ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01584

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 462 del 12/04/2011
Firmatari
Primo firmatario: D'ANNA VINCENZO
Gruppo: INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Data firma: 12/04/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 12/04/2011
Stato iter:
13/04/2011
Fasi iter:

RITIRATO IL 13/04/2011

CONCLUSO IL 13/04/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01584
presentata da
VINCENZO D'ANNA
martedì 12 aprile 2011, seduta n.462

D'ANNA. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
con interrogazione a risposta immediata in Commissione affari sociali n. 5-03829, presentata il 17 novembre 2010 dai deputati D'Anna e Barani, è stato chiesto al Governo di conoscere le ragioni per le quali il parere del Consiglio superiore di sanità, reso in data 15 dicembre 2009, relativo allo svolgimento di attività in materia di nutrizione, non fosse stato ufficialmente reso noto dal Ministero della salute;

intervenendo nella seduta della Commissione affari sociali del 18 novembre 2010, il Sottosegretario Roccella ha chiarito che il Ministero della salute aveva ritenuto di non diffondere il richiamato parere per la posizione assunta rispetto ai soggetti che svolgono la professione di dietista che non potrebbero svolgere la propria attività al di fuori di strutture del servizio sanitario nazionale ed in collaborazione con il medico;

il richiamato parere del Consiglio superiore di sanità distingueva peraltro la posizione del medico, del biologo e del dietista;

in particolare, con riferimento ai biologi, il parere ha chiarito che essi possono «elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico-chirurgo» e che «il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio stato di benessere, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute», potendo, in tale ambito «suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione»;

nella richiamata seduta della Commissione affari sociali gli interroganti si sono dichiarati solo parzialmente soddisfatti per la risposta ottenuta dal rappresentante del Governo, richiamando l'esigenza di una semplificazione del quadro normativo;

la sentenza del tribunale di Roma n. 3527 del 2011, pronunciata in riferimento ad una causa per diffamazione intentata dall'Ordine nazionale dei biologi rispetto ad affermazioni apparse sulla stampa relative alla facoltà per i biologi nutrizionisti di prescrivere diete e ritenute diffamanti, richiamando anche il citato parere del Consiglio superiore di sanità, sembra avallare un'interpretazione restrittiva dell'attività del biologo nutrizionista, attraverso una distinzione prevalentemente di carattere lessicale tra la «prescrizione» e la semplice «elaborazione» delle diete;

l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 24 maggio 1967, n. 396, specifica che, tra gli altri, forma oggetto della professione di biologo la «valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante» -:
se il Ministro interrogato intenda chiarire l'ambito di svolgimento dell'attività del biologo nutrizionista, anche in relazione alle circostanze richiamate nella premessa, e se intenda adottare iniziative normative o interpretative in materia.(3-01584)