DI BIAGIO. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
all'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), è stata prevista la costituzione della società per azioni denominata «Difesa servizi spa»;
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 39 del 17 febbraio 2011, è stato pubblicato il decreto ministeriale con il quale è promulgato lo statuto della società «Difesa servizi spa»;
il sopra indicato decreto, agli articoli 2 e 3, risulta silente in merito ai nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione della suddetta società e alla nomina del collegio sindacale;
la citata legge finanziaria per il 2010, all'articolo 2, comma 34, dispone che «con lo stesso decreto (di approvazione dello statuto della società »Difesa servizi spa«) siano nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica»;
alcune indiscrezioni di stampa, circolate all'indomani della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del citato decreto, hanno rivelato il nominativo del presidente del consiglio di amministrazione, nonché quello dei tre componenti dello stesso consiglio, tutti esponenti del mondo militare, imprenditoriale ed economico milanese;
la sopra indicata società si configurerebbe come soggetto giuridico di diritto privato avente come socio unico il Ministero della difesa, come strumento organizzativo dello stesso, avente per oggetto la gestione economica di beni, servizi e attività strettamente correlate al dicastero, nonché gestione, promozione e valorizzazione del marchio delle Forze armate, a cui si aggiunge la molteplicità di finalità sancite dall'articolo 4 del sopra indicato statuto;
si profilerebbe, dunque, un meticoloso progetto di esternalizzazione di funzioni proprie della pubblica amministrazione, attraverso il conferimento di attività tipicamente svolte da un'amministrazione dello Stato - qual è il Ministero della difesa - ad un soggetto giuridico terzo, al quale confluiscono anche attività ed operazioni estranee alla pubblica amministrazione e collocabili nella fattispecie di società a regime privatistico, con tutte le conseguenze in termini di controllo e monitoraggio pubblico, segnatamente sul fronte del controllo di contabilità;
ai sensi dell'articolo 2, comma 32, della citata legge finanziaria, l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni da parte di «Difesa servizi spa» sarebbe svolta anche attraverso l'espletamento delle funzioni di «centrale di committenza», legittimando, dunque, l'ipotesi di affidamento di eventuali appalti e commissioni, fatta eccezioni di quelli in materia di armamenti, anche in assenza di specifici bandi di gara pubblici;
ai sensi dell'articolo 15 dello statuto della «Difesa servizi spa», la società è amministrata dal consiglio di amministrazione, la cui nomina spetterebbe al Ministero delle difesa; ne emergerebbe, dunque, un margine di discrezionalità e di autonomia procedurale, scevro da valutazioni e controlli in sede parlamentare sulla compatibilità delle cariche;
le evidenze citate e legittimate dai provvedimenti attuativi lasciano emergere la trasmigrazione di competenze, operazioni e valutazioni da un regime pubblicistico a quello privatistico, con il margine di discrezionalità che ne consegue unito ad uno svincolamento dal controllo parlamentare su alcuni versanti, in contrasto - secondo l'interrogante - con quanto sancito dal dettato costituzionale, che definisce l'amministrazione pubblica come apparato burocratico a sé stante, separato dal potere politico e caratterizzato dalla sua imparzialità, da buon andamento, dalla trasparenza e dall'efficienza -:
se sia a conoscenza di quanto indicato in premessa riguardo alle nomine del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e se non ritenga che le sopra indicate mutazioni in termini organizzativi e normativi del comparto difesa della pubblica amministrazione possano alterare in maniera vistosa e deleteria la fisionomia, costituzionalmente sancita, del Ministero della difesa e le sue responsabilità, competenze e risorse, tali da comprometterne l'imparzialità, il buon andamento delle attività, la trasparenza e l'efficienza. (3-01537)