampia di attività coessenziali alle funzioni di Governo, nonché tutte quelle consequenziali e preparatorie rispetto alle prime;

il comma 3 dell'articolo 1 subordina il rinvio dell'udienza, da parte del giudice, esclusivamente alla verifica che l'impegno dedotto dall'imputato (Presidente del Consiglio) sia legato ad attribuzioni coessenziali alle funzioni di Governo ed alla verifica che l'impedimento sussista realmente in punto di fatto;

il medesimo comma 3 dell'articolo 1 sottrae al giudice (diversamente da quanto avviene per tutti gli imputati diversi dal Presidente del Consiglio o dai Ministri) il potere di valutare in concreto il carattere assoluto e attuale dell'impedimento, implicando tutto ciò l'impossibilità per lo stesso giudice di valutare, caso per caso, se lo specifico impegno addotto dal Presidente del Consiglio dei ministri dia in concreto luogo ad impossibilità assoluta di comparire in giudizio, in quanto trattasi di impegno oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l'udienza di cui si è chiesto il rinvio;

il comma 4 dell'articolo 1 delle medesima legge (legge 7 aprile 2010, n. 51) ha disposto che «ove la Presidenza del Consiglio attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi»;

la Corte costituzionale con sentenza 25 gennaio 2011, n. 23, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della sopra indicata legge 7 aprile 2010, n. 51, nella parte in cui sottrae al giudice il potere di valutare in concreto l'impedimento addotto dal Presidente del Consiglio;

con la medesima sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, che introduceva una peculiare figura di legittimo impedimento - nell'esercizio delle funzioni di governo - connotata dalla continuatività dell'impedimento e dalla mera attestazione dello stesso da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri; illegittimità che discende, in particolare, dall'evidente contrasto con gli articoli 3 e 138 della Costituzione, trattandosi di una disposizione derogatoria del regime processuale comune;

l'Italia dei Valori, nel mese di aprile 2010, ha depositato presso la Corte di cassazione un quesito referendario per richiedere l'abolizione della legge sul legittimo impedimento (legge 7 aprile 2010, n. 51) e l'Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare;

in data 7 gennaio 2011 il Presidente del Consiglio ha chiesto (con memoria) alla Corte costituzionale di dichiarare inammissibile la richiesta referendaria dell'Italia dei Valori, in quanto l'abrogazione della legge avrebbe fatto venire meno «quel livello minimo di disciplina che (...) deve essere sempre assicurato allorché la materia coinvolga interessi costituzionalmente rilevanti»;

la Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2011, n. 29, con riferimento al quesito referendario ha invece affermato che «la formulazione del quesito presenta i requisiti di omogeneità, chiarezza ed univocità individuati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di ammissione del referendum» e che, pertanto, la medesima richiesta risulta del tutto ammissibile;

la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge sul legittimo impedimento in due suoi punti fondamentali;

la stessa Corte costituzionale ha definitivamente sancito l'ammissibilità della richiesta di referendum popolare promossa dall'Italia dei Valori con lo scopo di ottenere l'abrogazione totale della legge sul legittimo impedimento;

il referendum abrogativo, che si terrà il 12 e il 13 giugno 2011, darà la parola ai cittadini affinché gli stessi, con il loro voto, possano cancellare una norma che si pone in aperto contrasto con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;

la legge sul legittimo impedimento nuoce all'immagine dell'Italia facendola apparire come un Paese teso unicamente a risolvere problematiche di carattere secondario e nell'interesse di pochi soggetti;

la medesima legge non rappresenta altro che l'affermazione dell'assoluto primato della funzione politica sulla funzione giurisdizionale -:
se il Governo, alla luce delle sopra esposte considerazioni ed analisi, intenda adottare delle iniziative di natura normativa al fine di impedire che la norma sul legittimo impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio e dei Ministri, già dichiarata in parte costituzionalmente illegittima e oggetto di referendum abrogativo, continui a spiegare i propri effetti nel nostro ordinamento.(3-01586)