PATARINO. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si è stabilito che dal 1
o marzo 2011 cessassero le attività delle commissioni mediche di verifica, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, diverse da quelle presenti nei capoluoghi di regione;
questa disposizione rende più complesso l'esercizio delle competenze delle predette commissioni, in ordine all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento all'accertamento dell'inabilità al servizio, della dipendenza dell'infermità o lesione da una causa di servizio e dell'idoneità all'attività lavorativa per i dipendenti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici, nonché alle verifiche relative alle pensioni di guerra erogate a quanti hanno subito menomazioni derivanti da eventi bellici o ai loro parenti aventi diritto;
la riorganizzazione della rete territoriale delle predette commissioni comporta come conseguenza che, in quasi tutte le regioni, gli utenti - per sottoporsi alla visita collegiale presso la commissione medica di verifica regionale - siano costretti a spostamenti di centinaia di chilometri;
gli accertamenti di tipo medico-legale di aziende sanitarie locali, Inail e Inps - quali, ad esempio, quelli relativi all'invalidità civile, all'infortunistica sul lavoro e all'idoneità al lavoro dei dipendenti di imprese private e degli stessi dipendenti degli enti pubblici non economici - si appoggiano ad una rete territorialmente capillare, mentre nel caso dei dipendenti pubblici la «centralizzazione» su base regionale rischia di comportare un costo in termini di efficienza, accrescendo l'arretrato, i tempi d'attesa, la richiesta di visite domiciliari e il contenzioso -:
se non ritenga opportuno adottare iniziative, nell'ambito delle sue competenze, volte ad istituire sottocommissioni provinciali, quali articolazioni territoriali delle commissioni mediche di verifica, o quali soluzioni alternative ritenga si possano dare ai problemi connessi alla loro «centralizzazione» regionale. (3-01569)