DELLA VEDOVA. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
il 20 luglio 2010 la Commissione europea ha autorizzato l'azienda Sky Italia a partecipare alla gara (beauty contest) per l'assegnazione delle frequenze digitali terrestri, accettando, come scritto in una nota ufficiale, «di sollevare l'azienda da un impegno sottoscritto nel 2003 che impediva - fino al 31 dicembre 2011 - di partecipare alla gara di aggiudicazione frequenze per la televisione digitale terrestre»;
per la sua decisione la Commissione europea si è basata sulle mutate condizioni del mercato tra il 2003 e il momento della richiesta: alcuni fattori, come l'ingresso nella pay-tv italiana di nuovi soggetti e la grande crescita del digitale terrestre, hanno, di fatto, eliminato i rischi per la concorrenza alla base dell'impegno del 2003;
prima dell'autorizzazione della Commissione europea, di fronte alla manifestazione di interesse di Sky Italia alla partecipazione alla gara, l'allora Vice Ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani, ipotizzava l'esistenza nel nostro ordinamento di norme che, in presenza di determinate condizioni, vietino il controllo del capitale di un operatore di rete televisiva da parte di un soggetto extracomunitario (Sky Italia è, infatti, controllata da News corp, società di nazionalità statunitense);
in particolare, il Vice Ministro richiamava l'articolo 16 delle disposizioni sulle leggi in generale del codice civile («principio di reciprocità nel godimento da parte dello straniero degli stessi diritti goduti dagli italiani»), evidenziando come nel caso di specie fosse riscontrabile l'assenza di reciprocità tra la normativa statunitense e quella italiana;
in data 21 giugno 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha richiesto al Ministero degli affari esteri un parere circa la sopra citata reciprocità tra Italia e Stati Uniti d'America: il degli affari esteri, con nota del 31 agosto 2010, ha rilevato come la normativa statunitense di settore (Communications act del 1934, successivamente emendato) vieti ad una società straniera di possedere una licenza radiotelevisiva, senza tuttavia pronunciarsi sull'applicazione nel caso specifico del principio di reciprocità;
la decisione della Commissione europea, nel frattempo intercorsa, ha aperto a questo punto un confronto verbale tra le autorità di Roma e Bruxelles, con il Commissario Almunia più volte intervenuto per sollecitare il Governo italiano a procedere in tempi rapidi all'indizione della gara per l'assegnazione dei multiplex della tv digitale, sulla base delle regole comunitarie;
in data 7 dicembre 2010, come ulteriore atto propedeutico e chiarificatorio, il Ministero dello sviluppo economico presentava al Consiglio di Stato un quesito al fine di «sgombrare ogni possibile equivoco - si legge in una nota di stampa diramata il giorno 9 dicembre 2010 dallo stesso Ministero - su come debba essere inteso il principio della reciprocità tra Stati, e non fra piattaforme tecnologiche, con particolare riferimento, ovviamente, a quelli extra Ue»; a tal fine, si chiedeva al Consiglio di Stato di interpretare la vigenza o meno di un principio generale stabilito nel comparto televisivo sin dalla «legge Maccanico», che per l'analogico prevedeva la reciprocità riferita al controllo societario, in aggiunta al principio di «stabilimento» per «qualsiasi impresa stabilita nella spazio economico europeo», come è indicato nella delibera 497/10/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
per la formulazione del parere, il Consiglio di Stato chiedeva, quindi, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero degli affari esteri di esprimere osservazioni a riguardo;
in data 14 dicembre 2010 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha espresso il proprio parere, rilevando che - diversamente dalla disciplina delle concessioni radiotelevisive (articolo 3, comma 2, della legge n. 249 del 1997), in base alla quale il controllo delle società anche ubicate in Italia o in ambito comunitario da parte di soggetti extracomunitari è consentito solo a condizioni di piena reciprocità e - per quanto riguarda le attività di emittente e di operatore di rete in tecnologia digitale terrestre - è opportuno riferirsi al solo criterio dello stabilimento della società in Italia e/o nello spazio economico europeo, anche in applicazione di quanto previsto nel codice delle comunicazioni elettroniche;
il 17 dicembre 2010 il Ministero degli affari esteri inviava le proprie osservazioni al Consiglio di Stato, senza esprimersi in forma conclusiva, ma sostanzialmente senza concludere in alcun modo che un soggetto controllato da una società di diritto statunitense potesse essere escluso dalla gara in ragione della mancata reciprocità;
in data 20 dicembre 2010, il Consiglio di Stato, rispondendo alla richiesta di parere del Ministero dello sviluppo economico, evidenziava come il quesito fosse stato formulato dal Ministero stesso in termini troppo «generali e sintetici» e «privo di un'argomentata illustrazione dei punti problematici», invitando lo stesso - ove questo non trovi esaustive le risposte fornite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero degli affari esteri, che, di fatto, consentono ad una società come Sky Italia di partecipare alla gara per l'assegnazione delle frequenze - a riformulare entro trenta giorni il quesito;
le recenti dichiarazioni del Ministro interrogato dell'11 gennaio 2011, pur ribadendo l'impegno ad una rapida risoluzione della questione, non chiariscono definitivamente la posizione del Governo: se l'Esecutivo, nelle parole del Ministro interrogato, pare essere in procinto di procedere all'indizione della gara, avendo accettato «in una visione europea la compatibilità» della partecipazione di Sky Italia alla gara, sembrano, tuttavia, sussistere «alcuni particolari rispetto alla disciplina di gara che vanno precisati nel rispetto del combinato disposto complessivo»;
i ritardi nell'indizione della gara hanno determinato uno stato d'incertezza per gli operatori del settore e rischiano di danneggiare il grado di competitività e innovazione del Paese, nonché la sua capacità di attrarre investimenti esteri nel settore delle nuove tecnologie digitali -:
se, sulla base di quanto espresso dal Consiglio di Stato e delle osservazioni a questo fornite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico consideri definitivamente superati i dubbi relativi alla possibile partecipazione della società Sky Italia alla gara per l'assegnazione delle frequenze digitali terrestri o se vi siano ulteriori elementi ostativi alla pubblicazione del bando di gara entro le prossime settimane.
(3-01408)