ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01503

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 445 del 08/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Data firma: 08/03/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Attuale delegato a rispondere: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE delegato in data 08/03/2011
Stato iter:
09/03/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 09/03/2011
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 09/03/2011
Resoconto BRUNETTA RENATO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INNOVAZIONE)
 
REPLICA 09/03/2011
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/03/2011

SVOLTO IL 09/03/2011

CONCLUSO IL 09/03/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01503
presentata da
ALDO DI BIAGIO
martedì 8 marzo 2011, seduta n.445

DI BIAGIO. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, limitatamente al 2011 dichiara il 17 marzo «giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260»;

l'articolo 1, comma 2, del sopra indicato decreto dichiara, altresì, che: «Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011»;

per l'anno 2011 la ricorrenza del 150o anniversario dell'Unità d'Italia viene dichiarato «giorno festivo», nel senso «della osservanza del completo orario festivo», a norma degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e, a distanza di un comma, disciplinata alla stregua di un giorno di ferie obbligatorio, figurativamente compensato dalla festività soppressa del 4 novembre;

questa contraddizione ha comportato un'evidente confusione sul piano normativo, che non può considerarsi risolta sul piano interpretativo dalla relazione tecnica del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo cui «l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal provvedimento, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo ex lege che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo»;

la confusione ha portato alcune amministrazioni locali - come Novara - ad adottare e poi revocare determinazioni nel senso della giornata di ferie «obbligata» e altre - come Torino e Pavia - ad adattarsi all'interpretazione del Dipartimento della funzione pubblica;


a tali criticità afferenti ai lavoratori della pubblica amministrazione si aggiungono quelle relative, invece, ai lavoratori del settore privato; per quanto riguarda determinate categorie professionali, a quanti prestano lavoro in occasione della citata festività nazionale (in quanto festività nazionale una tantum) dovrebbe essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario, con conseguenti maggiori oneri a carico delle imprese e, dunque, in violazione del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge;

le sopra indicate criticità dimostrano la scarsa chiarezza del portato normativo e lasciano emergere un conseguente stato di grave incertezza, poiché quella della giornata di ferie «obbligata» rappresenta, per definizione, una contraddizione in termini, non potendo essere disposta da parte del datore di lavoro, o per legge, senza o contro la disponibilità del dipendente -:

se non si ritenga di adottare le iniziative utili a risolvere la contraddizione di cui in premessa, rendendo la disciplina di questo «giorno festivo» congruente con la sua implicazione contrattuale, anche per evitare contenziosi che potrebbero conseguire a quella che l'interrogante ritiene l'impropria qualificazione del giorno festivo del 17 marzo 2011. (3-01503)